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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22052/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 22 giugno 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 9-5-2017 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti responsabili del delitto di concorso in ricettazione, commesso in Adelfia 1'11 aprile 2010. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'Avv.to Castelluzzo per Liuzzi con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa declaratoria di bis in idem in relazione alla condanna già pronunciata per i medesimi episodi dal tribunale di Bari con la pronuncia 4-10-2016 in relazione a plurimi episodi di furto aventi ad oggetto i medesimi beni; - difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità; - vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.3 L'avv.to Romano per Lombardi lamentava: 7 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 649 cod.proc.pen. poiché l'imputato risultava condannato per i medesimi fatti qualificati come distinte ipotesi di furto dal tribunale di Bari; l'identità del fatto storico impediva la proposizione di distinti procedimenti ed aveva errato la corte di appello nell'affermare la parziale identità dei beni oggetto dei distinti procedimenti essendovi piena coincidenza, nonché, nel rilevare l'assenza di definitività della altra condanna trattandosi di elemento non decisivo; - difetto di motivazione quanto alla riconosciuta recidiva ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.

Non corretta appare la valutazione operata dalla corte di appello che per negare la sussistenza del presupposto di cui all'art. 649 cod.proc.pen. fa riferimento a tre differenti circostanze tutte erratamente valutate.

Ed invero non rileva l'assenza della condanna definitiva nel secondo procedimento posto che secondo le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda soio le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez.

LI, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 - 01) Sicché il giudice del secondo processo ugualmente svoltosi a Bari non poteva limitarsi ad affermare che il primo non si era ancora concluso con pronuncia irrevocabile e procedere oltre confermando la condanna in primo grado.

Priva di fondamento è anche la ulteriore notazione, pure contenuta nella sentenza di appello, secondo cui i due procedimenti avrebbero ad oggetti fatti diversi, in un caso i furti e nel presente procedimento la ricettazione, posto che secondo la disciplina inequivocabilmente dettata dall'art. 648 cod.pen. risponde del suddetto reato soltanto chi fuori dai casi di concorso nel reato presupposto abbia ricevuto i beni provento dello stesso; e pertanto nel caso in esame l'imputazione e la condanna per i furti che costituivano il presupposto della ricettazione avrebbero impedito per il chiaro operare della clausola di riserva la possibilità di contestare la fattispecie di cui al citato art. 648 cod.pen.

Infine altresì errata è la valutazione della irrilevanza della parziale identità dei beni sempre contenuta a pagina 4 della motivazione posto che tale condizione avrebbe comunque imposto al giudice di appello di dichiarare proprio il non doversi procedere per effetto della disciplina dettata dall'art. 649 cod.proc.pen. in relazione a quei beni oggetto di distinte imputazioni di furto ed allo stesso tempo di ricettazione con i conseguenti effetti sulla pena.

I restanti motivi rimangono assorbiti.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari per nuovo giudizio.

Roma, 18 aprile 2023 III_ CONSIGLI Pardo (va t/C -ri- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] bZ,POSTA-70 i CAl'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 22 giugno 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 9-5-2017 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti responsabili del delitto di concorso in ricettazione, commesso in Adelfia 1'11 aprile 2010. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'Avv.to Castelluzzo per Liuzzi con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa declaratoria di bis in idem in relazione alla condanna già pronunciata per i medesimi episodi dal tribunale di Bari con la pronuncia 4-10-2016 in relazione a plurimi episodi di furto aventi ad oggetto i medesimi beni; - difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità; - vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.3 L'avv.to Romano per Lombardi lamentava: 7 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 649 cod.proc.pen. poiché l'imputato risultava condannato per i medesimi fatti qualificati come distinte ipotesi di furto dal tribunale di Bari; l'identità del fatto storico impediva la proposizione di distinti procedimenti ed aveva errato la corte di appello nell'affermare la parziale identità dei beni oggetto dei distinti procedimenti essendovi piena coincidenza, nonché, nel rilevare l'assenza di definitività della altra condanna trattandosi di elemento non decisivo; - difetto di motivazione quanto alla riconosciuta recidiva ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono fondati e devono, pertanto, essere accolti. Non corretta appare la valutazione operata dalla corte di appello che per negare la sussistenza del presupposto di cui all'art. 649 cod.proc.pen. fa riferimento a tre differenti circostanze tutte erratamente valutate. Ed invero non rileva l'assenza della condanna definitiva nel secondo procedimento posto che secondo le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda soio le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. LI, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 - 01) Sicché il giudice del secondo processo ugualmente svoltosi a Bari non poteva limitarsi ad affermare che il primo non si era ancora concluso con pronuncia irrevocabile e procedere oltre confermando la condanna in primo grado. Priva di fondamento è anche la ulteriore notazione, pure contenuta nella sentenza di appello, secondo cui i due procedimenti avrebbero ad oggetti fatti diversi, in un caso i furti e nel presente procedimento la ricettazione, posto che secondo la disciplina inequivocabilmente dettata dall'art. 648 cod.pen. risponde del suddetto reato soltanto chi fuori dai casi di concorso nel reato presupposto abbia ricevuto i beni provento dello stesso; e pertanto nel caso in esame l'imputazione e la condanna per i furti che costituivano il presupposto della ricettazione avrebbero impedito per il chiaro operare della clausola di riserva la possibilità di contestare la fattispecie di cui al citato art. 648 cod.pen. Infine altresì errata è la valutazione della irrilevanza della parziale identità dei beni sempre contenuta a pagina 4 della motivazione posto che tale condizione avrebbe comunque imposto al giudice di appello di dichiarare proprio il non doversi procedere per effetto della disciplina dettata dall'art. 649 cod.proc.pen. in relazione a quei beni oggetto di distinte imputazioni di furto ed allo stesso tempo di ricettazione con i conseguenti effetti sulla pena. I restanti motivi rimangono assorbiti. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Roma, 18 aprile 2023 III_ CONSIGLI Pardo (va t/C -ri- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] bZ,POSTA-70 i CAl'[OSCURATO:PERSONA]
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