CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e eletto presso l’indirizzo PEC deldifensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Solimando, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC deldifensore;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n.262/2020, pubblicata il 4 maggio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 18 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano.Numero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/20261.– Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 1998,[OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Pretore di Potenza(Sezione distaccata di Viggiano), [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che ilconvenuto, nella qualità di committente, fosse condannato alpagamento, in favore dell’attore, nella qualità di appaltatore, inforza dell’esecuzione dell’appalto per la realizzazione delle operedi urbanizzazione relative alla lottizzazione in località Giardini delComune di Paterno, della somma residua dovuta di vecchie lire7.085.000, oltre interessi.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeva peril rigetto della domanda avversaria e chiedeva l’autorizzazione achiamare in causa il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] e iproprietari dei lotti edificabili e beneficiari dei lavori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizioGiulio Barrese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].All’esito era autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA],che rimaneva contumace.In corso di causa il convenuto rinunciava alle azioni proposteverso i proprietari terzi chiamati ed era assunta la prova perinterpello e testimoniale.Quindi, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 1109/2011,depositata il 4 ottobre 2011, rigettava la domanda propostadall’appaltatore verso il committente.2.– Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2012, RaffaeleMaulella proponeva appello, lamentando: - che dalla letturacomplessiva del contratto si ricavava che i lavori realizzati eranoNumero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/2026stati indicati in linea di massima; - che per i lavori eccedenti leopere previste il relativo compenso era a carico del committentesulla base del computo metrico redatto dal direttore dei lavori; -che l’istruttoria svolta aveva confermato tale ricostruzione.Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per il rigetto del gravame e la conferma dellasentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diPotenza, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiaraval’inammissibilità del gravame, con l’assorbimento della richiesta diintegrazione del contraddittorio verso [OSCURATO:PERSONA].A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava,per quanto di interesse in questa sede: a) che le doglianze mossedall’appellante non scalfivano il punto nodale su cui si fondava lapronuncia del Tribunale, ossia il difetto di prova della conformitàdelle opere al progetto, in conseguenza della mancata produzionedel progetto stesso; b) che il computo metrico non dimostravaalcunché circa la conformità delle opere e neppure circa l’importorichiesto, poiché il totale esposto di vecchie lire 20.135.151 noncoincideva con quello prospettato dall’appellante di vecchie lire38.078.000, oltre IVA; c) che la testimonianza di Biagiosignificativa, poiché questi non aveva quantificato l’importo deilavori ulteriori, né riferito della loro conformità al progetto; d) chedall’interrogatorio formale del [OSCURATO:PERSONA] non si ricavava alcunaammissione in favore dell’appellante; e) che il progetto non erastato prodotto neanche in sede di gravame, sicché non potevacompiersi lo scrutinio in ordine alla conformità delle opere.Numero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/20263.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, l’intimato [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Anzitutto deve essere esaminata l’eccezione diinammissibilità del ricorso, come sollevata dal controricorrente,per asserita violazione del principio di autosufficienza, quanto allamancata indicazione delle ragioni poste a fondamento dellarichiesta di cassazione della sentenza di merito.1.1.– L’eccezione è infondata.E questo perché il ricorso individua sufficientemente leragioni poste a fondamento di ogni motivo, in dinamicacorrelazione alle argomentazioni della pronuncia impugnata.2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., lafalsa applicazione dell’art. 1460 c.c., per avere la Corte di meritoritenuto che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevatadal committente, l’appaltatore non avesse assolto all’onere diprovare l’esatto adempimento della propria prestazione, mentre,per converso, l’assuntore, nel corso del giudizio di primo grado,avrebbe dimostrato di avere effettuato lavori ulteriori e, inparticolare, di avere eseguito i lavori di realizzazione di unmuretto di recinzione, di allacciamento della rete idrica efognante e di costruzione di un muretto di sostegno, sebbenedetti lavori non fossero previsti nel progetto iniziale ma fosserostati commissionati dal direttore dei lavori, in conformità aldettato contrattuale.Numero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/2026Osserva l’istante che, sebbene all’art. 1 del contratto fosseprevisto che l’esecuzione dei lavori avrebbe dovuto esseresubordinata alla piena e incondizionata osservanza dei disegni edelle disposizioni impartite dal progetto, gli ulteriori articoli delcontratto avrebbero previsto la possibilità di effettuare ulteriorilavori, rispetto a quelli stabiliti in linea di massima nell’art. 3, chedunque non avrebbero potuto essere contemplati nel progettoiniziale.Il che avrebbe reso inutile l’esibizione di tale progetto nelprocedimento, stante che non sarebbe stata necessaria unaverifica in ordine alla conformità dei lavori realizzati rispetto alleprescrizioni contenute nel contratto, avendo lo stesso contrattofatto riferimento alla possibilità di effettuare lavori ulteriori.2.1.– Il motivo è infondato.In primo luogo, correttamente si è ritenuto che, a frontedell’eccezione del committente in ordine alla difformità dei lavorirealizzati rispetto al contratto e al progetto, fosse oneredell’appaltatore, che ha agito in giudizio per chiedere ilpagamento del saldo dovuto, dimostrare l’esatta esecuzione deilavori.Ed invero, in tema di contratto di appalto, ove il committenteconvenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento delcorrispettivo sollevi l’eccezione generale di inadempimento,spetta all’appaltatore provare l’esatto adempimento della propriaobbligazione, mentre, ove il committente – che abbia ladisponibilità fisica e giuridica dell’opera – proponga domanda digaranzia speciale per le difformità e vizi (azioni di risoluzione,riduzione del prezzo ed eliminazione delle difformità e vizi),Numero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/2026spetta allo stesso appaltante dimostrare l’esistenza di talidifformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025).Sicché, allorché il committente eccepisca l’inadempimentodell’esecutore, l’appaltatore ha l’onere di provare di averesattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di avereseguito l’opera conformemente al contratto e alle regoledell’arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez.2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez.2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del13/02/2008).Siffatta distribuzione dell’onere probatorio non riguardaspecificamente la garanzia speciale per i vizi dell’opera appaltata,ma risponde all’esigenza di assicurare, in tema di condannaall’adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che laparte la quale chieda in giudizio l’esecuzione della prestazionedovuta (come il pagamento del compenso asseritamentematurato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto,l’onere di offrire l’esecuzione della propria prestazione, se leprestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovverol’onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione,se essa – come avviene per l’appaltatore – precedal’adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui lacontroparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).Ebbene, l’applicazione di tale regola al contratto di appalto,cui pacificamente si estende la disciplina generaleNumero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’inadempimento del contratto, implica che l’appaltatore cheagisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenutoabbia l’onere di provare di avere adempiuto la propriaobbligazione, ossia di aver eseguito l’opera secondo leprescrizioni stabilite, integrando tale adempimento il fattocostitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.Nella specie, è stato escluso che l’assuntore avesse offerto laprova della conformità delle opere al progetto, in conseguenzadella mancata produzione del progetto stesso, senza che ilcomputo metrico prodotto dimostrasse alcunché circa laconformità delle opere e neppure circa l’importo richiesto.Il fatto che il contratto prevedesse la facoltà di realizzarelavori ulteriori (ossia integrativi), in tesi poi realizzati (quali ilavori di realizzazione di un muretto di recinzione, diallacciamento della rete idrica e fognante e di costruzione di unmuretto di sostegno), non esonerava affatto l’appaltatoredall’onere di dimostrare la conformità delle opere contemplate nelcontratto, nel loro complesso, al progetto iniziale.E tanto secondo lo stesso dettato del contratto, comeevocato, secondo cui l’esecuzione dei lavori avrebbe dovutoessere subordinata alla piena e incondizionata osservanza deidisegni e delle disposizioni impartite nel progetto redatto daldirettore dei lavori, con la possibilità di realizzazione di lavori diquantità (e non già di qualità) ulteriore rispetto a quantoinizialmente pattuito.3.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, in violazione degli artt.Numero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/2026132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte territoriale rigettato ilgravame senza avere esposto, neppure concisamente, le ragionidi fatto e di diritto che avevano condotto a tale rigetto,rappresentando gli argomenti e l’iter logico seguito peraddivenire alla relativa decisione.Obietta, in proposito, l’istante che l’impossibilità diindividuare l’effettiva ratio decidendi avrebbe reso meramenteapparente la motivazione adottata.3.1.– Il motivo è infondato.Le argomentazioni esposte dalla sentenza impugnatasuperano pienamente la soglia del “minimo costituzionale”,consentendo il controllo sull’esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del03/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017).Segnatamente, il rigetto della domanda di condanna alpagamento del compenso residuo preteso è dipeso dall’accertatodifetto di prova della conformità delle opere al progetto, inconseguenza della mancata produzione del progetto stesso, oltreche della carenza di alcun riscontro in ordine all’importoaggiuntivo preteso, non supportato neanche dal richiamatocomputo metrico.4.– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza peromesso esame di un fatto storico decisivo, per avere la Cortedistrettuale mancato di prendere in considerazione quantoindicato nel contratto all’art. 1, da cui sarebbe emerso che i lavorierano stati indicati in linea di massima nel contratto, con laNumero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/2026precisazione che, qualora le opere da realizzare fossero risultatedi quantità superiore a quella prevista, all’impresa sarebbe statacorrisposta una somma aggiuntiva.E tanto all’esito della valutazione del computo metrico redattoa cura del direttore dei lavori.4.1.– Il motivo è infondato.Si premette che la censura è ammissibile, pur ricadendosi inun’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c. vigente ratione temporis (norma ora ripresa dall’art. 360,quarto comma, c.p.c.), poiché il giudizio d’appello è statoinstaurato prima dell’11 settembre 2012.Nondimeno, non sussiste alcuna omissione di fatti decisivi,stante che il giudice dell’impugnazione non ha affatto trascuratoche il contratto prevedesse la facoltà di realizzare lavoriaggiuntivi, ma ha negato, a monte, la spettanza del compensointegrativo preteso dall’appaltatore alla stregua del difetto dialcun elemento probatorio da cui si potesse ricavare che le opererealizzate fossero conformi al progetto assentito, onere chesarebbe ricaduto sull’assuntore.Nei termini esposti la censura mira, piuttosto, ad ottenereuna rivalutazione dei fatti di causa debitamente esaminati pergiungere ad una conclusione diversa, rivalutazione preclusa insede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U,Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).5.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Numero registro generale 656/2021Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8854/2026Data pubblicazione 08/04/2026Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 18 marzo 2026.Il Presidente