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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 17921/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16979/2022 proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 80338/2019, depositata il 24/05/2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 24/05/2022 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il decreto, datato Patrocinio a spese dello Stato 31/10/2018, con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2. L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per la tardività dell’opposizione, ritenendo non dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella specie proposto in data 19/12/2019, fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, in relazione all’annotazione “a visto PM” in data 12/12/2018, emergente dall’estratto storico del procedimento.

Ad avviso del Tribunale, l’indicazione risultante dal registro informatico attesterebbe l’inizio del subprocedimento di comunicazione, essendo l’atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del pubblico ministero.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svoltoattività difensive.

4. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 136, cod. proc. civ.; il ricorrente non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo PEC.

5. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata.

Inoltre, non poteva porsi a carico del pubblico ministero l’onere di dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.

6. Il ricorso è inammissibile per due distinte ragioni.

7. In primo luogo, a causa dell’inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché esso è privo della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Dopo avere indicato, in epigrafe, l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio.

8. In secondo luogo, l’art. 84, d.P.R. n. 115 del 2002, dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall’art. 15, d.lgs. n. 150 del 2011.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 106 del 2016, ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile exart. 702-quater, cod. proc. civ.

9. Pertanto, l’opposizione deve essere proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost., sentenza n. 106 del 2016).

In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327, cod. proc. civ., il quale opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo ed è quindi riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex d.lgs. n. 150 del 2011, compresa l’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (ex multis, Cass. n. 16893/2018; Cass. n. 32961/2019; Cass. n. 5990/2020; Cass. 5660/2022; Cass.5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022; arg. da Cass. Sez.

U., 5/10/2022, n. 28975).

10. Nel nostro caso il decreto di liquidazione è stato emesso in data 31/10/2018, mentre – come si evince dal ricorso in esame – l’opposizione è stata proposta in data 19/12/2019, quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327, cod. proc. civ.

In tale situazione non ha rilievo accertare se il provvedimento fosse stato ricevuto in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione del fatto che, alla data di instaurazione dell’opposizione, il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, essendo detta opposizione comunque tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile anche per tale assorbente ragione.

11. Nulla si dispone sulle spese del giudizio sia per la natura del ricorrente, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

12. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16979/2022 proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 80338/2019, depositata il 24/05/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 24/05/2022 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il decreto, datato Patrocinio a spese dello Stato 31/10/2018, con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2. L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per la tardività dell’opposizione, ritenendo non dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella specie proposto in data 19/12/2019, fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, in relazione all’annotazione “a visto PM” in data 12/12/2018, emergente dall’estratto storico del procedimento. Ad avviso del Tribunale, l’indicazione risultante dal registro informatico attesterebbe l’inizio del subprocedimento di comunicazione, essendo l’atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del pubblico ministero. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svoltoattività difensive. 4. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 136, cod. proc. civ.; il ricorrente non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo PEC. 5. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Inoltre, non poteva porsi a carico del pubblico ministero l’onere di dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità. 6. Il ricorso è inammissibile per due distinte ragioni. 7. In primo luogo, a causa dell’inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché esso è privo della sommaria esposizione dei fatti di causa. Dopo avere indicato, in epigrafe, l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio. 8. In secondo luogo, l’art. 84, d.P.R. n. 115 del 2002, dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall’art. 15, d.lgs. n. 150 del 2011. La Corte costituzionale, con sentenza n. 106 del 2016, ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile exart. 702-quater, cod. proc. civ. 9. Pertanto, l’opposizione deve essere proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost., sentenza n. 106 del 2016). In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327, cod. proc. civ., il quale opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo ed è quindi riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex d.lgs. n. 150 del 2011, compresa l’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (ex multis, Cass. n. 16893/2018; Cass. n. 32961/2019; Cass. n. 5990/2020; Cass. 5660/2022; Cass.5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022; arg. da Cass. Sez. U., 5/10/2022, n. 28975). 10. Nel nostro caso il decreto di liquidazione è stato emesso in data 31/10/2018, mentre – come si evince dal ricorso in esame – l’opposizione è stata proposta in data 19/12/2019, quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327, cod. proc. civ. In tale situazione non ha rilievo accertare se il provvedimento fosse stato ricevuto in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione del fatto che, alla data di instaurazione dell’opposizione, il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, essendo detta opposizione comunque tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito. Ne consegue che il ricorso è inammissibile anche per tale assorbente ragione. 11. Nulla si dispone sulle spese del giudizio sia per la natura del ricorrente, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. 12. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazi