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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15051/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte ad introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori delle ipotesi di travisamento della prova (in modo immune da vizi è stata ritenuta infondata la tesi difensiva, quanto alla necessità anche solo putativa di recarsi al Pronto soccorso, stante la diagnosi - senza alcun giorno di prognosi - e il lungo tratto di strada percorso a piedi); Considerato inoltre che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] anese Ang o Costanzo [OSCURATO:PERSONA]".7! LERIA oggi, _41 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte ad introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori delle ipotesi di travisamento della prova (in modo immune da vizi è stata ritenuta infondata la tesi difensiva, quanto alla necessità anche solo putativa di recarsi al Pronto soccorso, stante la diagnosi - senza alcun giorno di prognosi - e il lungo tratto di strada percorso a piedi); Considerato inoltre che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] anese Ang o Costanzo [OSCURATO:PERSONA]".7! LERIA oggi, _41 9
Sentenza Cassazione n. 15051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris