CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 21952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32494-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 32494/2018 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 573/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza in data 11.5.2018, la Cor te di Appello di Brescia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti dei minimi retributivi disposti dal CCNL industria alimentare del 2013, condannando la società alla corresponsione delle differenze retributive dovute alla ricorrente; in particolare, la Corte ha ritenuto che, dall'esame delle evidenze processuali, doveva escludersi la volontà della Società appellante di optare per l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale unico disposto dai CCNL succedutisi nel tempo; 2.- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a sette motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso, illustrato da memoria. 3.- Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4.- con il primo motivo di ricorso (a) si deduce l’'omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla ipotesi di piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. industria alimentale, nonché ex art. 360 n. 3 c.p.c. la conseguente violazione e/o falsa applicazione del c.c.n.l. 2012 e precedenti; con il secondo motivo (b) l'impugnata sentenza è stata censurata, ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso, insufficiente, erroneo e/o contraddittorio esame e motivazione circa un fatto decisivo, nonché ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione riguardo al contenuto ed alla portata dei cedolini paga, nonché omesso, insufficiente, erroneo e/o contraddittorio esame e motivazione ed ancora violazione e/o falsa applicazione della L. 5.1.1953, nonché dell'art. 50, co. 1, 3, e 5 dell'art. 50 del c.c.n.l. industria alimentare e precedenti; con il terzo motivo (c), ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai motivi che avevano indotto l'azienda ad assorbire il superminimo, nonché ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 dello stesso codice di rito; con il quarto motivo (d) parte ricorrente ha lamentato, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame, con conseguente violazione ex articolo 360,1 comma n.5 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti riguardante la erronea circostanza che l'articolo 51 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2012 prevedesse un unico aumento suddiviso in quattro tranches; con il quinto motivo ( e) si lamenta violazione e falsa applicazione ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. di norme di diritto in relazione agli articoli 112 e 115 c.p.c.; con il sesto motivo (f) si deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. di norme di diritto in relazione all'art. 2729 c.c. in relazione all'articolo 1362, 2 comma c.c.;con il settimo (g) motivo si allega la violazione e falsa applicazione ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 41 Cost.; 5.- va rilevato preliminarmente che questa Corte ha già più volte deciso sulla stessa vicenda contrattuale (dell’assorbimento del superminimo) promossa da altri lavoratori dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze nn. 15967/2020, 9822/2021, 10164/2021 di rigetto e di inammissibilità dei motivi di ricors o proposti dalla attuale ricorrente; poiché non emergono validi motivi per discostarsi da tale consolidato e motivato indirizzo, a quelle ragioni è opportuno riportarsi anche per la attuale decisione, nei termini di seguito formulati; 6.- anzitutto giova precisare che si applica al caso di specie la disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, (cfr., fra le tante, Cass. n. 2922 del 12/11/2019). Inoltre , in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ne consegue che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017); consegue alle suesposte considerazioni che il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili; 7.- per quanto concerne gli altri motivi , da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico - sistematico, va rilevato che gli stessi, oltre ad essere formulati in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta volontà della società di non reputare assorbibile il superminimo; 8.- va rilevato inoltre che ulteriori rilevanti profili d'inammissibilità -ex art. 366, co. I, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.- derivano dalla omessa compiuta riproduzione, in particolare (ma non solo), delle sentenze di primo grado, con relative motivazioni, poi condivise anche per relationem da quella di appello, nonché gli stessi motivi addotti a sostegno del gravame interposto dalla medesima SANPELLEGRINO, sicché è anche impossibile verificare l'attinenza di molte delle questioni poste da quest'ultima con il ricorso per cassazione in relazione alle correlative ragioni fatte valere in sede di merito, non potendosi evidentemente in sede di legittimità aver riguardo a temi d'indagine in precedenza non esaminati e rimasti perciò estranei a puntuali impugnazioni di merito (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 20518 del 28/07/2008: ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. [OSCURATO:PERSONA]. II civ. n. 2038 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. V. in senso analogo tra le altre anche Cass. III civ. n. 14590 del 12/07/2005. Cfr. ancora Cass. Il civ. n. 14477 del 06/06/2018: nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il "thema decidendum" ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Parimenti, secondo Cass. I civ. n. 25319 del 25/10/2017, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio ( [OSCURATO:PERSONA]. II civ. n. 20712 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); 9.- per contro, la Corte di merito, dopo aver ripercorso tutti i fatti salienti della questione (riconoscimento all’appellata da parte aziendale, fin dal 2001, di un aumento retributivo individuale c.d. superminimo in busta paga e mediante comunicazione attestante l'apprezzamento datoriale per i risultati ottenuti dal diretto interessato, superminimo quindi in parte assorbito per decisione aziendale a far luogo da aprile 2013 in relazione agli aumenti dalla paga base previsti dal c.c.n.l. di ottobre 2012 - assorbimento giustificato dalle sopravvenute modificazioni della situazione economica, a causa di crisi di mercato con conseguente contrazione di consumi), ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, avendo reputato corretta la valutazione operata al riguardo dal primo giudicante in ordine alla ricostruzione della volontà dei contraenti ex art.1362 c.c., perciò considerandosi anche il comportamento osservato successivamente all'erogazione del superminimo, sicché, pur avuto riguardo alla regola della ordinaria possibilità di assorbimento del superminimo nei miglioramenti previsti dalla disciplina collettiva, secondo la citata giurisprudenza di cui al precedente di Cass. n. 14689/12, ciò nondimeno poteva essere pur sempre dimostrata la possibilità di provare un titolo di esclusione dell'assorbimento; 10.- la Corte territoriale rigettava pure, con pertinenti argomentazioni in punto di fatto, il secondo motivo di appello, relativo alle indicazioni contenute in proposito nella busta paga e circa la non univocità del temporaneo mancato esercizio della facoltà di non procedere all'assorbimento al fine di poter dimostrare la volontà di non avvalersi in futuro della stessa facoltà (cfr. sentenza impugnata: «... Non può quindi ritenersi, come vorrebbe l'azienda, che se il superminimo percepito ...fosse stato "non assorbibile" sarebbe stato inserito in busta paga sotto la voce "ad personam non assorbibile", perché quest'ultima voce riguarda altro tipo di emolumento…… risul tando corretta la ricostruzione della volontà negoziale di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento, desunta dal costante comportamento tenuto dalla società in occasione dei vari rinnovi contrattuali C.C.N.L. Industria alimentare (... 14.7.2003 ... 27.10.2012) e d e l riconoscimento dei relativi incrementi retributivi. Premesso che il superminimo è stato riconosciuto in epoca anteriore ai suddetti rinnovi, va osservato che il fatto che sino ad aprile 2013 non vi sia stato alcun assorbimento, lungi dal costituire un mero temporaneo mancato esercizio del potere di procedere all'assorbimento, si configura come una condotta incompatibile con la volontà di voler mantenere l'aumento retributivo in questione come superminimo non assorbibile, tenuto anche conto della diffusione di tale condotta tra la generalità dei dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]»); analoghe puntuali motivazioni a sostegno di apprezzamenti sulle acquisiste risultanze fattuali sono state operate dalla Corte di merito per rigettare il terzo motivo di gravame, avuto riguardo alla posizione lavorativa dell’appellata dopo aver parimenti osservato che il primo assorbimento si era avuto soltanto nell'aprile 2013, laddove il rinnovo del contratto collettivo di ottobre 2012 aveva previsto un aumento della retribuzione tabellare pari a 126,00 euro mensili, da erogarsi in quattro tranches, di cui la prima con decorrenza fin dal primo ottobre 2012, sicché il diritto all'aumento era sorto già con il rinnovo del contratto collettivo, mentre la sua mera erogazione era stata frazionata nel tempo; di conseguenza, secondo la Corte d'Appello, l'aumento effettivo della retribuzione tabellare cui far riferimento risultava dalla sua introduzione in sede di rinnovo del C.C.N.L. essendo certo che il mancato assorbimento del superminimo già in sede di erogazione della prima tranche aveva logicamente comportato il mancato assorbimento delle tranches successive; 11. tanto premesso, occorre ricordare che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di « legittimità (Cass. I civ. n. 640 del 14/01/2019 circa le censure consentite ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. V. altresì Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. In senso conforme, v. tra le altre, Cass. I civ. n. 16056 del 2/8/2016: l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; parimenti, secondo Cass. Sez. 6 - 5 n. 9097 del 7/4/2017, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. ancora similmente Cass. V civ. n. 19547 del 4/8/2017, nonché Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997); 12.- p er contro nel caso di specie, oltre alle carenze sopra evidenziate, con le menzionate proprie censure la ricorrente contesta in blocco la ricostruzione e le valutazioni compiute dalla Corte bresciana con la sentenza qui impugnata, cui contrappone complessivamente diversità di prospettazioni nel merito con relativi apprezzamenti dei fatti, ciò che alla stregua della succitata consolidata giurisprudenza non è consentito in questa sede di legittimità; nella fattispecie in esame, pertanto, alla stregua delle preliminari precedenti considerazioni, con particolare riguardo alla rilevata violazione degli artt. 360, 366, 369 e 372 c.p.c., per effetto altresì della preclusione da doppia conforme ex cit. art. 348-ter, una volta pure accertati i fatti di causa nei sensi ritenuti dagli aditi giudici di merito, nemmeno si ravvisano errori di diritto nell'impugnata sentenza, tenuto conto anche che l'interpretazione del contratto, è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, laddove inoltre il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico- sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti; 13. ed al riguardo va altresì tenuto conto che in sede di denuncia di un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale le relative censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. sul punto Cass. III civ. n. 28319 del 28/11/2017, in senso analogo v. anche Cass. lav. Sez. L, Sentenza n. 14318 del 06/06/2013, nonché I sez. civ. n. 10131 del 02/05/2006, II civ. n. 3644 del 16/02/2007, III civ. n. 24539 del 20/11/2009, id. n. 16254 del 25/09/2012, I civ. n. 6125 del 17/03/2014, id. n. 27136 del 15/11/2017); 14.- d'altro canto, la sentenza impugnata non si pone nemmeno in contrasto con la presunzione, relativa, connessa all'assorbimento, nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, sicché in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base alle acquisite risultanze istruttorie, per cui resta a carico del lavoratore istante l'onere probatorio e di allegazione circa la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. Cass. lav. n. 26017 del 17/10/2018 e n. 14689 del 29/08/2012. V. parimenti Cass. lav. n. 19750 del 17/07/2008 con riferimento all'ipotesi di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore); 15.- in senso conforme Cass. lav. n. 12788 del 9/7/2004 e n. 11139 del 21/10/1991. V. altresì Cass. lav. n. 21555 del 12/10 - 12/11/2004: «... Va ricordato che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, ferma la necessità che le censure precisino gli errori addebitati al giudice di merito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una interpretazione o di una conclusione diversa da quella genericamente censurata (cfr., fra le tante, Cass. 24 marzo 1987 n. 2872; 19 gennaio 1995 n. 551; 15 dicembre 2001 n. 12518; 20 gennaio 2003 n. 732); 16.- la Corte di Appello ha osservato che " la voce assegno ad personam è verosimilmente una voce diversa da quella del superminimo e non solo perché non assorbibile ma anche per la natura del monumento a cui si riferisce…non può quindi ritenersi, come vorrebbe l'azienda, che se il superminimo percepito dagli appellanti fosse stato non assorbibile sarebbe stato inserito in busta paga sotto la voce dell'assegno ad personam non assorbibile, perché quest'ultima voce riguarda altro tipo di emolumento.” Ha poi aggiunto che non fosse neppure fondata la censura relativa al carattere meramente temporaneo del mancato esercizio del potere di procedere all'assorbimento, risultando corretta la ricostruzione della volontà negoziale di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento desunto dal costante comportamento tenuto dalla società in occasione dei rinnovi contrattuali del CCNL industria alimentare e del riconoscimento dei relativi incrementi retributivi; 17. si tratta di una motivazione congrua, non illogica, cui la ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione, che vorrebbe compensabile la migliore retribuzione (rispetto al minimo contrattuale), concessa a tutti gli operai fin dall'inizio del rapporto, con futuri aumenti contrattuali; 18. infine va osservato che tutti i motivi di ricorso prospettati dalla società ricorrente, come reso chiaro dallo stesso esordio, con cui lamenta che la Corte bresciana avrebbe omesso di considerare alcuni elementi di fatto introdotti nel giudizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ed, altresì, erroneamente valutato ulteriori elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo vaglio dalla società, tendono inammissibilmente ad una rivalutazione dell'accertamento in fatto operato dai giudici di merito; i motivi prospettati, anche laddove solo formalmente denunciano violazioni di legge o di contratto collettivo, sono inammissibili perché trascurano gli enunciati posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, invocando una rivalutazione dell'indagine di fatto preclusa in sede di legittimità e pretendendo una diversa interpretazione negoziale, confidando sulla mera contrapposizione di un risultato esegetico diverso rispetto a quello cui è giunta la Corte territoriale, prospettando dati asseritamente più significativi o regole di giustificazione prospettate come più congrue ( cfr. Cass. n. 18375/2006, conf. Cass. n12360 del 2014). 18.- Pertanto, alla stregua delle premesse, il ricorso de quo va respinto. 19.- Le relative spese seguono il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata; con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M . La Corte respinge il ricorso. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle