CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 19239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale della sentenza Ritenuto in fatto A. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/07/2021 con la quale il Tribunale di Sassari ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di quattro mesi di reclusione in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica. Il ricorrente denuncia violazione di legge per avere il Tribunale omesso di concedere la sospensione condizionale della pena, nonostante che l'accordo esplicitamente prevedesse la concessione dei benefici di legge. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale della sentenza. Considerato in diritto In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto (Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019,) Rv. 276839 - 01). Nel caso di specie, alla luce delle risultanze del certificato del casellario, deve convenirsi con la conclusione che ricorrevano tutti i presupposti per la concessione del beneficio, al quale era subordinato l'accordo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che concede. Così deciso il 27/04/2022 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA1