CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 42233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rDEPCCTATA IN- CANCEL1W, I 01 17 OTT 2023 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] il difensore conclude per l'annullamento della impugnata sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Gela il 11 maggio 2022 alla pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione ed euro 10.500 di multa, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, per il delitto ex artt. 6, lett. D), legge n.210 del 2008 per il trasporto di rifiuti non pericolosi, e per la contravvenzione ex art. 4 legge n. 110 del 1975, per il porto di un coltello a serramanico, in Gela il 18 giugno 2018. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce che il Tribunale avrebbe fondato la condanna sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si è proceduto separatamente, rese in assenza degli avvisi previsti dall'art.64 cod. proc. pen., sicché questi non avrebbe potuto rendere testimonianza e le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge perché il fatto sarebbe occasionale trattandosi di singola condotta di trasporto. Inoltre, il ricorrente non sarebbe stato neanche il proprietario del furgone. 2.3. Sono state depositate le conclusioni scritte, anche in replica a quelle del Procuratore Generale; si rappresenta, in relazione al primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 64 cod. proc. pen., ed in relazione al secondo motivo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6, lett. d), legge n.210 del 2008. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla sentenza di primo grado risulta che la condanna si fonda sulle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria e sull'interrogatorio dell'imputato, acquisito per effetto della assenza all'udienza fissata per procederne all'esame. Le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] non risultano in alcun modo utilizzate ai fini della condanna. Sia l'appello che il ricorso per cassazione sono pertanto del tutto inammissibili, essendo l'eccezione fondata su un fatto processuale inesistente. 2. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 2.2. Per altro il Tribunale - cfr. in particolare pag. 4 della sentenza di primo grado - aveva fatto corretta applicazione del principio per cui il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006; n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (in motivazione, la Corte ha chiarito che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma ne contraddirebbe la ratio, rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Angeloni, Rv. 270947 - 01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo