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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 27914/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19546-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1098/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze, n. 1098/2021, che ha respinto l'appello del ricorrente confermando integralmente la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo del ricorrente.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 342 e 121 c.p.c.".

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di gravame da parte del giudice di appello, limitandosi a dire che l'assunto del giudice d'appello sarebbe in contraddizione con l'esame del secondo e terzo motivo di appello.

L'affermazione del ricorrente è del tutto generica - non viene riportato il motivo di gravame dichiarato inammissibile e non sono neppure riassunte le censure con esso fatte valere (al riguardo cfr. Cass.2612/2022, Cass. 24048/2021 e Cass. 22880/2017) - e denuncia una contraddizione non ravvisabile, non escludendo l'inammissibilità del primo motivo l'ammissibilità dei successivi motivi di gravame.

2. Il secondo motivo contesta "violazione o falsa applicazione di norme in relazione all'art. 102 c.p.c.": la sentenza impugnata afferma che nel caso in oggetto non ricorre una Ric. 2021 n. 19546 sez.

M2 - ud. 13-05-2022 -2- ipotesi di litisconsorzio necessario anche se, secondo la Corte di cassazione, in tema di litisconsorzio necessario le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo a litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza o quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello che ha confermato la decisione di primo grado di insussistenza nel caso in esame di una ipotesi di litisconsorzio necessario.

La Corte d'appello ha correttamente seguito l'orientamento di questa Corte secondo il quale il creditore può agire separatamente nei confronti dei coobbligati in via solidale in quanto, rispetto alle obbligazioni solidali, non sussiste litisconsorzio necessario fra il creditore e i coobbligati (cfr. al riguardo, per tutte, Cass. n. 3573/2011).

Il ricorrente fa riferimento al diverso orientamento che individua i presupposti per cui, una volta proposta la causa nei confronti di più condebitori in solido, si ha litisconsorzio processuale.

II. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 5.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Ric. 2021 n. 19546 sez.

M2 - ud. 13-05-2022 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, í presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19546-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1098/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze, n. 1098/2021, che ha respinto l'appello del ricorrente confermando integralmente la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo del ricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 342 e 121 c.p.c.". Il motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di gravame da parte del giudice di appello, limitandosi a dire che l'assunto del giudice d'appello sarebbe in contraddizione con l'esame del secondo e terzo motivo di appello. L'affermazione del ricorrente è del tutto generica - non viene riportato il motivo di gravame dichiarato inammissibile e non sono neppure riassunte le censure con esso fatte valere (al riguardo cfr. Cass.2612/2022, Cass. 24048/2021 e Cass. 22880/2017) - e denuncia una contraddizione non ravvisabile, non escludendo l'inammissibilità del primo motivo l'ammissibilità dei successivi motivi di gravame. 2. Il secondo motivo contesta "violazione o falsa applicazione di norme in relazione all'art. 102 c.p.c.": la sentenza impugnata afferma che nel caso in oggetto non ricorre una Ric. 2021 n. 19546 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- ipotesi di litisconsorzio necessario anche se, secondo la Corte di cassazione, in tema di litisconsorzio necessario le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo a litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza o quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello che ha confermato la decisione di primo grado di insussistenza nel caso in esame di una ipotesi di litisconsorzio necessario. La Corte d'appello ha correttamente seguito l'orientamento di questa Corte secondo il quale il creditore può agire separatamente nei confronti dei coobbligati in via solidale in quanto, rispetto alle obbligazioni solidali, non sussiste litisconsorzio necessario fra il creditore e i coobbligati (cfr. al riguardo, per tutte, Cass. n. 3573/2011). Il ricorrente fa riferimento al diverso orientamento che individua i presupposti per cui, una volta proposta la causa nei confronti di più condebitori in solido, si ha litisconsorzio processuale. II. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 5.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Ric. 2021 n. 19546 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, í presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
Decreto Cassazione n. 27914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris