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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1965

Cassazione n. 12603/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1992 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 febbraio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato a loro ascritto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, comunque, che, sul punto, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il teste oculare del furto avesse individuato con grado di certezza, perché a lui già noti, gli odierni imputati come gli autori del fatto (Sommy asportando materialmente il marsupio dall'autovettura della persona offesa, Giuliano fungendo da "palo"); Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] JO` [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1992 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 febbraio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato a loro ascritto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, comunque, che, sul punto, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il teste oculare del furto avesse individuato con grado di certezza, perché a lui già noti, gli odierni imputati come gli autori del fatto (Sommy asportando materialmente il marsupio dall'autovettura della persona offesa, Giuliano fungendo da "palo"); Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] JO` [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12603/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris