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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18976/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 4 maggio 2018 nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 marzo 1972 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi otto di reclusione per i fatti di resistenza ex art. 337 cod. pen. e lesioni aggravate allo stesso contestati.

Pena contestualmente sospesa in linea con il patto validato dalla sentenza.

2. Interpone ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia denunziando l'illegalità della pena atteso che la sospensione condizionale non poteva essere riconosciuta perché resa in contrasto con il disposto di cui all'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. considerate le numerose precedenti condanne comminate al Dibisceglia con sentenze che hanno anche riconosciuto la recidiva ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai limiti previsti dall'ad 448, comma 2 — bis cod. proc. pen..

2. Non ignora il Collegio il contrario orientamento espresso sul tema da alcuni arresti di questa Corte, in forza dei quali, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente per quanto in linea con l'accordo validato dalla sentenza, legittimerebbe il ricorso di legittimità perché darebbe luogo ad un caso di pena illegale ai sensi dell'art4448 ecomma 2- bis, cod. proc. pen. , concetto destinato a ricomprendere, secondo tale lettura, tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo (Sez. 4, n. 10538 del , 03/03/2021, Amato, non massimata; Sez. 3, n. 15298 del 20/02/2020, Zaccariello, non massimata; Sez. 5, n. 49481 del 13/11/2019, P., non massimata; Sez. 3, n. 6519 del 16/06/2019, dep. 2020, Meggadi, non massimata; Sez. 6, n. 17119 del 14/03/2019, P., Rv. 275898; Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018, dep. 2019, Bonomi, Rv. 275118).

3. Ciò malgrado, aderendo alle valutazioni rese in altri precedenti di segno contrario cui è pervenuta la Corte (Sez. 3, Sentenza n. 35485 del 23/04/2021, P., Rv. 281945; Sez. 6, n. 9690 del 17/02/2022, Dudun non massimata), si ritiene che una concezione siffatta della nozione di pena illegale considerata dalla citata disposizione del codice di rito non possa essere condivisa perché non in linea con le indicazioni di principio più volte offerte dalle Sezioni unite di questa stessa Corte nel rimarcare che la pena può essere definita illegale, così da legittimare il ricorso di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena concordata, solo quando, per specie o per quantità non corrisponda a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, oppure quando è stata determinata attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del divieto di irretroattività della legge più sfavorevole (in questo senso Sez.

U., n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà, Rv. 273934-01 e 273934-02; Sez.

U., n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205-01 e 264207-01; conf., in seguito Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; e Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956).

Indicazioni che dunque consentono di escludere che si possa parlare di pena illegale, nei termini innanzi tratteggiati, nel caso in cui, in accoglimento di una richiesta di applicazione di pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale, il giudice del patteggiamento abbia accordato il beneficio senza rispettare_ i presupposti per la concessione del beneficio; ipotesi questa che da luogo ad un vizio di legittimità della decisione, estraneo ai limiti di proponibilità del ricorso ex art 448, comma 2-bis cod. proc. pen. , e non propriamente ad una ipotesi di illegalità della pena, in quanto tale legittimante la verifica di legittimità.

Va, perciò, ribadito che la pena è illegale in tutti i casi in cui essa è inflitta o applicata dal giudice in totale assenza dei relativi presupposti, o perché quella pena non è prevista dall'ordinamento per il caso oggetto del giudizio o perché non siano stati rispettati i limiti legali per specie e quantità; mentre la pena è illegittima se, pur astrattamente compatibile con le norme che la regolano, risulti in concreto contraria a specifiche prescrizioni che ne avrebbero condizionato l'operatività.

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 22/3/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 4 maggio 2018 nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 marzo 1972 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi otto di reclusione per i fatti di resistenza ex art. 337 cod. pen. e lesioni aggravate allo stesso contestati. Pena contestualmente sospesa in linea con il patto validato dalla sentenza. 2. Interpone ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia denunziando l'illegalità della pena atteso che la sospensione condizionale non poteva essere riconosciuta perché resa in contrasto con il disposto di cui all'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. considerate le numerose precedenti condanne comminate al Dibisceglia con sentenze che hanno anche riconosciuto la recidiva ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai limiti previsti dall'ad 448, comma 2 — bis cod. proc. pen.. 2. Non ignora il Collegio il contrario orientamento espresso sul tema da alcuni arresti di questa Corte, in forza dei quali, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente per quanto in linea con l'accordo validato dalla sentenza, legittimerebbe il ricorso di legittimità perché darebbe luogo ad un caso di pena illegale ai sensi dell'art4448 ecomma 2- bis, cod. proc. pen. , concetto destinato a ricomprendere, secondo tale lettura, tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo (Sez. 4, n. 10538 del , 03/03/2021, Amato, non massimata; Sez. 3, n. 15298 del 20/02/2020, Zaccariello, non massimata; Sez. 5, n. 49481 del 13/11/2019, P., non massimata; Sez. 3, n. 6519 del 16/06/2019, dep. 2020, Meggadi, non massimata; Sez. 6, n. 17119 del 14/03/2019, P., Rv. 275898; Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018, dep. 2019, Bonomi, Rv. 275118). 3. Ciò malgrado, aderendo alle valutazioni rese in altri precedenti di segno contrario cui è pervenuta la Corte (Sez. 3, Sentenza n. 35485 del 23/04/2021, P., Rv. 281945; Sez. 6, n. 9690 del 17/02/2022, Dudun non massimata), si ritiene che una concezione siffatta della nozione di pena illegale considerata dalla citata disposizione del codice di rito non possa essere condivisa perché non in linea con le indicazioni di principio più volte offerte dalle Sezioni unite di questa stessa Corte nel rimarcare che la pena può essere definita illegale, così da legittimare il ricorso di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena concordata, solo quando, per specie o per quantità non corrisponda a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, oppure quando è stata determinata attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del divieto di irretroattività della legge più sfavorevole (in questo senso Sez. U., n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà, Rv. 273934-01 e 273934-02; Sez. U., n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205-01 e 264207-01; conf., in seguito Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; e Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956). Indicazioni che dunque consentono di escludere che si possa parlare di pena illegale, nei termini innanzi tratteggiati, nel caso in cui, in accoglimento di una richiesta di applicazione di pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale, il giudice del patteggiamento abbia accordato il beneficio senza rispettare_ i presupposti per la concessione del beneficio; ipotesi questa che da luogo ad un vizio di legittimità della decisione, estraneo ai limiti di proponibilità del ricorso ex art 448, comma 2-bis cod. proc. pen. , e non propriamente ad una ipotesi di illegalità della pena, in quanto tale legittimante la verifica di legittimità. Va, perciò, ribadito che la pena è illegale in tutti i casi in cui essa è inflitta o applicata dal giudice in totale assenza dei relativi presupposti, o perché quella pena non è prevista dall'ordinamento per il caso oggetto del giudizio o perché non siano stati rispettati i limiti legali per specie e quantità; mentre la pena è illegittima se, pur astrattamente compatibile con le norme che la regolano, risulti in concreto contraria a specifiche prescrizioni che ne avrebbero condizionato l'operatività. Da qui l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22/3/2022.
Sentenza Cassazione n. 18976/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris