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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29463/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.

R.G.3224/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – contro Oggetto: Diniego di rimborso IRPEF- Convenzione Italia– [OSCURATO:PERSONA] contro doppie imposizioni AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n.516/2021, pronunciata il 27 maggio 2021 e depositata il25 giugno 2021, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione d’invalidità INPS – categoria IDAI(ex INPDAI – Istituto nazionale di previdenza dirigenti di azienda)richiese in data 12 dicembre 2017 al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara il rimborso delle ritenute alla fonte subite su detta prestazione pensionistica per gli anni dal 2013 al 2016, invocando l’art. 18 della Convenzione tra Repubblica – Italiana e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988, ratificata e resa esecutiva con l. 5 novembre 1990, n. 329.

A sostegno di detta istanza produsse documentazione atta a comprovare, secondo il richiedente, la sussistenza della propria residenza fiscale in [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di riferimento, sebbene la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e la conseguente iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) fosse avvenuta soltanto nel 2017.

Su detta istanza fu emesso diniego espresso di rimborso con provvedimento del 30 gennaio 2019, prot. n. 1986.Detto provvedimento fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che accolse parzialmente il ricorso per le annualità dal 2014 al 2016, ritenendo che per l’anno 2013 in relazione alla data di proposizione dell’istanza di rimborso il contribuente fosse incorso in decadenza.

La sentenza resa dalla CTP di Pescara fu impugnata dall’Ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, con sentenza n. 516/2021, depositata il 25 giugno 2021, non notificata, accolse integralmente l’appello, confermando la legittimità del diniego di rimborso impugnato dal contribuente sul presupposto della comprovata residenza fiscale del contribuente in Italia sulla base delle risultanze anagrafiche.

Il contribuente ricorre per cassazione avverso detta pronuncia, sulla base di un unico motivo di ricorso, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, alla quale si è riportato,chiedendo il rigetto del ricorso.

Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, lett. a) e 18 della Convenzione Italia – [OSCURATO:PERSONA] avverso le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 329, nonché dell’art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto legittimo il diniego espresso di rimborso delle ritenute alla fonte applicategli sulla pensioned’invalidità percepita per gli anni dal 2013 al 2016 sul presupposto della ritenuta residenza fiscale del contribuente in Italia in quanto iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia, laddove avrebbero dovuto essere valorizzate le circostanze, già vagliate dal giudice di primo grado, che avrebbero dovuto invece indurre la CTR a ritenere l’effettiva residenza fiscale del contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] dove si era trasferito sin dal 2010 con l’intero nucleo familiare e dove, dal primo gennaio 2013, risultava soggetto al potere impositivo dell’Autorità fiscale del [OSCURATO:PERSONA], come da certificazione dell’Autorità fiscale britannica prodotta agli atti del giudizio di merito.

1.1. Il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso basato, sono fondati e come tali meritevoli di accoglimento.

La sentenza impugnata muove dalla considerazione dell’assoluta prevalenza della normativa nazionale (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis), secondo cui «[a]i fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile», con la conseguenza che il criterio formale dell’iscrizione del contribuente all’Anagrafe della [OSCURATO:PERSONA] (APR) ed il correlativo difetto d’iscrizione all’Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all’Estero (AIRE) assumerebbero valore di presunzione assoluta in grado di radicare la residenza fiscale ai sensi della citata norma.

1.2. Tale assunto risulta inficiato dal denunciato error in iudicando.

Premesso che in fatto è pacifico che il trattamento pensionistico sul quale entrambi gli Stati (Italia e [OSCURATO:PERSONA]) rivendicano il proprio potere impositivo, ha natura di pensione privata, trova applicazione nella fattispecie in esame l’art. 18, par. 1,della succitata Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19 della Convenzione medesima (che riguarda le pensioni pubbliche), «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato».

1.3. La normativa convenzionale, che trova applicazione nelle disposizioni concernenti le imposte sui redditi (art. 75, d.P.R. n. 600/1973) impone, quindi, la verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tie – break rule convenzionale di cui all’art. 4 par. 2, in particolare lettere a) e b), della Convenzione, secondo cui, «[q]uando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni: a)detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un’abitazione permanente.

Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b)se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente».

Il contribuente, che ha prodotto certificazione di residenza fiscale ai sensi dell’art. 29 della citata convenzione secondo la quale risulta essere stato subject to tax nel [OSCURATO:PERSONA] per gli anni ai quali si riferisce l’istanza di rimborso delle ritenute operate dal Fisco italiano (cfr. al riguardo, Cass. sez. trib., ord. 6 novembre 2023, n. 30779)ha diritto a che, nel merito, siano dunque concretamente indagati i criteri di collegamento convenzionale di cui al citato art. 4, in forza dei quali andrebbe riconosciuta la sola imposizione fiscale del [OSCURATO:PERSONA], nel quale il contribuente ha dedotto ed asseritamente provato esservi la propria abitazione permanente ed il centro vitale dei propri interessi, in ragione del prevalente rilievo della convenzione bilaterale, nell’ambito della normativa multilivello (cfr. Cass. sez. 5, ord. 25 maggio 2021, n. 14240; Cass. sez. 5, ord. primo giugno 2021,n. 15207; Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2022, n. 7108).

2. Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, che, in diversa composizione, provvederà agli accertamenti in fatto demandati in ragione del principio di diritto secondo cui «in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali di cui all’art. 117, comma 1, Cost., attesa la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione».

3. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere in ordine all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G.3224/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – contro Oggetto: Diniego di rimborso IRPEF- Convenzione Italia– [OSCURATO:PERSONA] contro doppie imposizioni AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n.516/2021, pronunciata il 27 maggio 2021 e depositata il25 giugno 2021, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione d’invalidità INPS – categoria IDAI(ex INPDAI – Istituto nazionale di previdenza dirigenti di azienda)richiese in data 12 dicembre 2017 al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara il rimborso delle ritenute alla fonte subite su detta prestazione pensionistica per gli anni dal 2013 al 2016, invocando l’art. 18 della Convenzione tra Repubblica – Italiana e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988, ratificata e resa esecutiva con l. 5 novembre 1990, n. 329. A sostegno di detta istanza produsse documentazione atta a comprovare, secondo il richiedente, la sussistenza della propria residenza fiscale in [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di riferimento, sebbene la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e la conseguente iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) fosse avvenuta soltanto nel 2017. Su detta istanza fu emesso diniego espresso di rimborso con provvedimento del 30 gennaio 2019, prot. n. 1986.Detto provvedimento fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che accolse parzialmente il ricorso per le annualità dal 2014 al 2016, ritenendo che per l’anno 2013 in relazione alla data di proposizione dell’istanza di rimborso il contribuente fosse incorso in decadenza. La sentenza resa dalla CTP di Pescara fu impugnata dall’Ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, con sentenza n. 516/2021, depositata il 25 giugno 2021, non notificata, accolse integralmente l’appello, confermando la legittimità del diniego di rimborso impugnato dal contribuente sul presupposto della comprovata residenza fiscale del contribuente in Italia sulla base delle risultanze anagrafiche. Il contribuente ricorre per cassazione avverso detta pronuncia, sulla base di un unico motivo di ricorso, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, alla quale si è riportato,chiedendo il rigetto del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, lett. a) e 18 della Convenzione Italia – [OSCURATO:PERSONA] avverso le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 329, nonché dell’art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto legittimo il diniego espresso di rimborso delle ritenute alla fonte applicategli sulla pensioned’invalidità percepita per gli anni dal 2013 al 2016 sul presupposto della ritenuta residenza fiscale del contribuente in Italia in quanto iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia, laddove avrebbero dovuto essere valorizzate le circostanze, già vagliate dal giudice di primo grado, che avrebbero dovuto invece indurre la CTR a ritenere l’effettiva residenza fiscale del contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] dove si era trasferito sin dal 2010 con l’intero nucleo familiare e dove, dal primo gennaio 2013, risultava soggetto al potere impositivo dell’Autorità fiscale del [OSCURATO:PERSONA], come da certificazione dell’Autorità fiscale britannica prodotta agli atti del giudizio di merito. 1.1. Il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso basato, sono fondati e come tali meritevoli di accoglimento. La sentenza impugnata muove dalla considerazione dell’assoluta prevalenza della normativa nazionale (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis), secondo cui «[a]i fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile», con la conseguenza che il criterio formale dell’iscrizione del contribuente all’Anagrafe della [OSCURATO:PERSONA] (APR) ed il correlativo difetto d’iscrizione all’Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all’Estero (AIRE) assumerebbero valore di presunzione assoluta in grado di radicare la residenza fiscale ai sensi della citata norma. 1.2. Tale assunto risulta inficiato dal denunciato error in iudicando. Premesso che in fatto è pacifico che il trattamento pensionistico sul quale entrambi gli Stati (Italia e [OSCURATO:PERSONA]) rivendicano il proprio potere impositivo, ha natura di pensione privata, trova applicazione nella fattispecie in esame l’art. 18, par. 1,della succitata Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19 della Convenzione medesima (che riguarda le pensioni pubbliche), «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato». 1.3. La normativa convenzionale, che trova applicazione nelle disposizioni concernenti le imposte sui redditi (art. 75, d.P.R. n. 600/1973) impone, quindi, la verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tie – break rule convenzionale di cui all’art. 4 par. 2, in particolare lettere a) e b), della Convenzione, secondo cui, «[q]uando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni: a)detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b)se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente». Il contribuente, che ha prodotto certificazione di residenza fiscale ai sensi dell’art. 29 della citata convenzione secondo la quale risulta essere stato subject to tax nel [OSCURATO:PERSONA] per gli anni ai quali si riferisce l’istanza di rimborso delle ritenute operate dal Fisco italiano (cfr. al riguardo, Cass. sez. trib., ord. 6 novembre 2023, n. 30779)ha diritto a che, nel merito, siano dunque concretamente indagati i criteri di collegamento convenzionale di cui al citato art. 4, in forza dei quali andrebbe riconosciuta la sola imposizione fiscale del [OSCURATO:PERSONA], nel quale il contribuente ha dedotto ed asseritamente provato esservi la propria abitazione permanente ed il centro vitale dei propri interessi, in ragione del prevalente rilievo della convenzione bilaterale, nell’ambito della normativa multilivello (cfr. Cass. sez. 5, ord. 25 maggio 2021, n. 14240; Cass. sez. 5, ord. primo giugno 2021,n. 15207; Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2022, n. 7108). 2. Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, che, in diversa composizione, provvederà agli accertamenti in fatto demandati in ragione del principio di diritto secondo cui «in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali di cui all’art. 117, comma 1, Cost., attesa la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione». 3. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere in ordine all
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