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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 03297/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02186BX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SCIACCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata respinta l'opposizione proposta ex art. 99 d.

P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice di pace penale di Sciacca.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il giudice a quo, senza entrare nel merito delle doglianze formulate dal ricorrente, ha respinto il ricorso in quanto non sarebbe stato individuato il corretto contraddittore, giacchè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Ministero della Giustizia e non all'Agenzia delle Entrate.

Ma l'art. 99 d.

P. R. n. 115 del 2002 individua espressamente come contraddittore necessario l'Ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo, senza alcuna distinzione tra il caso in cui il provvedimento di rigetto originario sia stato adottato a seguito del vaglio dell'istanza di ammissione da parte del giudice adito e il caso in cui il rigetto intervenga a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio finanziario.

Del resto, anche l'art. 98 d.

P. R. n. 115 del 2002 dispone che il decreto di ammissione al patrocinio venga trasmesso all'Ufficio finanziario e sempre a quest'ultimo va notificata l'ordinanza che decide sul ricorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99.

2.1. In ogni caso, anche a voler ammettere, oltre alla partecipazione dell'Ufficio finanziario, anche quella del Ministero della Giustizia, il giudice avrebbe dovuto disporre la citazione di quest'ultimo entro un termine perentorio e non rigettare l'opposizione, poiché l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel termine fissato dal giudice ad una parte non determina l'improcedibilità della domanda.

Il giudice deve dunque concedere alla parte un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale effettuare la notifica al convenuto non citato.

Viceversa il giudice ha rigettato la domanda senza ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L'art 99, comma 2, d.

P. R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede testualmente che il ricorso sia notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

Correttamente pertanto il ricorrente ha incardinato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed ha errato il giudice nel ritenere che, essendo stato adottato il provvedimento di rigetto dal giudice di pace di Sciacca d'ufficio e non su istanza dell'Agenzia delle entrate, difettasse in capo a quest'ultima la legittimazione passiva, poiché l'ufficio finanziario non aveva avuto alcun ruolo nella vicenda.

L'art. 99, comma 2, d.

P. R. n. 115 del 2002 non distingue, infatti, il caso in cui il provvedimento di rigetto sia stato adottato d'ufficio da quello in cui esso sia stato adottato su istanza dell'Agenzia delle Entrate, poiché l'art. 99, comma 2, d.

P. R cit., come poc'anzi sottolineato, attribuisce in ogni caso all'ufficio finanziario il ruolo di parte.

5. È fondato anche il secondo motivo di ricorso.

Nessuna norma abilita, infatti, il giudice a emettere una pronuncia di improcedibilità o di rigetto del ricorso in conseguenza della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei legittimati passivi.

Il giudice è dunque tenuto soltanto a rinviare l'udienza, fissando un termine perentorio entro il quale il ricorrente deve procedere alla notifica.

Solo laddove il ricorrente si renda nuovamente inadempiente, il giudice, onde evitare un indefinito protrarsi della sequenza procedimentale, può dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Sez. 4, n.18806 del 07/12/2015, Rv. 266699; n. 4378 del 2001, Rv. 218398; n. 5068 del 2001, Rv. 220788; n. 44916 del 2010, Rv. 249066, in tema di mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate).

Nel caso di specie, pertanto, il giudice, rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, che è legittimato passivo unitamente all'Agenzia delle Entrate in quanto rappresenta il soggetto passivo del rapporto di debito (Sez. 6, n. 13135 del 24-6-2015), avrebbe dovuto procedere in tal senso, ordinando l'integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, entro un termine perentorio, e non rigettare l'opposizione.

Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo e ciò determina la necessità di un pronunciamento rescindente.

6. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sciacca, per l'ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02186BX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SCIACCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata respinta l'opposizione proposta ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice di pace penale di Sciacca. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il giudice a quo, senza entrare nel merito delle doglianze formulate dal ricorrente, ha respinto il ricorso in quanto non sarebbe stato individuato il corretto contraddittore, giacchè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Ministero della Giustizia e non all'Agenzia delle Entrate. Ma l'art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 individua espressamente come contraddittore necessario l'Ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo, senza alcuna distinzione tra il caso in cui il provvedimento di rigetto originario sia stato adottato a seguito del vaglio dell'istanza di ammissione da parte del giudice adito e il caso in cui il rigetto intervenga a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio finanziario. Del resto, anche l'art. 98 d. P. R. n. 115 del 2002 dispone che il decreto di ammissione al patrocinio venga trasmesso all'Ufficio finanziario e sempre a quest'ultimo va notificata l'ordinanza che decide sul ricorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99. 2.1. In ogni caso, anche a voler ammettere, oltre alla partecipazione dell'Ufficio finanziario, anche quella del Ministero della Giustizia, il giudice avrebbe dovuto disporre la citazione di quest'ultimo entro un termine perentorio e non rigettare l'opposizione, poiché l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel termine fissato dal giudice ad una parte non determina l'improcedibilità della domanda. Il giudice deve dunque concedere alla parte un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale effettuare la notifica al convenuto non citato. Viceversa il giudice ha rigettato la domanda senza ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art 99, comma 2, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede testualmente che il ricorso sia notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. Correttamente pertanto il ricorrente ha incardinato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed ha errato il giudice nel ritenere che, essendo stato adottato il provvedimento di rigetto dal giudice di pace di Sciacca d'ufficio e non su istanza dell'Agenzia delle entrate, difettasse in capo a quest'ultima la legittimazione passiva, poiché l'ufficio finanziario non aveva avuto alcun ruolo nella vicenda. L'art. 99, comma 2, d. P. R. n. 115 del 2002 non distingue, infatti, il caso in cui il provvedimento di rigetto sia stato adottato d'ufficio da quello in cui esso sia stato adottato su istanza dell'Agenzia delle Entrate, poiché l'art. 99, comma 2, d. P. R cit., come poc'anzi sottolineato, attribuisce in ogni caso all'ufficio finanziario il ruolo di parte. 5. È fondato anche il secondo motivo di ricorso. Nessuna norma abilita, infatti, il giudice a emettere una pronuncia di improcedibilità o di rigetto del ricorso in conseguenza della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei legittimati passivi. Il giudice è dunque tenuto soltanto a rinviare l'udienza, fissando un termine perentorio entro il quale il ricorrente deve procedere alla notifica. Solo laddove il ricorrente si renda nuovamente inadempiente, il giudice, onde evitare un indefinito protrarsi della sequenza procedimentale, può dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Sez. 4, n.18806 del 07/12/2015, Rv. 266699; n. 4378 del 2001, Rv. 218398; n. 5068 del 2001, Rv. 220788; n. 44916 del 2010, Rv. 249066, in tema di mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate). Nel caso di specie, pertanto, il giudice, rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, che è legittimato passivo unitamente all'Agenzia delle Entrate in quanto rappresenta il soggetto passivo del rapporto di debito (Sez. 6, n. 13135 del 24-6-2015), avrebbe dovuto procedere in tal senso, ordinando l'integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, entro un termine perentorio, e non rigettare l'opposizione. Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo e ciò determina la necessità di un pronunciamento rescindente. 6. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sciacca, per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Preside
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