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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38564/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorsi distinti ma identici nei contenuti, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro la pena su richiesta per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Essi denunciano violazione di legge processuale, per avere la sentenza omesso di motivare in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., e di adeguatezza della pena.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

3. Dispone l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Risulta di solare evidenza, dunque, che entrambe le doglianze rappresentate dai ricorrenti non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorsi distinti ma identici nei contenuti, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro la pena su richiesta per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Essi denunciano violazione di legge processuale, per avere la sentenza omesso di motivare in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., e di adeguatezza della pena. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge. 3. Dispone l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che entrambe le doglianze rappresentate dai ricorrenti non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'
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