CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11792/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- avverso la sentenzan.69/ 7/ 13 della Co mmissione tributaria regionale della Puglia,depositata in data 11 novembre 2013; Tributi- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente avverso avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IVA degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 e della conseguenziale cartella di pagamento; questa Corte, con ordinanza n.16995/2022 all’esito dell’adunanza camerale del 19 maggio 2022, dando atto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n.119 del 2018 (cd rottamazione ter) e che era ancora in corso il pagamento delle relative rate, rinviava la causa a nuovo ruolo per il perfezionamento della definizione; trascorso il termine per il perfezionamento (ultima rata scadente il 30 novembre 2023) il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater” includendovi in essa l’ultima rata riferita alle somme di cui alla rottamazione ter avente scadenza 30.11.2023 e che il piano di riparto prevede 18 rate con scadenza ultima al 30.11.2027, ha chiesto il differimento della trattazione alla scadenza del pagamento dell’ultima rata. [OSCURATO:PERSONA]: va disposto il rinvio a nuovo ruolo a seguito della documentata adesione di parte contribuente alla definizione agevolata cd.rottamazione quater con rateizzazione di quanto dovuto , con ultima scadenza 30 novembre 2027. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruol