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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46860/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. a Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso con due altre persone.

La Corte d'appello, in particolare, ha osservato che la decisione resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Asti scaturiva dalla incompletezza della base probatoria, provocata dal fatto che, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato da parte del ricorrente e della separazione delle posizioni degli imputati, il fascicolo era rimasto privato del cd in cui erano state masterizzate le intercettazioni telefoniche dalle quali emergevano solidi elementi di riscontro alla chiamata in correità dell'Agusta operata dai coimputati.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione atti inutilizzabili.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che non sussiste alcuna causa di inutilizzabilità - che non casualmente il ricorrente non riesce ad agganciare ad alcuna norma del codice di rito - delle risultanze facenti parte del fascicolo del p.m., alla stregua del cui contenuto completo la richiesta di abbreviato è stata formulata, e che, per mero errore materiale, nel disporre lo stralcio della posizione dei coimputati, non sono state conservate a disposizione del g.i.p.

In ogni caso, va ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una (mera) facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti - qui ricorrenti - della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al i versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. a Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso con due altre persone. La Corte d'appello, in particolare, ha osservato che la decisione resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Asti scaturiva dalla incompletezza della base probatoria, provocata dal fatto che, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato da parte del ricorrente e della separazione delle posizioni degli imputati, il fascicolo era rimasto privato del cd in cui erano state masterizzate le intercettazioni telefoniche dalle quali emergevano solidi elementi di riscontro alla chiamata in correità dell'Agusta operata dai coimputati. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione atti inutilizzabili. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che non sussiste alcuna causa di inutilizzabilità - che non casualmente il ricorrente non riesce ad agganciare ad alcuna norma del codice di rito - delle risultanze facenti parte del fascicolo del p.m., alla stregua del cui contenuto completo la richiesta di abbreviato è stata formulata, e che, per mero errore materiale, nel disporre lo stralcio della posizione dei coimputati, non sono state conservate a disposizione del g.i.p. In ogni caso, va ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una (mera) facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti - qui ricorrenti - della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al i versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 46860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris