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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 30485/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22055/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 22/2019 depositata il 08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4

1. L a [OSCURATO:SOCIETA] propo neva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia, in accoglimento delricorso monitorio di [OSCURATO:PERSONA], intimante il pagamentodella somma di € 210.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del prezzo per l ’ acquisto di un suolo esteso ha. 1.43.65, in C.T. del Comune di Foggia al fg. 131, p. lla 135 (ex: 13), giusto atto di compravendita, stipulato il 19 / 12/08 dal notaio [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] nel costituirsi in giudizio chiedeva ilrigetto dell’opposizionee proponeva domanda riconvenzionale.

3. Il Tribunale adito rigettava l'opposizione unitament e al la domanda riconvenzionale inassenza di prova dell’inadempimento dell'opposto.

Il primo giudice rilevava che il credito azionato dall'[OSCURATO:PERSONA] era documentalmente provato, così come il patto di riservato dominio a suo favore, sino all'integrale pagamento del prezzo, mentre indimostrato, anzi smentito dagli atti acquisiti al processo, era l’inadempimento contestatogli.

4. La [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello avverso la suddetta sentenzasulla base di tre motivi: 1) nullità della sentenza; 2) errata valutazione delle risultanze istruttorie; 3) errata quantificazione delle spese processuali.

5. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di appello chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale.

6. La Corte d’Appello di Bari rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.

In primo luogo evidenziava che tra la controversia avente ad oggetto la riduzione del prezzo della compravenditaper vizi della cosa compravenduta e la controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo e l'eccezione di Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 inadempimento opposta per contrastarlo, non sussiste va alcun rapporto di pregiudizialità, inteso quale connotazione di indispensabile antecedenza logicogiuridica della questione oggetto del giudizio pregiudicante che valessea condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere (giudizio pregiudicato).

Nessuna violazione delle regole processualisi era verificata nel giudizio di primo gradoper non avere il Giudice concesso i te r mini dicui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Oltre a richiamare la giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di procedere senza dare i suddetti termini, la Corte d’Appello affermava che nella fattispecie i termini era no stati concessi.

Infatti, il Tribunale di Foggia, con ordinanza resa a scioglimento di riserva,aveva concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dei quali le parti non si era no avvalse, non depositando alcuna delle tre memorie consentite. ln secondo luogo, nello specifico era accaduto che, ricevuta comunicazione in data diversadell’ordinanza ammissiva dei termini ex art.183,comma 6, c.p.c. l a Ercos, pur dichiarandosi sfavorita, si eraben guardata dal rappresentare tempestivamente al giudice la situazione, per richiedere nuovi termini.

Inoltre, non solo non avevadepositato memorie nei termini concessi neppure al fine di illustrare la loro sfasatura tra le parti, ma neppure si era presentata,ingiustificatamente, all a prima udienza di rinvio utile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 157,comma 2, e 153 c . p . c . per denunciare il vizio e chiedere larimessione in termini.

Nel merito la Ercos sosteneva di aver sospeso il pagamento delle ulteriori rate a saldo del prezzopattuito per la compravendita, Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 poiché l’[OSCURATO:PERSONA],pur avendole alienato il terreno, avrebbe continuato a coltivarlo, percependo i contributi comunitari.

La Corte d’Appello rilevava essere pacifico che, nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore, che agisce per il pagamento del corrispettivo, deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e diavere correttamente adempiuto la propria prestazione, ove il debitore contrapponga eccezionedi inadempimento.

Nel caso al suo esame, con atto per notaio dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] a veva trasferito alla società [OSCURATO:PERSONA] l'appezzamento di terreno nel [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo complessivo di € 450.000,00, di cui € 240.000,00 già versati.Nel predetto atto, all ’a rt. 7, n.l, si d ava atto della consegna dell'immobile alla societàacquirente, che ne acquista va il materiale godimento e ne assumevai rischi.

Taledichiarazione, che da sola non costituiva prova sufficiente dell’effettiva consegna del terreno, era corroborata da i seguenti ulteriori riscontri probatori: a) con raccomandata del 29.04.2009,in occasione della scadenza della prima delle due rate del saldo del prezzo, la Ercos, lungi dal lamentare la mancata consegna del fondo, a veva chiesto una proroga di trenta giorni dei termini di scadenza delledue rate, al fine di verificare la potenziale ricaduta dei vincoli aeroportuali sulla capacità edificatoria del t e rreno (compravenduto come terreno agricolo,come da rogito in atti); b) la Ercos, con successivo atto di citazione notificato in data 11.8.2009, a veva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l’[OSCURATO:PERSONA], per sentir ridurre il prezzo da € 450.000,00 ad € 240.000,00,sul rilievo del silenzio serbato dal venditore sui vincoli aeroportuali incidentisulla promessa edificabilità del suolo, ancora Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 una volta senza alcun cenno alla presunta omessa consegna del fondo; c) dal dicembre 2008 , data dell'atto di compravendita dicembre 2009 (atto di opposizione a d . i. notificato il 9/18.12.2009),mai la Ercos aveva sollecitato la consegna del fondo o denunciato la inadempienza della controparte al relativoobbligo, utilizzando per la prima volta l'argomento a fronte della ingiunzione conseguitadalla controparte per il pagamento del saldo del prezzo; d) l'A l bino, costituendosi nel giudizio di opposizione a vev a contestato la circostanza dell'omessa consegna del fondo,mentre non prova va no nulla in contrario le risultanze del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agea, posto che il pagamento unico aziendale era un sostegno diretto al reddito dell'agricoltore , la cui assegnazione era sganciata dalla produzione (c.d. disaccoppiamento),nel senso che non dipendeva dalla quantità e dal tipo di coltura o allevamento, ma dai titoli e dalla superficie aziendaleposseduti dall’agricoltore, il quale p oteva abbinare i titoli suddetti a qualsiasi terreno di cuiavesse il possesso potendo anche trasferirnela proprietà a terzi, come nel caso in esame deduce va diaver fatto l’[OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011; e) in ogni caso il possesso dei titoli, proprio perché disgiunto dalla coltivazione del terreno, era inidoneo a provare il possesso di quest’ultimo,nel mentre il pattuito riservato dominio, posticipando l'effetto traslativo della compravendita, spiega va come il venditore a vesse potuto mantenerne la titolarità.

Tuttele suddette circostanze, in uno alla dichiarazione di aver acquistato il materiale godimento del terreno ed assunto i rischi connessi, resa nell'atto pubblico di compravend ita dal legale rappresentante della Ercos, che non a veva fornito alcuna Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 spiegazione del perchéavesse reso e sottoscritto tale dichiarazione, che deduceva essere difforme dalla realtà, concorr eva no a dimostrare l'avvenuta consegna del terreno da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] alla Ercos.

La Corte d’Appello riteneva infondato anche il motivo relativo alle spese di lite per violazione del le tariffe professionali all'epoca vigenti.

Infine, doveva rigettarsi anche l ’ appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] per dolersi delrigetto della domanda di ristoro danni avanzata in primo grado.

7. [OSCURATO:PERSONA].Coop. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelle sue richieste.

8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge circa la ritenutainsussistenza dei presupposti determinanti la sospensione necessaria del processo.

E rrata applicazione/interpretazione di legge (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli art. 295 c.p.c. e 2909 c.c.).

La sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di violazione di legge, avendo il giudice del secondo grado respinto, con motivazione del tutto mancante e solo apparente, l’istanza di sospensione necessaria avanzata ex art. 295 c. p. c. sia in primo gradoche in secondo grado, in assenza di pronuncia di primo grado sulgiudizio pregiudicante.

Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 Sussisterebbe invece quella pregiudizialità logico – giuridica idonea a fondare la sospensione necessaria del processo, allaluce dei principi di diritto affermati dalla stessa Suprema Corte di cassazionesia con riferimento al rapporto sussistente tra i giudizi sul “se dovuto” con quelli sul“quanto dovuto”, sia in considerazione dell’oggetto del giudizio pregiudicante di riduzione del prezzo ex artt. 1490, 1492, primo e secondo co mma, e 1495 , u lt. co mma , cod. civ., che riverber erebbe necessariamente i pro pri effetti su quello di pagamento del residuoprezzo.

I fatti allegati s arebbero i medesimi per entrambi i giudizi ed inconsiderazione del fatto che, in caso di esito positivo del giudizio pregiudicante, verr ebbe accertata l’inesistenza del diritto di credito del venditore, in conseguenzadell’accertamento di un fatto modificativo del diritto (la riduzione del prezzo ad opera del giudice, in misura corrispondente a quanto già pacificamentecorrisposto).

Sotto altro profilo, poi, la sentenza sarebbeaffetta dal vizio di violazione di legge e daomissione di giudizio circa un fatto decisivo della controversia e sul quale le partihanno dibattuto.

Infatti, come dimostrato dalla produzione in atti, nelle more tra ildeposito delle comparse conclusionali e repliche di appello ed il deposito della sentenza oggi gravata in sede di legittimità, è intervenuta la decisione in primo grado del giudizio relativo alla domanda di riduzione del prezzo di compravendita.

Tale fatto sopravvenuto imporrebbe la cassazione della sentenza con rimessione algiudice di appello in quanto v errebbe ad integrarsi il presupposto applicativo dell’art. 337 c. p. c. sul quale, tuttavia, il giudice del merito non ha delibato, non essendo stato posto in grado di poter valutare la sussistenza dei presupposti Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 per l’applicazione del differente istituto (l’unico predicabile, secondo i citati principidella Suprema Corte di cassazione) dell’art.337 c.p.c. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. stabilisce che "il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa".

La norma, come afferma lo stesso ricorrente,deve coordinarsi con l’art. 337 c.p.c.

Secondo leSezioni Unite del 2012 confermate sul punto dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21763 del 2021 , l'istituto processuale della sospensione necessaria è costruito sui seguenti tre presupposti: 1) “la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata”; 2) “la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo”;3) “lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.

Ciò premesso risulta immune dalle censure prospettate la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto che tra la controversia avente ad oggetto la riduzione del prezzo della compravenditaper vizi della cosa compravenduta e la controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo e l'eccezione di inadempimento opposta per contrastarlo,non sussiste un rapporto di pregiudizialità, inteso quale connotazione di indispensabile antecedenza logico giuridica della questione oggetto del giudizio Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 pregiudicante che valgaa condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere (giudizio pregiudicato).

Tra le due cause, infatti , non possono ritenersi sussistere i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. che, come si è detto, può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico.

In ogni caso, il ricorrente riferisce che la domanda di riduzione del prezzo è stata rigettata prima della pronuncia di appello e , dunque,nella specie trova applicazione l’art. 337 c.p.c. .

In tal caso, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, seppure tra i due giudizi esistesse rapporto di pregiudizialità sarebbe possibile la sospensione del giudizio pregiudicato esclusivamente ai sensi dell'art. 337 c.p.c..

In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite prima richiamate che hanno affermato il seguente principio di diritto cui il Collegio deve attenersi ex art. 374 c.p.c.: In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.) (Sez.

U- , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021, Rv. 662227 -03).

Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto poichécensura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., sebbene nella vicenda di cui si discute tale normativa non venga in rilievo, non rientrando pacificamente il caso di specie nell'ipotesi di sospensione obbligatoriae non essendo censurabile l’esercizio del potere discrezionale ex art. 337 c.p.c.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione di legge (sotto altro profilo).

Errata ricognizione delle prove.

E rrata applicazione del principio sul riparto dell’onere della prova.

Errata applicazione delle norme di legge sulla disponibilitàe rilevanza delle prove (art. 360 n. 3 e 5 c. p. c. in relazione all’art. 2697 c. c. e dell’art. 115, 1° co. c. p. c.).

In particolare, entrambi i giudici dei due gradi di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l’atto pubblico di compravendita del suolo e, soprattutto, il certificato di destinazione urbanistica ad esso allegato, rappresentasse una circostanza di fatto idonea a dimostrare l’esistenza dello stato soggettivo rilevante della conoscenza, da parte dell’acquirente, dell’effettiva destinazione agricola del suolo e, di contro, il silenzio serbato sul punto dalla Ercos, nelle varie comunicazioni intercorse tra le parti, dimostrerebbe anche l’inesistenza di fatti modificativi e/o estintivi Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 dell’obbligazione e/o l’infondatezza dell’eccezione di inadempimento allegata nei confronti del venditore/opposto.

Al contrario, come comprovato dalla documentazione prodotta nel giudizio pregiudicante di riduzione del prezzo per vizi della cosa compravenduta e richiamata nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado resa a definizione di quel giudizio, tra la data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto di compravendita e quella di redazione della perizia giurata redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] su incarico del venditore sig. [OSCURATO:PERSONA] e richiamata nel medesimo atto pubblico e la data di stipula del rogito di compravendita, erano intervenute significative modifiche degli strumenti urbanistici, impositive di limitazioni e vincoli prima inesistenti, non denunciati dal venditore né risultanti dal certificato di destinazione urbanistica, dei quali l’acquirente è venuta a conoscenza solo dopo il rogito del definitivo ed in sede di valutazione delle domande di partecipazione al bando di gara per la pianificazione edilizia del Comune di Foggia.

Sotto altro profilo, infine, la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3 , c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 2697, 2° co. cod. civ..

Il giudice del merito, infatti, avrebbe respinto il secondo motivo di gravame ritenendo non dimostrato il fatto modificativo dell’obbligazione, affermando che la cosa venduta non avrebbe presentato quei vizi lamentati dall’odierno ricorrente e dai quali sarebbe derivata la inedificabilità del suolo.

Secondo parte ricorrente, la contr o parte ([OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe fornito la prova positiva dell’avvenuta consegna del bene e tutte le circostanze fattuali valorizzate dalla Corte d’Appello sarebbero del tutto Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 inidonee a fornire la prova positiva dell’adempimento dell’obbligo di consegna della cosa.

Onere gravante sull’[OSCURATO:PERSONA] e non certamente sulla Ercos (quale debitrice eccipiente l’inadempimento contrattuale). 2.1Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente con il motivo in esame propone due distinte censure entrambeinammissibili.

La prima censura in sostanza attiene all’omessa valutazione dei vizi dedotti nell’altro giudizio con l’azione quanti minoris che secondo il ricorrente imponeva la sospensione del presente giudizio nel quale egli aveva dedotto esclusivamente l’inadempimento della controparte per non avergli consegnato i terreni oggetto della compravendita.

Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità della doglianza non potendosi sovrapporre le due distinte domande formulate in diversi giudizi.

In particolare, quella in esame è stata formulata dalla Ercos in riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del residuo prezzo della vendita del terreno oggetto del contratto ed è fondata sulla mancata consegna del terreno.

Nel presente giudizio, dunque , non è stato dedotto l’inadempimento della venditrice per aver taciuto l’esistenza di vincoli sul bene derivanti dalla vicinanza all’aeroporto.

Peraltro, taleautonoma domanda di riduzione del prezzo fatta valere nell’altro giudizio è stata anche rigettata sia pure con sentenza non ancora passata in giudicato.

Quanto alla seconda doglianza circa la mancanza di prova della consegna del terreno la stessa è inammissibile perché si risolve Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 nella richiesta di rivalutazione di tutti gli elementi in fatto analiticamente richiamati dalla stessa ricorrente sulla base dei quali la Corte d’Appello ha ritenuto provata l’effettiva consegna del terreno e, dunque , sotto tale profilo l’esatto adempimento della parte venditrice.

In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezionicosa che nella specie non è dato riscontrare, mentre per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01). 3.Il ricorso è rigettato.

4. Nulla sulle spese non essendosi costituita la controparte intimata.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019n. 22055sez.

S2 - ud. 0 3 /07/202 4 versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22055/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 22/2019 depositata il 08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 1. L a [OSCURATO:SOCIETA] propo neva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia, in accoglimento delricorso monitorio di [OSCURATO:PERSONA], intimante il pagamentodella somma di € 210.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del prezzo per l ’ acquisto di un suolo esteso ha. 1.43.65, in C.T. del Comune di Foggia al fg. 131, p. lla 135 (ex: 13), giusto atto di compravendita, stipulato il 19 / 12/08 dal notaio [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] nel costituirsi in giudizio chiedeva ilrigetto dell’opposizionee proponeva domanda riconvenzionale. 3. Il Tribunale adito rigettava l'opposizione unitament e al la domanda riconvenzionale inassenza di prova dell’inadempimento dell'opposto. Il primo giudice rilevava che il credito azionato dall'[OSCURATO:PERSONA] era documentalmente provato, così come il patto di riservato dominio a suo favore, sino all'integrale pagamento del prezzo, mentre indimostrato, anzi smentito dagli atti acquisiti al processo, era l’inadempimento contestatogli. 4. La [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello avverso la suddetta sentenzasulla base di tre motivi: 1) nullità della sentenza; 2) errata valutazione delle risultanze istruttorie; 3) errata quantificazione delle spese processuali. 5. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di appello chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale. 6. La Corte d’Appello di Bari rigettava sia l’appello principale che quello incidentale. In primo luogo evidenziava che tra la controversia avente ad oggetto la riduzione del prezzo della compravenditaper vizi della cosa compravenduta e la controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo e l'eccezione di Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 inadempimento opposta per contrastarlo, non sussiste va alcun rapporto di pregiudizialità, inteso quale connotazione di indispensabile antecedenza logicogiuridica della questione oggetto del giudizio pregiudicante che valessea condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere (giudizio pregiudicato). Nessuna violazione delle regole processualisi era verificata nel giudizio di primo gradoper non avere il Giudice concesso i te r mini dicui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Oltre a richiamare la giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di procedere senza dare i suddetti termini, la Corte d’Appello affermava che nella fattispecie i termini era no stati concessi. Infatti, il Tribunale di Foggia, con ordinanza resa a scioglimento di riserva,aveva concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dei quali le parti non si era no avvalse, non depositando alcuna delle tre memorie consentite. ln secondo luogo, nello specifico era accaduto che, ricevuta comunicazione in data diversadell’ordinanza ammissiva dei termini ex art.183,comma 6, c.p.c. l a Ercos, pur dichiarandosi sfavorita, si eraben guardata dal rappresentare tempestivamente al giudice la situazione, per richiedere nuovi termini. Inoltre, non solo non avevadepositato memorie nei termini concessi neppure al fine di illustrare la loro sfasatura tra le parti, ma neppure si era presentata,ingiustificatamente, all a prima udienza di rinvio utile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 157,comma 2, e 153 c . p . c . per denunciare il vizio e chiedere larimessione in termini. Nel merito la Ercos sosteneva di aver sospeso il pagamento delle ulteriori rate a saldo del prezzopattuito per la compravendita, Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 poiché l’[OSCURATO:PERSONA],pur avendole alienato il terreno, avrebbe continuato a coltivarlo, percependo i contributi comunitari. La Corte d’Appello rilevava essere pacifico che, nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore, che agisce per il pagamento del corrispettivo, deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e diavere correttamente adempiuto la propria prestazione, ove il debitore contrapponga eccezionedi inadempimento. Nel caso al suo esame, con atto per notaio dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] a veva trasferito alla società [OSCURATO:PERSONA] l'appezzamento di terreno nel [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo complessivo di € 450.000,00, di cui € 240.000,00 già versati.Nel predetto atto, all ’a rt. 7, n.l, si d ava atto della consegna dell'immobile alla societàacquirente, che ne acquista va il materiale godimento e ne assumevai rischi. Taledichiarazione, che da sola non costituiva prova sufficiente dell’effettiva consegna del terreno, era corroborata da i seguenti ulteriori riscontri probatori: a) con raccomandata del 29.04.2009,in occasione della scadenza della prima delle due rate del saldo del prezzo, la Ercos, lungi dal lamentare la mancata consegna del fondo, a veva chiesto una proroga di trenta giorni dei termini di scadenza delledue rate, al fine di verificare la potenziale ricaduta dei vincoli aeroportuali sulla capacità edificatoria del t e rreno (compravenduto come terreno agricolo,come da rogito in atti); b) la Ercos, con successivo atto di citazione notificato in data 11.8.2009, a veva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l’[OSCURATO:PERSONA], per sentir ridurre il prezzo da € 450.000,00 ad € 240.000,00,sul rilievo del silenzio serbato dal venditore sui vincoli aeroportuali incidentisulla promessa edificabilità del suolo, ancora Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 una volta senza alcun cenno alla presunta omessa consegna del fondo; c) dal dicembre 2008 , data dell'atto di compravendita dicembre 2009 (atto di opposizione a d . i. notificato il 9/18.12.2009),mai la Ercos aveva sollecitato la consegna del fondo o denunciato la inadempienza della controparte al relativoobbligo, utilizzando per la prima volta l'argomento a fronte della ingiunzione conseguitadalla controparte per il pagamento del saldo del prezzo; d) l'A l bino, costituendosi nel giudizio di opposizione a vev a contestato la circostanza dell'omessa consegna del fondo,mentre non prova va no nulla in contrario le risultanze del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agea, posto che il pagamento unico aziendale era un sostegno diretto al reddito dell'agricoltore , la cui assegnazione era sganciata dalla produzione (c.d. disaccoppiamento),nel senso che non dipendeva dalla quantità e dal tipo di coltura o allevamento, ma dai titoli e dalla superficie aziendaleposseduti dall’agricoltore, il quale p oteva abbinare i titoli suddetti a qualsiasi terreno di cuiavesse il possesso potendo anche trasferirnela proprietà a terzi, come nel caso in esame deduce va diaver fatto l’[OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011; e) in ogni caso il possesso dei titoli, proprio perché disgiunto dalla coltivazione del terreno, era inidoneo a provare il possesso di quest’ultimo,nel mentre il pattuito riservato dominio, posticipando l'effetto traslativo della compravendita, spiega va come il venditore a vesse potuto mantenerne la titolarità. Tuttele suddette circostanze, in uno alla dichiarazione di aver acquistato il materiale godimento del terreno ed assunto i rischi connessi, resa nell'atto pubblico di compravend ita dal legale rappresentante della Ercos, che non a veva fornito alcuna Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 spiegazione del perchéavesse reso e sottoscritto tale dichiarazione, che deduceva essere difforme dalla realtà, concorr eva no a dimostrare l'avvenuta consegna del terreno da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] alla Ercos. La Corte d’Appello riteneva infondato anche il motivo relativo alle spese di lite per violazione del le tariffe professionali all'epoca vigenti. Infine, doveva rigettarsi anche l ’ appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] per dolersi delrigetto della domanda di ristoro danni avanzata in primo grado. 7. [OSCURATO:PERSONA].Coop. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelle sue richieste. 8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge circa la ritenutainsussistenza dei presupposti determinanti la sospensione necessaria del processo. E rrata applicazione/interpretazione di legge (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli art. 295 c.p.c. e 2909 c.c.). La sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di violazione di legge, avendo il giudice del secondo grado respinto, con motivazione del tutto mancante e solo apparente, l’istanza di sospensione necessaria avanzata ex art. 295 c. p. c. sia in primo gradoche in secondo grado, in assenza di pronuncia di primo grado sulgiudizio pregiudicante. Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 Sussisterebbe invece quella pregiudizialità logico – giuridica idonea a fondare la sospensione necessaria del processo, allaluce dei principi di diritto affermati dalla stessa Suprema Corte di cassazionesia con riferimento al rapporto sussistente tra i giudizi sul “se dovuto” con quelli sul“quanto dovuto”, sia in considerazione dell’oggetto del giudizio pregiudicante di riduzione del prezzo ex artt. 1490, 1492, primo e secondo co mma, e 1495 , u lt. co mma , cod. civ., che riverber erebbe necessariamente i pro pri effetti su quello di pagamento del residuoprezzo. I fatti allegati s arebbero i medesimi per entrambi i giudizi ed inconsiderazione del fatto che, in caso di esito positivo del giudizio pregiudicante, verr ebbe accertata l’inesistenza del diritto di credito del venditore, in conseguenzadell’accertamento di un fatto modificativo del diritto (la riduzione del prezzo ad opera del giudice, in misura corrispondente a quanto già pacificamentecorrisposto). Sotto altro profilo, poi, la sentenza sarebbeaffetta dal vizio di violazione di legge e daomissione di giudizio circa un fatto decisivo della controversia e sul quale le partihanno dibattuto. Infatti, come dimostrato dalla produzione in atti, nelle more tra ildeposito delle comparse conclusionali e repliche di appello ed il deposito della sentenza oggi gravata in sede di legittimità, è intervenuta la decisione in primo grado del giudizio relativo alla domanda di riduzione del prezzo di compravendita. Tale fatto sopravvenuto imporrebbe la cassazione della sentenza con rimessione algiudice di appello in quanto v errebbe ad integrarsi il presupposto applicativo dell’art. 337 c. p. c. sul quale, tuttavia, il giudice del merito non ha delibato, non essendo stato posto in grado di poter valutare la sussistenza dei presupposti Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 per l’applicazione del differente istituto (l’unico predicabile, secondo i citati principidella Suprema Corte di cassazione) dell’art.337 c.p.c. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. stabilisce che "il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa". La norma, come afferma lo stesso ricorrente,deve coordinarsi con l’art. 337 c.p.c. Secondo leSezioni Unite del 2012 confermate sul punto dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21763 del 2021 , l'istituto processuale della sospensione necessaria è costruito sui seguenti tre presupposti: 1) “la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata”; 2) “la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo”;3) “lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti. Ciò premesso risulta immune dalle censure prospettate la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto che tra la controversia avente ad oggetto la riduzione del prezzo della compravenditaper vizi della cosa compravenduta e la controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo e l'eccezione di inadempimento opposta per contrastarlo,non sussiste un rapporto di pregiudizialità, inteso quale connotazione di indispensabile antecedenza logico giuridica della questione oggetto del giudizio Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 pregiudicante che valgaa condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere (giudizio pregiudicato). Tra le due cause, infatti , non possono ritenersi sussistere i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. che, come si è detto, può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico. In ogni caso, il ricorrente riferisce che la domanda di riduzione del prezzo è stata rigettata prima della pronuncia di appello e , dunque,nella specie trova applicazione l’art. 337 c.p.c. . In tal caso, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, seppure tra i due giudizi esistesse rapporto di pregiudizialità sarebbe possibile la sospensione del giudizio pregiudicato esclusivamente ai sensi dell'art. 337 c.p.c.. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite prima richiamate che hanno affermato il seguente principio di diritto cui il Collegio deve attenersi ex art. 374 c.p.c.: In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.) (Sez. U- , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021, Rv. 662227 -03). Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto poichécensura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., sebbene nella vicenda di cui si discute tale normativa non venga in rilievo, non rientrando pacificamente il caso di specie nell'ipotesi di sospensione obbligatoriae non essendo censurabile l’esercizio del potere discrezionale ex art. 337 c.p.c. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione di legge (sotto altro profilo). Errata ricognizione delle prove. E rrata applicazione del principio sul riparto dell’onere della prova. Errata applicazione delle norme di legge sulla disponibilitàe rilevanza delle prove (art. 360 n. 3 e 5 c. p. c. in relazione all’art. 2697 c. c. e dell’art. 115, 1° co. c. p. c.). In particolare, entrambi i giudici dei due gradi di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l’atto pubblico di compravendita del suolo e, soprattutto, il certificato di destinazione urbanistica ad esso allegato, rappresentasse una circostanza di fatto idonea a dimostrare l’esistenza dello stato soggettivo rilevante della conoscenza, da parte dell’acquirente, dell’effettiva destinazione agricola del suolo e, di contro, il silenzio serbato sul punto dalla Ercos, nelle varie comunicazioni intercorse tra le parti, dimostrerebbe anche l’inesistenza di fatti modificativi e/o estintivi Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 dell’obbligazione e/o l’infondatezza dell’eccezione di inadempimento allegata nei confronti del venditore/opposto. Al contrario, come comprovato dalla documentazione prodotta nel giudizio pregiudicante di riduzione del prezzo per vizi della cosa compravenduta e richiamata nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado resa a definizione di quel giudizio, tra la data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto di compravendita e quella di redazione della perizia giurata redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] su incarico del venditore sig. [OSCURATO:PERSONA] e richiamata nel medesimo atto pubblico e la data di stipula del rogito di compravendita, erano intervenute significative modifiche degli strumenti urbanistici, impositive di limitazioni e vincoli prima inesistenti, non denunciati dal venditore né risultanti dal certificato di destinazione urbanistica, dei quali l’acquirente è venuta a conoscenza solo dopo il rogito del definitivo ed in sede di valutazione delle domande di partecipazione al bando di gara per la pianificazione edilizia del Comune di Foggia. Sotto altro profilo, infine, la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3 , c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 2697, 2° co. cod. civ.. Il giudice del merito, infatti, avrebbe respinto il secondo motivo di gravame ritenendo non dimostrato il fatto modificativo dell’obbligazione, affermando che la cosa venduta non avrebbe presentato quei vizi lamentati dall’odierno ricorrente e dai quali sarebbe derivata la inedificabilità del suolo. Secondo parte ricorrente, la contr o parte ([OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe fornito la prova positiva dell’avvenuta consegna del bene e tutte le circostanze fattuali valorizzate dalla Corte d’Appello sarebbero del tutto Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 inidonee a fornire la prova positiva dell’adempimento dell’obbligo di consegna della cosa. Onere gravante sull’[OSCURATO:PERSONA] e non certamente sulla Ercos (quale debitrice eccipiente l’inadempimento contrattuale). 2.1Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente con il motivo in esame propone due distinte censure entrambeinammissibili. La prima censura in sostanza attiene all’omessa valutazione dei vizi dedotti nell’altro giudizio con l’azione quanti minoris che secondo il ricorrente imponeva la sospensione del presente giudizio nel quale egli aveva dedotto esclusivamente l’inadempimento della controparte per non avergli consegnato i terreni oggetto della compravendita. Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità della doglianza non potendosi sovrapporre le due distinte domande formulate in diversi giudizi. In particolare, quella in esame è stata formulata dalla Ercos in riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del residuo prezzo della vendita del terreno oggetto del contratto ed è fondata sulla mancata consegna del terreno. Nel presente giudizio, dunque , non è stato dedotto l’inadempimento della venditrice per aver taciuto l’esistenza di vincoli sul bene derivanti dalla vicinanza all’aeroporto. Peraltro, taleautonoma domanda di riduzione del prezzo fatta valere nell’altro giudizio è stata anche rigettata sia pure con sentenza non ancora passata in giudicato. Quanto alla seconda doglianza circa la mancanza di prova della consegna del terreno la stessa è inammissibile perché si risolve Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 nella richiesta di rivalutazione di tutti gli elementi in fatto analiticamente richiamati dalla stessa ricorrente sulla base dei quali la Corte d’Appello ha ritenuto provata l’effettiva consegna del terreno e, dunque , sotto tale profilo l’esatto adempimento della parte venditrice. In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezionicosa che nella specie non è dato riscontrare, mentre per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01). 3.Il ricorso è rigettato. 4. Nulla sulle spese non essendosi costituita la controparte intimata. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019n. 22055sez. S2 - ud. 0 3 /07/202 4 versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dic
Decreto Cassazione n. 30485/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris