CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11417/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03E24M3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]] ARIOLLI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare avendo il giudice di appello prima escluso l'utilizzabilità del verbale di querela per furto e poi avendo posto di fatto tale verbale alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-5 della senitenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il giudice di appello ha escluso l'utilizzabilità del verbale di querela del quale non ha effettivamente tenuto conto, in quanto ha poi correttamente individuato per affermare la responsabilità penale dell'imputato diversi elementi quali le caratteristiche del cellulare e la mancata prospettazione da parte del ricorrente di una diversa giustificazione del possesso del bene, ciò conformemente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di accertamento del delitto presupposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]