CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti, tramite distinti atti di impugnazione e diversi difensori, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], composto da due motivi afferenti alla responsabilità del ricorrente quale concorrente nel reato di furto aggravato (il primo) ed alla concedibilità dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. (il secondo), è costituito da censure inammissibili, poiché reiterative delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondate, oltre che strutturate in fatto, declinate secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza l'arresto in quasi flagranza di entrambi i ricorrenti per il delitto di furto aggravato in abitazione, delineando anche le ragioni in base alle quali non è stato possibile ritenere la sussistenza dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. 3. Considerato, altresì, che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da motivi inammissibili, afferenti al trattamento sanzionatorio ed alla sussistenza della recidiva nei suoi confronti; le ragioni di ricorso, infatti, sono reiterative di quelle già formulate con l'appello e manifestamente infondate: il giudice di secondo grado ha evidenziato come le attenuanti generiche siano state concesse con "benevola" valutazione, sicchè ha escluso di poter giungere ad un loro prevalente bilanciamento. Quanto alla recidiva, sono stati indicati adeguati argomenti per assegnare all'ultimo reato commesso, rispetto alla recidiva, la sintomaticità di una più spiccata attitudine delinquenziale del ricorrente, superando così l'obiezione di una mera constatazione della sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato. 2. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 018 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d