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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05048/2023

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3940/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3940/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, n. 2090/2020depositata in data 6.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; N. 3940/21R.G.

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. del Lazio rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 304 /20 1 8 della C.T.P. di Roma, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - con cui era stato chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IVA dovuta dalla società, per l’anno 2010, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.– dopo aver ampiamente richiamato la giurisprudenza di legittimità sul tema del riparto dell’onere della prova tra Agenzia delle Entrate e contribuente circa le operazioni soggettivamente inesistenti -osservò che l’Ufficio non aveva fornito, nella specie, alcuna idonea prova circa la partecipazione consapevole della [OSCURATO:SOCIETA]. alla contestata “frode carosello”, non essendosi dimostrata l’esistenza di un accordo simulatorio tra cedente e cessionario, volto ad occultare l’effettivo fornitore della merce,e non potendo ipotizzarsi l’inversione dell’onere della prova sul contribuente a fronte dell’assenza di violazioni nella tenuta della contabilità; avverso detta sentenza,l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi; gli intimati non hanno resistito; consideratoche: N. 3940/21R.G. 1.1 – co n il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., per aver reso la C.T.R. una motivazione meramente apparente, essendosi limitata a formulare clausole di stile e puramente assertive della infondatezza della tesi dell’Ufficio; 1.2 – con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 19 e 54, d.P.R. n. 633/1972 e de gli art t . 2697, 2727 e 2729c.c., per aver la C.T.R. – a considerare quella resa una motivazione non apparente – comunque errato nell’applicare le regole sul riparto dell’onere della prova nell’ambito delle operazioni soggettivamente inesistenti, avendo omesso di appurare se la società sapesse o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode IVA, limitandosi ad asserire che l’Ufficio non aveva provato tanto, ed essendo del tutto irrilevante la pur esatta prova dell’accordo simulatorio tra cedente e cessionario; 1.3 - con il terzo motivo, infine, si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per come individuati nell’ambito del precedente mezzo, in relazione alle singole contropartidelle operazioni contestate; 2.1– anzitutto, va rilevato che il ricorso è stato validamente notificato, benché presso il domicilio eletto in primo grado dagli intimati, rimasti contumaci in appello (v.

Cass. , S ez .

U n . , n. 14916/2016 ; più recentemente, Cass. n. 26308/2020 , Cass. n. 11031/2021 e Cass. n. 3984/2022); N. 3940/21R.G. 3.1 –ciò posto, il primo motivo è fondato; pur dichiarando di voler aderire alla giurisprudenza di legittimità sul tema dell’onere della prova ai fini della detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, e dopo una lunga disamina della stessa, la C.T.R. non ha chiarito minimamente il perché le prove offerte dall’Agenzia, benché indiziarie, non fossero sufficienti a dimostrare la fittizia interposizione della “cartiera” e, soprattutto, la consapevolezza della [OSCURATO:SOCIETA]., alla stregua di “qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazioneera finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente ” (così, da ultimo, Cass. n. 24471/2022); si tratta, dunquedi motivazione apparente, che ricorre “quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (Cass. n. 6758/2022); 4.1 –i restanti motivi restano conseguentemente assorbiti; 5.1 –in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo e il terzo sono assorbiti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in N. 3940/21R.G. diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3940/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3940/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, n. 2090/2020depositata in data 6.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; N. 3940/21R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. del Lazio rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 304 /20 1 8 della C.T.P. di Roma, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - con cui era stato chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IVA dovuta dalla società, per l’anno 2010, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.– dopo aver ampiamente richiamato la giurisprudenza di legittimità sul tema del riparto dell’onere della prova tra Agenzia delle Entrate e contribuente circa le operazioni soggettivamente inesistenti -osservò che l’Ufficio non aveva fornito, nella specie, alcuna idonea prova circa la partecipazione consapevole della [OSCURATO:SOCIETA]. alla contestata “frode carosello”, non essendosi dimostrata l’esistenza di un accordo simulatorio tra cedente e cessionario, volto ad occultare l’effettivo fornitore della merce,e non potendo ipotizzarsi l’inversione dell’onere della prova sul contribuente a fronte dell’assenza di violazioni nella tenuta della contabilità; avverso detta sentenza,l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi; gli intimati non hanno resistito; consideratoche: N. 3940/21R.G. 1.1 – co n il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., per aver reso la C.T.R. una motivazione meramente apparente, essendosi limitata a formulare clausole di stile e puramente assertive della infondatezza della tesi dell’Ufficio; 1.2 – con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 19 e 54, d.P.R. n. 633/1972 e de gli art t . 2697, 2727 e 2729c.c., per aver la C.T.R. – a considerare quella resa una motivazione non apparente – comunque errato nell’applicare le regole sul riparto dell’onere della prova nell’ambito delle operazioni soggettivamente inesistenti, avendo omesso di appurare se la società sapesse o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode IVA, limitandosi ad asserire che l’Ufficio non aveva provato tanto, ed essendo del tutto irrilevante la pur esatta prova dell’accordo simulatorio tra cedente e cessionario; 1.3 - con il terzo motivo, infine, si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per come individuati nell’ambito del precedente mezzo, in relazione alle singole contropartidelle operazioni contestate; 2.1– anzitutto, va rilevato che il ricorso è stato validamente notificato, benché presso il domicilio eletto in primo grado dagli intimati, rimasti contumaci in appello (v. Cass. , S ez . U n . , n. 14916/2016 ; più recentemente, Cass. n. 26308/2020 , Cass. n. 11031/2021 e Cass. n. 3984/2022); N. 3940/21R.G. 3.1 –ciò posto, il primo motivo è fondato; pur dichiarando di voler aderire alla giurisprudenza di legittimità sul tema dell’onere della prova ai fini della detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, e dopo una lunga disamina della stessa, la C.T.R. non ha chiarito minimamente il perché le prove offerte dall’Agenzia, benché indiziarie, non fossero sufficienti a dimostrare la fittizia interposizione della “cartiera” e, soprattutto, la consapevolezza della [OSCURATO:SOCIETA]., alla stregua di “qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazioneera finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente ” (così, da ultimo, Cass. n. 24471/2022); si tratta, dunquedi motivazione apparente, che ricorre “quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (Cass. n. 6758/2022); 4.1 –i restanti motivi restano conseguentemente assorbiti; 5.1 –in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo e il terzo sono assorbiti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in N. 3940/21R.G. diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese