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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31509/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0579V8H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine ai reati ascritti ai capi a), c) e d), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, rideterminando la pena inflitta per i( reato di cui al capo b) (artt, 56,624, 625 nn.2 e 5 e 61 n.5 cod.

Pen.) - per il quale ha invece riscontrato la presenza di querela -, per [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa e per [OSCURATO:PERSONA] in anni uno dì reclusione ed euro 200,00 di multa.

Avverso la suindicata sentenza gli imputati ricorrono autonomamente.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contesta violazione di legge processuale in relazione alla violazione del criterio dell'art.442 comma 2 cod. proc. pen., nella determinazione della riduzione della pena pecuniaria per la scelta del rito abbreviato, è fondato dal momento che effettivamente la Corte di appello nel rideterminare la pena pecuniaria ha operato una riduzione della pena base inferiore ad un terzo laddove la diminuente per il rito abbreviato di un terzo è fissa e non modulabile, con la conseguenza che la multa determinata in euro 300, su una pena base di euro 400, deve essere rideterminata, come richiesto, in euro 267; Considerato che il motivo sul trattamento sanzionatorio dedotto col ricorso proposto nell'interesse dell'Aprea è meramente reiterativo di censure che sono state già vagliate congruamente nella sentenza impugnata che ha in particolare già posto in evidenza come non fossero emersi elementi suscettibili dì essere valorizzati in senso positivo ai fini dei chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte della gravità della condotta posta in essere in maniera organizzata da più di tre persone, approfittando di circostanze di tempo e di luogo favorevoli, con accorgimenti specifici quali la preparazione di una via di fuga ; Rilevato che esso in buona sostanza censura le valutazioni discrezionali afferenti il trattamento sanzionatorio, sicchè è, per altro verso, il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che la concessione delle attenuanti generiche richiede l'apprezzamento dì elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva, e sotto tale profilo ben può assumere quindi rilievo la circostanza che l'imputato non abbia offerto segni concreti ai fini di una positiva valutazione in tal senso; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc.

Anaclerio ed altri, Rv. 229768); iI motivo sul punto è dunque inammissibile, risultando la relativa decisione supportate da motivazione non arbitraria che, come tale, riflette valutazione costituente giudizio di merito insindacabile nella presente sede; Ritenuto, alla stregua delle ragioni esposte, di poter procedere alla correzione dell'errore dì calcolo suindicato ai sensi degli artt. 619, comma 2, e 620 lett.

L) del codice di rito, determinando la pena della multa in euro 267,00, come richiesto dalla difesa; e che il ricorso nell'interesse di Aprea debba essere dichiarato inammissibile, statuizione a cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Letto l'art. 619, comma 2, codice procedura penale, rettifica la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto al trattamento sanzionatorio, che individua, qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0579V8H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine ai reati ascritti ai capi a), c) e d), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, rideterminando la pena inflitta per i( reato di cui al capo b) (artt, 56,624, 625 nn.2 e 5 e 61 n.5 cod. Pen.) - per il quale ha invece riscontrato la presenza di querela -, per [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa e per [OSCURATO:PERSONA] in anni uno dì reclusione ed euro 200,00 di multa. Avverso la suindicata sentenza gli imputati ricorrono autonomamente. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contesta violazione di legge processuale in relazione alla violazione del criterio dell'art.442 comma 2 cod. proc. pen., nella determinazione della riduzione della pena pecuniaria per la scelta del rito abbreviato, è fondato dal momento che effettivamente la Corte di appello nel rideterminare la pena pecuniaria ha operato una riduzione della pena base inferiore ad un terzo laddove la diminuente per il rito abbreviato di un terzo è fissa e non modulabile, con la conseguenza che la multa determinata in euro 300, su una pena base di euro 400, deve essere rideterminata, come richiesto, in euro 267; Considerato che il motivo sul trattamento sanzionatorio dedotto col ricorso proposto nell'interesse dell'Aprea è meramente reiterativo di censure che sono state già vagliate congruamente nella sentenza impugnata che ha in particolare già posto in evidenza come non fossero emersi elementi suscettibili dì essere valorizzati in senso positivo ai fini dei chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte della gravità della condotta posta in essere in maniera organizzata da più di tre persone, approfittando di circostanze di tempo e di luogo favorevoli, con accorgimenti specifici quali la preparazione di una via di fuga ; Rilevato che esso in buona sostanza censura le valutazioni discrezionali afferenti il trattamento sanzionatorio, sicchè è, per altro verso, il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che la concessione delle attenuanti generiche richiede l'apprezzamento dì elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva, e sotto tale profilo ben può assumere quindi rilievo la circostanza che l'imputato non abbia offerto segni concreti ai fini di una positiva valutazione in tal senso; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768); iI motivo sul punto è dunque inammissibile, risultando la relativa decisione supportate da motivazione non arbitraria che, come tale, riflette valutazione costituente giudizio di merito insindacabile nella presente sede; Ritenuto, alla stregua delle ragioni esposte, di poter procedere alla correzione dell'errore dì calcolo suindicato ai sensi degli artt. 619, comma 2, e 620 lett. L) del codice di rito, determinando la pena della multa in euro 267,00, come richiesto dalla difesa; e che il ricorso nell'interesse di Aprea debba essere dichiarato inammissibile, statuizione a cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Letto l'art. 619, comma 2, codice procedura penale, rettifica la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto al trattamento sanzionatorio, che individua, qu
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