CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22298/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. Dato atto che su richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. r [OSCURATO:PERSONA] 1.E' impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, in parziale riforma di quella del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 416 bis cod. pen., per avere fatto parte della organizzazione mafiosa denominata '[OSCURATO:PERSONA]‘a, in particolare della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] iato, esclusa la qualifica direttiva di cui all'art. 416 co. 2 cod. pen. - ha accolto la richiesta di riesame, disponendo nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, trattandosi di persona ultrasettantenne per cui non sono emersi elementi da cui desumere il rilievo eccezionale delle ravvisate esigenze cautelari. 1.1.Premesso che il ricorrente è stato già condannato, definitivamente, per reati di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione, fatti per i quali ha scontato la pena inflitta, essendo stato sottoposto alla libertà vigilata fino all'il marzo 2018, nella ricostruzione dei giudici di merito, l'attività di indagine aveva fatto emergere un rinnovato attivismo dell'indagato in epoca successiva alla cessazione della libertà vigilata, all'interno della compagine associativa, unitamente ai due figli, Calogero e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Sicuro rilievo indiziario è stato attribuito a due conversazioni, intercettate, rispettivamente, in data 2 giugno 2017 e 14 marzo 2019, in cui il ricorrente dialoga con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo caso, i due discutono del furto di bestiame subìto da un giovane che aveva appositamente contattato il [OSCURATO:PERSONA] per risolvere la questione, e di come affrontarla. Nella seconda conversazione, la discussione vette sulla nuova gestione di un supermercato e della necessità di sollecitare tempestivamente i gestori a "mettersi in regola" affidando le commesse riguardanti la messa a punto dei locali all'impresa edile [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore elemento posto in luce dall'ordinanza è l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per le operazioni antimafia delle Forze dell'ordine e la preoccupazione per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo, con cui denuncia vizi della motivazione, insufficiente e illogica, con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza. Posto che il ricorrente era stato sottoposto a indagini, ma, non essendo stati raccolti elementi a suo carico, la sua posizione era stata archiviata con provvedimento del 3 luglio 2017, e che, successivamente, era stata chiesta e autorizzata la riapertura delle indagini con provvedimento del 13 ottobre 2017, si duole la Difesa ricorrente della succinta motivazione con la quale il Tribunale ha fondato il giudizio di gravità indiziaria, affidandosi a due sole conversazioni, una delle quali captata prima della archiviazione, e, quindi, già ritenuta non conducente dallo stesso inquirente, e ciò a prescindere dalla stessa utilizzabilità. Quanto alla seconda conversazione, manca in essa ogni riferimento a richieste economiche e, comunque, non vi è riscontro successivo a tale, del tutto ipotetica, attività estorsiva. D'altro canto, si sottolinea, il collaboratore di giustizia Bisconti, non è stato in grado di riconoscere il [OSCURATO:PERSONA] né di riferire nulla sul suo conto, pur essendo questi definito come esponente storico di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza impugnata. In realtà, gli indizi non presentano i requisiti di cui all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., canone da utilizzare anche ai fini della applicabilità delle misure cautelari ( Sez. 5 n. 55410/2018). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, declinando un motivo sostanzialmente rivalutativo del compendio indiziario, invece, esaminato dai giudici di merito senza evidenti illogicità. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato per la sua appartenenza- che, dunque, risulta conclamata - a contesti di criminalità mafiosa, ed ha anche scontato la pena inflittagli all'esito del giudizio; secondo la ricostruzione dei giudici di merito, una volta riacquistata la libertà, egli ha ripreso i contatti con soggetti inseriti nel sodalizio di appartenenza, in tal senso conducendo, secondo ragionevole valutazione, sia il ruolo di paciere per la risoluzione di controversie private, in forma sostituiva delle potestà statali, che l'essersi reso disponibile a far valere la capacità intimidatoria nell'interesse del gruppo, nei confronti dei nuovi gestori di un supermercato. 3.Essendo acclarata la appartenenza del ricorrente a un contesto mafioso, una volta che sia emersa la ripresa dei contatti e la messa a disposizione in favore del gruppo - nelle vesti di mediatore nell'interesse del sodalizio - correttamente il Tribunale del riesame ha ravvisato la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, che - secondo le direttrici del recente approdo delle Sezioni Unite "Modaffari" - si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ' messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021 Cc. (dep. 11/10/2021),Rv. 281889). 4.Ponendosi la condotta del [OSCURATO:PERSONA] in continuità rispetto a quella pregressa già accertata, e risultando la intraneità dell'indagato al consorzio criminale già acclarata, è sufficiente - al fine di accreditarne, in termini di gravità indiziaria, la continuativa appartenenza al sodalizio - quale ulteriore elemento a sostegno della perdurante partecipazione anche nel periodo successivo alla condanna - la rinnovata messa a disposizione del gruppo ( Sez. 6 n. 3508 del 24/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278221). Invero, in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013 Rv. 257427, in una fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato per il delitto di associazione mafiosa, per un periodo temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l'altro, di alcuni riferimenti contenuti in intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento nelle dinamiche criminali del gruppo e dei contatti epistolari dell'imputato con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell'ambito del gruppo).5.11 Tribunale ha 0 correttamente attribuito agli elementi emersi dalle intercettazioni la capacità di delineare il quadro alla stregua del quale interpretare le risultanze più specificamente poste a fondamento della gravità indiziaria con riguardo al periodo oggetto di verifica. In tal senso, conducono in maniera univoca le conversazioni valorizzate dall'ordinanza impugnata, che, correttamente, ha ri-valutato anche l'intercettazione avvenuta prima della archiviazione, alla luce delle ulteriori emergenze investigative, costituite da conversazioni oggettivamente significative della messa a disposizione del gruppo e della condivisione degli obiettivi criminali ( in tal senso, è eloquente la preoccupazione mostrata a fronte di notizie giornalistiche riguardanti operazioni antimafia eseguite dalla Forze di Polizia nella provincia di Palermo, e la preoccupazione per eventuali dichiarazioni di collaboratori di giustizia). 6.Gli elementi fattuali valorizzati nella ordinanza impugnata si saldano con motivazione immune da vizi logici, anzi, coerente e lineare nelle argomentazioni, sorrette da elementi oggettivi, come emerge dagli ampi stralci delle conversazioni intercettate, accuratamente valutate dal Tribunale, e coerente con le coordinate ermeneutiche già richiamate. Sulla base del materiale indiziario valutato dai giudici di merito, gli argomenti spesi per trarne l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio storico al quale da sempre è stato legato, sono persuasivi, e, in quanto fondati slit dati indiziari oggettivi, significativi di una permanente, ininterrotta operatività all'interno della struttura associativa [OSCURATO:PERSONA], anche in epoca successiva a quella oggetto di giudicato, assume rilievo del tutto marginale il mancato riconoscimento da parte del Bisconti. 7. Risulta, infine, inconferente citazione giurisprudenziale nell'ultima pagina del ricorso (il riferimento è alla sentenza n. 40061/2019), dal momento che la pronuncia attiene al valore probatorio delle intercettazioni alle quali risulti estraneo l'imputato, mentre, nel caso di specie, le captazioni indicate nella ordinanza impugnata vedono coinvolto direttamente il ricorrente, quale uno degli interlocutori delle conversazioni registrate. 8.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]