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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 43338/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 17/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 20/12/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui appropriazione indebita.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e C), cod. proc. pen.

Osserva che la Corte territoriale erra laddove, pur avendo riconosciuto la tardività della querela sporta dalla persona offesa, ha poi ritenuto che la costituzione di parte civile fosse espressione della volontà punitiva, una volta diventato procedibile a querela di parte il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. 2.1 In data 8/9/2023 il difensore ha fatto pervenire articolata memoria contenente conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, ritiene il Collegio di dover dare continuità a quell'orientamento per il quale, in tema di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche successivamente all'introduzione della procedibilità a querela ad opera del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione che incide positivamente sulla condizione di procedibilità (Sezione 2, n. 28305 del 18/6/2019, Mumlek, Rv. 276540 - 02).

In altri termini, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sezione 2, n. 19077 del 3/5/2011, Magli, Rv. 250318 - 01).

In proposito, è stata ritenuta sufficiente anche la sola riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia (Sezione 2, n. 5193 del 5/12/2019, Feola, Rv. 277801 - 01; Sezione 5, n. 2293 del 18/6/2015, Caruso, Rv. 266258 - 01; Sezione 5, n. 15691 del 6/12/2013, Anzalone, Rv. 260557 - 01), o ancora la richiesta di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ed il contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta (Sezione 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648 - 01).

Si tratta all'evidenza di ipotesi che esprimono il principio del favor querelae, che opera nelle situazioni di incertezza, quando l'atto non contiene l'esplicita manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa.

Peraltro, nella stessa direzione, sia pure sotto altro profilo, è stato recentemente affermato che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio, come avvenuto nel caso di specie (Sezione 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 01).2.

All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 17/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 20/12/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui appropriazione indebita. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen. Osserva che la Corte territoriale erra laddove, pur avendo riconosciuto la tardività della querela sporta dalla persona offesa, ha poi ritenuto che la costituzione di parte civile fosse espressione della volontà punitiva, una volta diventato procedibile a querela di parte il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. 2.1 In data 8/9/2023 il difensore ha fatto pervenire articolata memoria contenente conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, ritiene il Collegio di dover dare continuità a quell'orientamento per il quale, in tema di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche successivamente all'introduzione della procedibilità a querela ad opera del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione che incide positivamente sulla condizione di procedibilità (Sezione 2, n. 28305 del 18/6/2019, Mumlek, Rv. 276540 - 02). In altri termini, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sezione 2, n. 19077 del 3/5/2011, Magli, Rv. 250318 - 01). In proposito, è stata ritenuta sufficiente anche la sola riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia (Sezione 2, n. 5193 del 5/12/2019, Feola, Rv. 277801 - 01; Sezione 5, n. 2293 del 18/6/2015, Caruso, Rv. 266258 - 01; Sezione 5, n. 15691 del 6/12/2013, Anzalone, Rv. 260557 - 01), o ancora la richiesta di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ed il contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta (Sezione 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648 - 01). Si tratta all'evidenza di ipotesi che esprimono il principio del favor querelae, che opera nelle situazioni di incertezza, quando l'atto non contiene l'esplicita manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa. Peraltro, nella stessa direzione, sia pure sotto altro profilo, è stato recentemente affermato che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio, come avvenuto nel caso di specie (Sezione 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 01).2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il