CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta l'istanza presentata personalmente dalla parte civile intitolata correzione di errore materiale del 12/02/2025, solo autenticata dal difensore; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); che, inoltre, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione delle pene detentive brevi, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr. Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda, in particolare, pag. 8 sul rigetto della richiesta alla luce non solo della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputata, ma anche per l'assenza di concreti segni di volontà di reinserimento a supporto della richiesta); che è inammissibile, perché presentata dalla parte personalmente, l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intitolata istanza di correzione errore materiale, ma caratterizzata dalla proposizione di veri e propri motivi di ricorso, ricorso non presentato dalla parte per mezzo del suo difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18