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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41706/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Ancona e appellata dall'imputata, la Corte di appello di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai fatti commessi nel 2011 per essere il reato estinto per prescrizione, e, per l'effetto, riduceva la pena nella misura di tre mesi di reclusione e 300 euro di multa, nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2

I. n. 638 del 1983 con riguardo all'anno 2012.

2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte valutato l'età avanzata della Ravanello.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale.

4. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).

Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a. cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena.

5. Nel caso di specie, la Corte d'appello, in applicazione del principio ora richiamato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze in esame, individuando, come elemento ostativo la gravità del fatto come concretamente accertato, desumibile dall'importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate, pari ad oltre centomila euro.

Si tratta di un apprezzamento di fatto logicamente motivato che, quindi, sfugge al sindacato di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Ancona e appellata dall'imputata, la Corte di appello di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai fatti commessi nel 2011 per essere il reato estinto per prescrizione, e, per l'effetto, riduceva la pena nella misura di tre mesi di reclusione e 300 euro di multa, nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2 I. n. 638 del 1983 con riguardo all'anno 2012. 2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte valutato l'età avanzata della Ravanello. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale. 4. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a. cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. 5. Nel caso di specie, la Corte d'appello, in applicazione del principio ora richiamato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze in esame, individuando, come elemento ostativo la gravità del fatto come concretamente accertato, desumibile dall'importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate, pari ad oltre centomila euro. Si tratta di un apprezzamento di fatto logicamente motivato che, quindi, sfugge al sindacato di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41706/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris