Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 30367/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del Tribunale di Velletri del 2/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 2.12.2025, il Tribunale di Velletri ha rigettato, infunzione di giudice dell’esecuzione, una istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione ai reati giudicati con le seguenti due sentenze irrevocabili dicondanna di [OSCURATO:PERSONA]: a) sentenza del Tribunale di Arezzo in data12.5.2022, irrevocabile il 17.10.2022, di condanna per i reati di cui agli artt. 73,comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, 4 l. n. 110 del 1975, commessi ad Arezzo il22.1.2022; b) sentenza del Tribunale di Velletri in data 20.2.2024, irrevocabile il31.1.2023, di condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309del 1990, commesso a Colonna il 16.2.2023.Il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione, rilevando che i reati, pur omogenei sotto il profilo della normaviolata, differiscono quanto all’oggetto materiale in ragione della diversa tipologiadelle sostanze stupefacenti trattate, sono stati commessi nel non breve arcotemporale di un anno circa e in luoghi distanti oltre 300 km tra loro (Arezzo eColonna).2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ElRhoul, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente.Il ricorso lamenta che l’ordinanza impugnata si fondi su una concezionedell’unitarietà del disegno criminoso non conforme al dato normativo, né ai principicostantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.In particolare, il giudice ha erroneamente inteso il disegno criminoso qualerappresentazione anticipata, compiuta e dettagliata delle singole condotte,configurandolo come un piano statico, integralmente preordinato sin dall’originein tutte le sue componenti.

Al contrario, secondo il diritto vivente, il disegnocriminoso rilevante ai fini dell’art. 81 cod. pen. costituisce una categoria dinamica,suscettibile di progressiva formazione e sviluppo nel tempo, capace di adattarsialle circostanze concrete e di manifestarsi attraverso una pluralità di azioni anchenon rigidamente predeterminate, purché sorrette da una comune matrice ideativa,da un’unica spinta volitiva e dal perseguimento di una medesima finalità illecita.Inoltre, il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazionemeramente apparente, non consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico seguitodal Tribunale, né di verificare l’effettivo esame degli indici sintomatici dellacontinuazione dedotti dalla difesa, quali l’omogeneità delle fattispecieincriminatrici, l’unicità della finalità perseguita, la serialità delle condotte e ilcomplessivo contesto spazio-temporale nel quale esse si inseriscono.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 18.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il provvedimentoimpugnato risulta conforme all’indirizzo secondo cui, in tema di esecuzione,incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina dellacontinuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anchedei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto generico.2.

L'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv.275222 - 01).In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è daconsiderarsi del tutto adeguata, perché fa convenientemente riferimentoall’intervallo cronologico di un anno tra i fatti, alla distanza di 300 chilometri tra iluoghi di commissione dei reati e al diverso oggetto materiale delle condottedelittuose in materia di sostanze stupefacenti, per farne discendere in modonient’affatto illogico la conclusione che non sia possibile ricondurre gli illeciti a unpreciso disegno criminoso iniziale.Il giudice dell’esecuzione, dunque, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfonditaverifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelandouna generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, inrelazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.M. inproc.

Eloumari, Rv. 266615 – 01).Dal canto suo, il ricorso resta generico e meramente reiterativo di argomentigià disattesi dal giudice dell’esecuzione per il tramite di una motivazioneappropriata con cui non si confronta il ricorrente, il quale seguita a riproporreessenzialmente il solo dato, convenientemente superato dall’ordinanza impugnata,della omogeneità tipologica dei reati.In definitiva, le doglianze difensive – in modo non consentito nel giudizio dilegittimità – non vanno oltre la sollecitazione di una reinterpretazione deglielementi posti a fondamento della decisione impugnata, ma senza confutarlistoricamente e piuttosto prospettando l’adozione di parametri diversi divalutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).3.

Ne consegue la inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente,ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Velletri del 2/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 2.12.2025, il Tribunale di Velletri ha rigettato, infunzione di giudice dell’esecuzione, una istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione ai reati giudicati con le seguenti due sentenze irrevocabili dicondanna di [OSCURATO:PERSONA]: a) sentenza del Tribunale di Arezzo in data12.5.2022, irrevocabile il 17.10.2022, di condanna per i reati di cui agli artt. 73,comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, 4 l. n. 110 del 1975, commessi ad Arezzo il22.1.2022; b) sentenza del Tribunale di Velletri in data 20.2.2024, irrevocabile il31.1.2023, di condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309del 1990, commesso a Colonna il 16.2.2023.Il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione, rilevando che i reati, pur omogenei sotto il profilo della normaviolata, differiscono quanto all’oggetto materiale in ragione della diversa tipologiadelle sostanze stupefacenti trattate, sono stati commessi nel non breve arcotemporale di un anno circa e in luoghi distanti oltre 300 km tra loro (Arezzo eColonna).2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ElRhoul, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente.Il ricorso lamenta che l’ordinanza impugnata si fondi su una concezionedell’unitarietà del disegno criminoso non conforme al dato normativo, né ai principicostantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.In particolare, il giudice ha erroneamente inteso il disegno criminoso qualerappresentazione anticipata, compiuta e dettagliata delle singole condotte,configurandolo come un piano statico, integralmente preordinato sin dall’originein tutte le sue componenti. Al contrario, secondo il diritto vivente, il disegnocriminoso rilevante ai fini dell’art. 81 cod. pen. costituisce una categoria dinamica,suscettibile di progressiva formazione e sviluppo nel tempo, capace di adattarsialle circostanze concrete e di manifestarsi attraverso una pluralità di azioni anchenon rigidamente predeterminate, purché sorrette da una comune matrice ideativa,da un’unica spinta volitiva e dal perseguimento di una medesima finalità illecita.Inoltre, il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazionemeramente apparente, non consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico seguitodal Tribunale, né di verificare l’effettivo esame degli indici sintomatici dellacontinuazione dedotti dalla difesa, quali l’omogeneità delle fattispecieincriminatrici, l’unicità della finalità perseguita, la serialità delle condotte e ilcomplessivo contesto spazio-temporale nel quale esse si inseriscono.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 18.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il provvedimentoimpugnato risulta conforme all’indirizzo secondo cui, in tema di esecuzione,incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina dellacontinuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anchedei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico.2. L'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv.275222 - 01).In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è daconsiderarsi del tutto adeguata, perché fa convenientemente riferimentoall’intervallo cronologico di un anno tra i fatti, alla distanza di 300 chilometri tra iluoghi di commissione dei reati e al diverso oggetto materiale delle condottedelittuose in materia di sostanze stupefacenti, per farne discendere in modonient’affatto illogico la conclusione che non sia possibile ricondurre gli illeciti a unpreciso disegno criminoso iniziale.Il giudice dell’esecuzione, dunque, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfonditaverifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelandouna generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, inrelazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.M. inproc. Eloumari, Rv. 266615 – 01).Dal canto suo, il ricorso resta generico e meramente reiterativo di argomentigià disattesi dal giudice dell’esecuzione per il tramite di una motivazioneappropriata con cui non si confronta il ricorrente, il quale seguita a riproporreessenzialmente il solo dato, convenientemente superato dall’ordinanza impugnata,della omogeneità tipologica dei reati.In definitiva, le doglianze difensive – in modo non consentito nel giudizio dilegittimità – non vanno oltre la sollecitazione di una reinterpretazione deglielementi posti a fondamento della decisione impugnata, ma senza confutarlistoricamente e piuttosto prospettando l’adozione di parametri diversi divalutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente,ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris