CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 32289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 32676/21, pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 19.3.2021, confermava la confisca dell'immobile ubicato in Venezia, al [OSCURATO:PERSONA] 3015, acquistato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con due distinti atti di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proposto, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel ricorso a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge, in quanto il decreto impugnato non si attiene al principio di diritto sancito nella sentenza rescindente e omette di adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata, rendendo una trama argomentativa del tutto apparente, dunque inesistente. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea applicazione degli artt. 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 627, co. 3, c.p.p., per avere la corte territoriale reso una motivazione sostanzialmente apparente, del tutto inidonea a fornire risposta alle devoluzioni formulate con l'atto di impugnazione, nonché tale da violare il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, cui il giudice di merito si sarebbe dovuto uniformare, e i principi giurisprudenziali espressi in materia di motivazione rafforzata. 2.3. Con requisitoria scritta del 3.4.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano rigettati. Con nota scritta e sottoscritta di suo pugno, depositata in Cancelleria il 6.4.2023, la signora Fabbriciani insiste per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni scritte del 13.4.2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla menzionata requisitoria scritta del pubblico ministero, insisteva per l'accoglimento del ricorso. Con memoria del 13.4.2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla menzionata requisitoria scritta del pubblico ministero, insisteva per l'accoglimento del ricorso. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4. Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580). Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un recente arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). 4.1. La vicenda processuale che ha condotto al presente giudizio, incontestata dai ricorrenti, è stata efficacemente ricostruita dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta del 3.4.2023, che, pertanto, appare utile riportare integralmente, per evitare superflue ripetizioni. Il provvedimento impugnato in questa sede "dà seguito all'annullamento con rinvio disposto da codesta Corte (Sez. 1, n. 32676 del 2021) in relazione al precedente decreto del 25.6.2020 con il quale la Corte d'appello di Roma aveva ordinato, tra l'altro, la confisca dell'immobile in oggetto, assumendo che lo stesso fosse stato acquistato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con i proventi della cessione, avvenuta con atto del 28 settembre 2005, di alcuni immobili ad uso commerciale, ubicati in Colleferro, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. In detta società, riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e della quale era amministratore unico il proposto [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 1 lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011, bancarotte per distrazione abituali), si assumeva, sulla base delle risultanze che avevano condotto alla confisca definitiva di altri cespiti, che fossero confluite le risorse derivanti dagli illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA], il quale inoltre, per sua stessa ammissione, sarebbe stato il principale effettivo utilizzatore dell'immobile veneziano. La sentenza di annullamento rilevava però che il compendio immobiliare ceduto con atto del 28 settembre 2005 risultava acquistato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1989, e quindi in epoca anteriore alle manifestazioni di pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale aveva dunque trascurato di considerare che la legittimità della confisca di beni acquistati con il ricavato della dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trova conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria lecita, nel periodo di riferimento, è condizionata dal parametro di ragionevolezza temporale dettato da Sez. U, n. 4880 del 2015, Spinelli, rv. 262605: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato». Il giudice del rinvio era quindi invitato a verificare, nel nuovo giudizio, «alla luce di tutte le informazioni disponibili e, precipuamente, della complessiva sperequazione tra risorse lecite ed impieghi nell'intero periodo di pericolosità sociale, dell'epoca di acquisto del complesso immobiliare poi venduto nel 2005, della successione temporale tra gli atti traslativi compiuti nel corso degli anni (e, in particolare, di quelli risalenti al 2005, essendo la vendita posteriore di alcuni mesi all'acquisto) e tenendo altresì conto dell'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che accolga l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la decisione di primo grado, reiettiva della proposta di confisca— se sussista sproporzione tra le entrate del proposto e del suo nucleo familiare e l'investimento concretatosi nell'acquisizione dell'attico in Venezia». Il riferimento all'obbligo di motivazione rafforzata deve leggersi in relazione al decreto originariamente adottato dal Tribunale di Roma, in data 21.11.2016 che, nel disporre la confisca di numerosi cespiti riferibili al [OSCURATO:PERSONA], eccettuava l'immobile veneziano perché nell'anno di acquisto «il totale delle fonti supera il totale degli impieghi e consente l'acquisto del bene». L'inadempimento di detto obbligo aveva già formato oggetto di censura da parte di questa Corte (Sez. 5, n. 52068 del 2020), in occasione dell'annullamento con rinvio di altro decreto adottato dalla Corte d'appello nella stessa vicenda: «Non è infatti in dubbio che l'acquisto dell'immobile di Venezia sia avvenuto all'interno del perimetro temporale di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] già motivatamente definito nello sviluppo del provvedimento impugnato, ma ciò non esimeva la Corte territoriale dal dimostrare - nei limiti probatori propri del procedimento di prevenzione - l'effettiva sproporzione di tale specifico acquisto rispetto alle condizioni economiche contingenti del nucleo familiare, tanto più che il giudice di primo grado aveva escluso la confiscabilità del bene proprio in ragione della riconosciuta compatibilità dell'acquisizione del bene con tali condizioni. Il provvedimento impugnato non ha invece motivato sul punto, né tantomeno ha confutato - violando così l'obbligo di motivazione rafforzata che doveva invece caratterizzare la decisione di riformare in senso sfavorevole il decreto appellato - le argomentazioni spese in proposito dal Tribunale». Passando all'analisi del provvedimento impugnato, deve osservarsi come esso metta in luce anzitutto che la ritenuta congruenza delle risorse lecite disponibili per la famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 rispetto all'ammontare (euro 400mila) dell'acquisto dell'immobile veneziano effettuato nel marzo dello stesso anno è strettamente legata alla vicenda della cessione degli immobili di Colleferro, dai quali sarebbe stata ricavata la somma di euro 590mila, essendo emerso che i redditi dichiarati dalla [OSCURATO:SOCIETA] dal 1981 al 2011 ammontano a 87mila149 euro. Di qui la decisività della verifica relativa all'effettiva provenienza del denaro impiegato nell'acquisto dell'immobile veneziano dalla cessione dei negozi di Colleferro acquistati nel 1989". Orbene, la corte di appello di Roma, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente adempiuto al compito affidatole nella sentenza di annullamento con rinvio, risolvendo le evidenziate criticità In particolare la motivazione della corte territoriale si è mossa lungo una fondamentale direttrice: l'impossibilità di ricondurre il denaro utilizzato per l'acquisto dell'attico veneziano alla vendita dei tre negozi ubicati in Colleferro, per la decisiva ragione che la vendita di tali unità immobiliari è avvenuta pacificamente il 28.9.2005, come documentato dal relativo rogito notarile, laddove l'immobile ubicato nel comune di Venezia è stato acquistato ben sei mesi prima, vale a dire il 30.3.2005, sicché non può logicamente sostenersi che il prezzo pattuito per la vendita degli immobili siti in Colleferro, pari a 590.000,00 euro, una volta versato, sia stato impiegato per saldare il prezzo della precedente compravendita immobiliare. La corte territoriale, inoltre, con motivazione del tutto congrua, ha disatteso i rilievi difensivi sul punto, volti a sostenere l'avvenuto pagamento del prezzo della vendita degli immobili ubicati in Colleferro in epoca anteriore e prossima al 30 marzo 2005, alla luce della dichiarazione contrattuale del settembre 2005 (art. 4) nella quale parte venditrice assume "di avere ricevuto prima d'ora dalla società acquirente» l'intero prezzo di vendita «non avendo altro a pretendere", evidenziando, da un lato, come, nonostante tale affermazione, invero generica, sia rimasta comunque ignota la data del versamento del prezzo in questione e la ragione per cui alla stipula del contratto preliminare, peraltro non documentato, l'acquirente avrebbe versato una somma pari a più di mezzo milione di euro, laddove nella prassi negoziale, tenuto conto della funzione tipica del contratto preliminare, quella di garantire entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo, alla stipula di tale contratto si versa solo una percentuale del prezzo convenuto, posticipando il pagamento integrale del prezzo alla stipula del contratto definitivo; dall'altro, come il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'attico veneziano sia avvenuto attraverso la dazione di nove assegni circolari tratti su conti correnti non riconducibili alla società "STE.LAR.", con sede in Colleferro, che, invece, risultava essere l'acquirente dei tre immobili ubicati in Colleferro. Rilevava, inoltre, la corte territoriale, con logico argomentare, che, ove anche si volesse ipotizzare che effettivamente il prezzo della vendita dei negozi di Colleferro fosse stato corrisposto dalla società acquirente "STE.LAR." alla società venditrice "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]." prima del marzo 2005, la Fabbriciani non avrebbe potuto avvalersi per fini personali delle somme erogate in favore della "VALIMM", trattandosi di due diversi soggetti giuridici, laddove nel relativo rogito la ricorrente aveva dichiarato di effettuare l'acquisto con denaro non di quest'ultima società, ma di sua esclusiva proprietà. Tuttavia, come rileva la corte di appello con motivazione certamente non priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, i redditi dichiarati dalla Fabbriciani nei trent'anni 1981-2011, ammontando a euro 87.149,00, erano ampiamente insufficienti a consentirle il versamento, "senza impegno di mutuo", della somma di 400.000,00 euro. 4.3. Una volta chiarito che non risulta configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione, le censure difensive, articolate nei motivi di ricorso e nelle memorie in precedenza indicate (i rilievi del tutto generici rappresentati personalmente dalla Fabbriciani, senza l'ausilio del difensore, non possono essere nemmeno presi in considerazione, non essendo prevista una partecipazione personale della parte nel giudizio di legittimità), rivelano, in definitiva, la loro vera natura di rilievi sulla motivazione, peraltro generici (non confrontandosi realmente i ricorrenti con le motivazioni del provvedimento impugnato), con cui si propone una lettura degli elementi di fatto, alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, in quanto tale non consentita in sede di legittimità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., ciascuno al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000)