CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26578/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per rinuncia; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, stante la rinuncia all'impugnazione, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 5 marzo 2025, che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari per il delitto cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessata, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav re della Cassa delle ammende.