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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 24343/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimerto de motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione di stampo "ndranghetistico" di cui all'art. 416-bis cod. pen., oggetto della provvisoria imputazione enucleata nel capo 1).

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del predetto indagato, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. sia per l'assenza, nel provvedimento impugnato, di un'autonoma valutazione rispetto all'ordinanza genetica, integralmente richiamata dal Tribunale del riesame, sia per essere stata erroneamente ritenuta l'infondatezza dell'ecce2ione difensiva di nullità dell'ordinanza genetica per la prospettata violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c), cit.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità del requisito della gravità indiziaria dell'ipotesi di reato in contestazione, sia per la genericità dell'apporto dichiarativo offerto da collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento, in maniera contraddittoria, ad episodi assai risalenti nel tempo, sia per l'assenza di elementi di fatto specificamente indicativi di un consapevole contributo al perseguimento degli interessi propri del gruppo criminale di appartenenza: non v'è alcun riferimento alla persona dell'indagato, né vengono menzionati fatti che ne dimostrino il coinvolgimento nell'ambito di altri processi penali citati nell'ordinanza impugnata.

Si assume, al riguardo, che le dichiarazion di taluni collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), peraltro sfornite di validi elementi di riscontro individualizzante, fanno riferimento a circostan2:e incompatibili con la ipotizzata partecipazione associativa, là dove pongono in evidenza il fatto che l'indagato avrebbe agito per contro proprio nell'attività di vendita di sostanze stupefacenti, approvvigionandosi in modo autonomo da fornitori estranei al sodalizio.

Divergenti risultano, infine, ad avviso del ricorr€ nte, anche le dichiarazioni di altri collaboratori (i coniugi Abruzzese — Palmieri ), de, in relazione al tentativo di sottrazione di una partita di droga da parte dell'indagato, del di lui figlio e del fratello di uno dei collaboratori, fanno riferimento, da un lato, al fatto che nessuno dei tre si sarebbe recato in Puglia per l'acquisto ed il trasporto dello stupefacente, dall'altro lato, al fatto che la relativa consegna sareb De invece avvenuta in Puglia, ove si sarebbero recate solo due delle persone sopra indicate.

Nessuno dei su indicati collaboratori, inoltre, ha indicato la fonte dell'informazione relativa ad una presunta riunione organizzata tra gruppi (quello cosentino e quello pugliese) al fine di risolvere le problematiche derivanti dal mancato pagamento delle forniture di droga.2.2.

Con un terzo motivo si censurano, in.rine, analoghi vizi riguardo all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura ex art. 275 cod. proc. pen., per l'assenza di elementi indicativ della continuità e stabilità dei rapporti intrattenuti con il sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, ove si consideri che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).

Onere di specifica allegazione, quello testé richiamato, che nel caso di specie non è stato assolto, risolvendosi la su indicata deduzione della nullità nella generica formulazione di una doglianza priva di alcuna specifica indicazione riguardo alla rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia.

Sotto altro, ma connesso profilo, deve ribadirsi che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito, secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis v.

Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122), è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura ",naudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo reluirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.

Ne consegue che, con riferimento ai pron,vedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cit., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentit nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico- argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è! coerentemente pervenuta.Il provvedimento impugnato, invero, ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando, con un'articolata ed esaustiva trattazione, la rilevanza del ruolo assunto dall'indagato all'interno della confederazione "ndranghetista" oggetto del tema d'accusa cautelare, ed in particolare nel gruppo criminale denominato "Banana", attraverso un contributo operativo stabilmente offerto nell'attività di reperimento e trasporto di ingenti quantitativi di sos:anze stupefacenti.

Nella motivazione, infatti, dopo aver partitamente richiamato le numerose e convergenti risultanze indiziarie al riguardo offerte dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale del riesame ha illustrato le ragioni giustificative dell'attendibilità dei rispettiv contenuti narrativi per la coerenza del nucleo essenziale dei predetti contributi e l'indicazione degli elementi di riscontro a sostegno della ritenuta esistenza della struttura organizzativa del sodalizio criminale, della conoscenza, da parte del ricorrente, delle dinamiche di progressiva trasformazione delle sue compagini interne, del ruolo da lui rivestito e delle attività che risulta avervi continuativamente svolto, anche in relazione a specifici episodi (come, ad es., quello relativo alla tentata sottrazione di una consistente partita di eroina ad un gruppo d narcotrafficanti pugliesi e alla conseguente sua partecipazione ad un vertice indetto dagli esponenti apicali del sodalizio per affrontare e risolvere le questioni problematiche al riguardo insorte).

3. Anche in relazione alla ricorrenza dei pericula libertatis deve rilevarsi come il Tribunale, pur prescindendosi dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misJra cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., abbia motivatamente giustificato, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della particolare gravità delle condotte, dei numerosi precedenti penali a carico e della effettiva rilevanza del contributo partecipativo continuativamente prestato dall'indagato in stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con esponenti apicali del sodalizio.

Né, peraltro, sono stati addotti dal ricorrente elementi specificamente volti a confutare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla indicazione di dati sintomatici di una rescissione del vincolo associativo e di un definitivo allontanamento dal sodalizio criminale de (Tuo.

4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo de ineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una let:ura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualnien:e vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esule dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanne il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimerto de motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione di stampo "ndranghetistico" di cui all'art. 416-bis cod. pen., oggetto della provvisoria imputazione enucleata nel capo 1). 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del predetto indagato, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. sia per l'assenza, nel provvedimento impugnato, di un'autonoma valutazione rispetto all'ordinanza genetica, integralmente richiamata dal Tribunale del riesame, sia per essere stata erroneamente ritenuta l'infondatezza dell'ecce2ione difensiva di nullità dell'ordinanza genetica per la prospettata violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c), cit. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità del requisito della gravità indiziaria dell'ipotesi di reato in contestazione, sia per la genericità dell'apporto dichiarativo offerto da collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento, in maniera contraddittoria, ad episodi assai risalenti nel tempo, sia per l'assenza di elementi di fatto specificamente indicativi di un consapevole contributo al perseguimento degli interessi propri del gruppo criminale di appartenenza: non v'è alcun riferimento alla persona dell'indagato, né vengono menzionati fatti che ne dimostrino il coinvolgimento nell'ambito di altri processi penali citati nell'ordinanza impugnata. Si assume, al riguardo, che le dichiarazion di taluni collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), peraltro sfornite di validi elementi di riscontro individualizzante, fanno riferimento a circostan2:e incompatibili con la ipotizzata partecipazione associativa, là dove pongono in evidenza il fatto che l'indagato avrebbe agito per contro proprio nell'attività di vendita di sostanze stupefacenti, approvvigionandosi in modo autonomo da fornitori estranei al sodalizio. Divergenti risultano, infine, ad avviso del ricorr€ nte, anche le dichiarazioni di altri collaboratori (i coniugi Abruzzese — Palmieri ), de, in relazione al tentativo di sottrazione di una partita di droga da parte dell'indagato, del di lui figlio e del fratello di uno dei collaboratori, fanno riferimento, da un lato, al fatto che nessuno dei tre si sarebbe recato in Puglia per l'acquisto ed il trasporto dello stupefacente, dall'altro lato, al fatto che la relativa consegna sareb De invece avvenuta in Puglia, ove si sarebbero recate solo due delle persone sopra indicate. Nessuno dei su indicati collaboratori, inoltre, ha indicato la fonte dell'informazione relativa ad una presunta riunione organizzata tra gruppi (quello cosentino e quello pugliese) al fine di risolvere le problematiche derivanti dal mancato pagamento delle forniture di droga.2.2. Con un terzo motivo si censurano, in.rine, analoghi vizi riguardo all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura ex art. 275 cod. proc. pen., per l'assenza di elementi indicativ della continuità e stabilità dei rapporti intrattenuti con il sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, ove si consideri che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). Onere di specifica allegazione, quello testé richiamato, che nel caso di specie non è stato assolto, risolvendosi la su indicata deduzione della nullità nella generica formulazione di una doglianza priva di alcuna specifica indicazione riguardo alla rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia. Sotto altro, ma connesso profilo, deve ribadirsi che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito, secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122), è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura ",naudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo reluirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. Ne consegue che, con riferimento ai pron,vedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cit., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentit nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico- argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è! coerentemente pervenuta.Il provvedimento impugnato, invero, ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando, con un'articolata ed esaustiva trattazione, la rilevanza del ruolo assunto dall'indagato all'interno della confederazione "ndranghetista" oggetto del tema d'accusa cautelare, ed in particolare nel gruppo criminale denominato "Banana", attraverso un contributo operativo stabilmente offerto nell'attività di reperimento e trasporto di ingenti quantitativi di sos:anze stupefacenti. Nella motivazione, infatti, dopo aver partitamente richiamato le numerose e convergenti risultanze indiziarie al riguardo offerte dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale del riesame ha illustrato le ragioni giustificative dell'attendibilità dei rispettiv contenuti narrativi per la coerenza del nucleo essenziale dei predetti contributi e l'indicazione degli elementi di riscontro a sostegno della ritenuta esistenza della struttura organizzativa del sodalizio criminale, della conoscenza, da parte del ricorrente, delle dinamiche di progressiva trasformazione delle sue compagini interne, del ruolo da lui rivestito e delle attività che risulta avervi continuativamente svolto, anche in relazione a specifici episodi (come, ad es., quello relativo alla tentata sottrazione di una consistente partita di eroina ad un gruppo d narcotrafficanti pugliesi e alla conseguente sua partecipazione ad un vertice indetto dagli esponenti apicali del sodalizio per affrontare e risolvere le questioni problematiche al riguardo insorte). 3. Anche in relazione alla ricorrenza dei pericula libertatis deve rilevarsi come il Tribunale, pur prescindendosi dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misJra cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., abbia motivatamente giustificato, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della particolare gravità delle condotte, dei numerosi precedenti penali a carico e della effettiva rilevanza del contributo partecipativo continuativamente prestato dall'indagato in stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con esponenti apicali del sodalizio. Né, peraltro, sono stati addotti dal ricorrente elementi specificamente volti a confutare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla indicazione di dati sintomatici di una rescissione del vincolo associativo e di un definitivo allontanamento dal sodalizio criminale de (Tuo. 4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo de ineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una let:ura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualnien:e vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esule dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanne il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm