CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che il ricorso per cassazione è stato proposto, tramite difensore di fiducia abilitato, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe con cui la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 365/2025 SIGE), ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sei sentenze indicate nell'istanza stessa Che il ricorso - che lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen. e correlato vizio di motivazione, apparente o contraddittoria, per aver negato il richiesto vincolo della continuazione in executivis - è stato proposto per motivi meramente confutativi, caratterizzati da genericità e comunque manifestamente infondati perché attinenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, a fronte di un'ordinanza che ha motivatamente e diffusamente spiegato le ragioni del rigetto facendo analitico riferimento alla notevole distanza di tempo (pure di svariati anni) tra le condotte di cui alle sei sentenze di condanna, ledendo in alcuni casi beni-interessi tra loro diversi (trattandosi di condanne per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74 1d.P.R. n.309 del 1990, 575 e 577 cod. pen., 648 cod. pen., legge armi e violazione delle misure di prevenzione, 73 d.P.R. n. 309 del 1990), anche sotto il profilo delle caratteristiche oggettive (pag. 4 ord. imp.) stigmatizzando altresì l'assenza di alcun elemento specifico e concreto posto a sostegno dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., non emergendo anche dal tenore dei singoli provvedimenti quella spiccata capacità/volontà ideativa del soggetto agente che deve contraddistinguere il medesimo disegno criminoso (ibidem), dovendosi a tal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); - deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01); Che il Giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha escluso che la circostanza che con la sentenza n. 145/2020 sia stata riconosciuta la continuazione tra i reati in essa contestati e quelli di cui alla sentenza della Corte d'appello di Lecce del 14/2/2003, "costituisce una singola e specifica valutazione di quell'organo giudicante che non costituisce, 2però, il presupposto per una estensione automatica, sostanzialmente acritica della disciplina della continuazione"; ha altresì escluso che possa essere riconosciuta la continuazione rispetto alla sentenza sub 2) relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una generica e indimostrata predisposizione ideativo-organizzativa dell'istante a commettere atti onnicidiari, come se fosse la logica e prevedibile conseguenza di una diversa attività illecita (pag. 5 ord. imp.); analoghe valutazioni, immuni dai lamentati vizi in quanto adeguatamente motivate, ha compiuto con riferimento alle sentenze sub 3, 4, 5 e 6, in cui emergono - ad avviso del G.E. - sia una notevolissima distanza temporale tra i fatti criminosi sia, laddove quest'ultima non sia rilevante, una radicale differenza degli specifici beni materiali oggetto della condotta illecita; Che, pertanto, i motivi di ricorso si rivelano non consentiti perché puramente confutativi e versati in fatto, ovvero manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti difetto e contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M