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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00989/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2923/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1; - controricorrente - RGN 2923/2016 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6323/34/2015, depositata il 24 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che Nelle more dell'udienza, il contribuente ha depositato una memoria con cui ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio essendosi avvalso della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e ha depositato modello di pagamento.

Successivamente l'Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione provinciale di Caserta comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinziòne del giudizio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

RGN 2923/2016 La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2021.

Il Presidente .5P+ 10114cRICaLf-.. 01-1POSIIIk simona T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2923/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1; - controricorrente - RGN 2923/2016 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6323/34/2015, depositata il 24 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che Nelle more dell'udienza, il contribuente ha depositato una memoria con cui ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio essendosi avvalso della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e ha depositato modello di pagamento. Successivamente l'Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione provinciale di Caserta comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinziòne del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. RGN 2923/2016 La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2021. Il Presidente .5P+ 10114cRICaLf-.. 01-1POSIIIk simona T
Sentenza Cassazione n. 00989/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris