CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Arezzo, in sede di riesame, con ordinanza del 14 settembre 2021 ha confermato il provvedimento del giudice del dibattimento del Tribunale di Arezzo del 15 giugno 2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di alcuni immobili disposto dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo con provvedimento del 6 agosto 2019 in relazione al reato, contestato a Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] (padre e figlia), di cui all'art. 11 d. Igs. 74 del 2000, per avere effettuato alienazioni simulate di immobili al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte accertate per le annualità 2013 e 2014 per un valore complessivo di euro 157.756,00 2. Ricorrono in cassazione i due indagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 11, d. Igs. 74 del 2000 e 125 cod. proc. pen.). Apparenza della motivazione, con illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto in contrasto con una sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA] è stato definitivamente assolto dal reato ex art. 5, d. Igs. 74 del 2000 con sentenza del Tribunale di Arezzo del 22 aprile 2021 definitiva il 18 giugno 2021, perché il fatto non sussiste, con la revoca del sequestro e restituzione dei beni al ricorrente. Il secondo sequestro di beni immobili per il reato di cui all'art. 11 del d. Igs. 74 del 2000 non ha ragione di essere mantenuto. Venuto meno il debito fiscale non può sussistere alcun delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Gli immobili in sequestro non possono restare sequestrati per un credito fiscale dichiarato inesistente da una sentenza passata in giudicato. Il Tribunale del riesame ritiene che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], con formula ex art. 530, secondo comma, cod. i proc. pen., non escluderebbe definitivamente una pretesa erariale. Il sequestro troverebbe, quindi, fondamento per una garanzia patrimoniale di un debito fiscale tutt'ora esistente, anche se non è specificato quale sia tale debito. Il Tribunale del riesame confonde la posizione del ricorrente persona fisica con quella della società Intermetalli GMBH s.r.I.; per [OSCURATO:PERSONA] sussiste l'assoluzione dal reato contestatogli ex art 5 d. Igs. 74 del 2000; il debito fiscale potrebbe residuare per la società. La questione fiscale nei riguardi della società è tutt'ora non definita, al vaglio della giurisdizione competente. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere colpito da provvedimenti di sequestro solo se avesse commesso un reato; con la sua assoluzione egli non ha alcun debito nei confronti del fisco. Conseguentemente ingiusto risulta il sequestro che oggi si impugna. Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Arezzi competente ai sensi dell'art. 324, quinto comma, cod. proc. pen. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso ricorre una violazione di legge, in quanto la motivazione dell'ordinanza risulta meramente apparente, non affronta il problema sollevato con l'impugnazione. Del resto, «Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701). Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame non risulta adeguata alle risultanze degli atti, rilevando una permanenza del debito tributario per [OSCURATO:PERSONA] senza specificare perché! e di che tipo di debito tributario si discute. Il punto di partenza è la sentenza di assoluzione - definitiva - del Tribunale di Arezzo del 15 giugno 2021 di [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui contestato dell'art. 5, d. Igs. 74 del 2000 per le annualità del 2013 e 2014 (relativamente alle omesse dichiarazioni IRES della società austriaca [OSCURATO:PERSONA] GMBH - imposte evase per euro 157.746,00 -). Sia la richiesta del P.M. di sequestro preventivo dell'8 aprile 2019 e sia il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 6 agosto 2019 nelle premesse indicano il presupposto logico, del reato di cui all'art. 11 d. Igs. 74 del 2000, nella condotta penalmente rilevante, di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 5, d. Igs 74 del 2000. L'assoluzione dal reato di omessa dichiarazione comporta certamente l'assenza di un debito tributario della persona fisica [OSCURATO:PERSONA]; il debito tributario potrebbe permanere per la società che deve ritenersi soggetto giuridico distinto da [OSCURATO:PERSONA], tranne l'accertamento di diversi rapporti tra la società e Migliori, non specificati - assolutamente - nell'ordinanza impugnata. Solo se fosse ancora esistente un debito fiscale personale, di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe configurabile, sotto il profilo del fumus, il reato di cui all'art. 11 d. Igs 74 del 2000, nel caso di superamento della soglia ivi prevista. Il debito fiscale in accertamento riguarda la società e lo stesso risulta ancora in contestazione, presso la competente giurisdizione tributaria. Il reato di pericolo dell'art. 11 d. Igs. 74/2000, infatti, si configura solo ed esclusivamente in presenza di un debito fiscale anche se non ancora definitivo, ma pur sempre esistente: "Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente; pertanto, la verifica del superamento della prevista soglia di punibilità (superiore a cinquantamila euro) va effettuata al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento, senza tener conto degli interessi e delle somme aggiuntive successivamente maturate" (Sez. 3 - , Sentenza n. 37178 del 30/09/2020 Cc. - dep. 23/12/2020 - Rv. 280449 - 01). La condotta fraudolenta deve essere rivolta a sottrarsi al pagamento delle imposte e in caso di assenza di debito fiscale non può configurarsi nessuna condotta fraudolenta (intenzionalmente rivolta, appunto, a sottrarsi al pagamento).Nel caso in odierno giudizio manca, nell'ordinanza impugnata, qualsiasi analisi sulla sussistenza del debito fiscale per la persona fisica, [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla posizione della società di cui era l'amministratore. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tr