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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 03791/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14876/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Roma , al [OSCURATO:PERSONA] n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da gli [OSCURATO:PERSONA] Ieso , con cui elettivamente domicilia presso quest’ultimo, dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domiciliano in Presicce-Acquarica (LE), alla via della Repubblica n. 23. - controricorrent i - avverso la sentenza, n. cron. 1318 /20 2 3 , del TRIBUNALE DI LECCEdepositata in data 04/05/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 762/2020, che, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarando prescritto il diritto all’escussione dei buoni postali per cui è causa, come eccepito dalla menzionata società, aveva dichiarato la responsabilità di quest’ultima per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] o F.I.A.) in relazione a quattro buoni fruttiferi postali, serie AA1, da essi sottoscritti il 27 febbraio 2001, e l’aveva condannata al pagamento, in loro favore, di € 1.700,00, oltre interessi.

Costituitisi i Coi e la Nori, che contestarono l’avverso appello, l’adito Tribunale di Lecce, con sentenza del 4 maggio 2023, n. 1318, resa ex art. 281-sexiescod. proc. civ., rigettò quell’impugnazione.

Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, respinta la doglianza degli appellati (che qualificò come gravame incidentale) relativa all’asserita erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato prescritto il diritto al rimborso dagli stessi azionato e richiamata la disciplina dei buoni oggetto di causa, rinvenibile nel decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 dicembre 2000, ritenne che «Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato il difetto di prova della odierna appellante in ordine alla consegna ai sottoscrittori del [OSCURATO:PERSONA] il cui obbligo di consegna è previsto dall’art 6 del citato d.m. […], da che deducendo il difetto di conoscenza in capo al sottoscrittore della data di scadenza del buono che non risulta indicata negli appositi spazi predisposti nel retro del buono stesso.

Incombe, infatti, in capo al soggetto obbligato provare di aver adempiuto al proprio obbligo quando il beneficiario della prestazione ivi dedotta ne contesti l’adempimento.

Né, d’altra parte, può ritenersi implicita nella sottoscrizione del buono la certa e chiara conoscenza delle caratteristiche e della scadenza del buono medesimo, oppure l’avvenuta consegna del relativo foglio illustrativo.

Analogamente deve ritenersi con riferimento alla pubblicazione del d.m. in questione nella [OSCURATO:PERSONA], poiché adempimento prescritto dalla natura del provvedimento istitutivo e che non elide l’obbligo di consegna del FIA previsto dal decreto medesimo.

Peraltro, con il citato d.m. sono state istituite due distinte serie di buoni, con caratteristiche significativamente diverse in punto di scadenza, così nemmeno potendo ritenersi che il sottoscrittore, con l’esame del d.m. istitutivo dei BFP sottoscritti, avrebbe potuto discernere la tipologia di buono sottoscritto, visto che i BFP dedotti in giudizio non contengono nessun elemento identificativo dell’appartenenza all’una o all’altra serie.

Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere in capo ai sottoscrittori la pretesa risarcitoria avanzata, non essendosi raggiunta la prova dell’avvenuta consegna del FIA da parte dell’appellante in favore dei sottoscrittori, pur essendo il primo tenuto al detto adempimento per prescrizione normativa, ed avendo tale omissione, in difetto di altri elementi riportati sul buono identificativi almeno della serie di appartenenza, precluso ai sottoscrittori l’individuazione delle caratteristiche del buono e, per l’effetto, la disciplina agli stessi applicabile anche in punto di scadenza così incorrendo nella prescrizione del diritto al rimborso degli stessi.

Corretta è, inoltre, la determinazione la determinazione del danno nella misura del valore nominale delbuono al netto degli interessi maturati, poiché pari alla perdita del capitale investito».

2. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], altresìdepositando memori a ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso, per asserita nullità della procura speciale rilasciata in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (recante la data del 31 maggio 2023 ed apposta a margine del ricorso stesso), formulata dai controricorrenti sul seguente duplice assunto: i) «Il ricorso notificato è stato proposto in forza di procura speciale, rilasciata in favore dei predetti Avvocati, in data 31.5.2023 in “Roma” mentre il ricorso proposto reca la data del 3.6.2023 e come luogo di redazione “Catanzaro-Roma”.

Lo stesso ricorso risulta poi sottoscritto digitalmente dal solo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; ii) «Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del codice di procedura civile, il limitato potere di certificazione del difensore può essere esercitato solo rispetto alle procure che siano intimamente e necessariamente collegate a uno degli atti elencati in detta norma.

Intimo e necessario collegamento che sussiste solo e soltanto se vi è contestualità di tempo e luogo fra la procura e l’atto cui accede, di modo che la certificazione priva di questo collegamento è nulla, con conseguente nullità della procura ed inammissibilità del proposto ricorso».

In proposito, è sufficiente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, espressamente disattendendo proprio l’orientamento giurisprudenziale oggi invocato dai controricorrenti a sostegno della loro eccezione, hanno chiarito che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento sia successivo alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e sia antecedente alla notificazione del ricorso stesso (cfr. Cass., SU, n. 2075 del 2024).

Esigenze di completezza, inoltre, impongono di rimarcare anche la più recente Cass. n. 12628 del 2025, la quale, nel ribadire l’appena riportato principio delle Sezioni Unite, ha osservato che «È vero, infatti, che è essenziale, affinché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la “collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui la stessa accede e, dunque, non la data, né tantomeno il luogo di conferimento quale requisito di forma contenuto della procura alle liti (S.U., sentenza n. 15177 del 1° giugno 2021).

È vero altresì, tuttavia, che “un tale potere certificatorio, conferitoex lege al difensore, non può ritenersi mera declinazione del sistema di cui all'art. 369 cod. proc. civ., comma II, n. 3 e art. 125, comma III cod. proc. civ., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore alla comunicazione del decreto[nella specie, della sentenza.

Ndr] impugnato”: ciò che, dunque, rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della “finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso e, perciò, rispettivamente, né prima, né dopo” (Sez.U., 19 novembre 2021, n. 35466; Sez.

U. 2075/2024 cit.)».

Nessun rilievo, infine, può avere la circostanza che il ricorso «risulta poi sottoscritto digitalmente dal solo [OSCURATO:PERSONA]».

Invero, qualora la procura alle liti venga conferita a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, della procura medesima (nella specie, peraltro, nell’epigrafe del ricorso si legge che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è «rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonché alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, cod. civ., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo (cfr. Cass. n. 15174 del 2017).

2. Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al d.m.

Tesoro

19.12. 2000 ed agli artt. 1339, 1175, 1176 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi l’assunto del tribunale salentino secondo cui non vi sarebbe stata in atti la prova dell’avvenuta consegna del [OSCURATO:PERSONA].

Erroneamente, dunque, sarebbe stato sancito anche l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai propri obblighi informativi; II) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 18 del d.m.

Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si ascrive al menzionato tribunale di avere errato nel ritenere che vi fosse una mancata conoscenza del termine di scadenza dei buoni postali di cui si discute.

Infatti, osservando un minimo di diligenza, gli appellati, oggi controricorrenti, avrebbero potuto ottenere, facilmente e direttamente presso l’ufficio postale, le informazioni sul termine di scadenza che avevano dichiarato di non conoscere: termine previsto dall’art. 8 del d.m. del 19 dicembre 2000 e con durata decennale ex art. 2946 cod. civ., a decorrere dalla scadenza della fruttuosità del titolo, su cui i creditori erano stati messi nelle condizioni di avere – o avrebbero dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza –sufficiente contezza; III) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendosi che sarebbe stato onere della controparte fornire la prova di non avere ricevuto il Foglio informativo, trattandosi di fatto costitutivo del proprio diritto exart. 2697 cod. civ.; IV) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Viene censurata l’affermazione del tribunale secondo cui, non essendosi raggiunta la prova della consegna del foglio informativo, va riconosciuto ai sottoscrittori il risarcimento del danno patrimoniale subito.

Si assume, infatti, che il corrispondente diritto «è ampiamente prescritto a mente dell’art. 2935 cod. civ.».

3. I primi due descritti motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, pongono all’attenzione di questa Corte la questione concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il [OSCURATO:PERSONA] contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficitinformativo circa le loro caratteristiche.

Il tema da affrontare, dunque, giova puntualizzarlo immediatamente, non è quello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni bensì l’invocato diritto al risarcimento del danno per un’asserita responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non aver consegnato il FIA al momento dell’acquisto dei buoni medesimi.

In particolare, come emerge dai rispettivi atti introduttivi di questo giudizio di legittimità, la pretesa risarcitoria degliodierni controricorrenti si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al momento della sottoscrizione, da parte loro, dei buoni fruttiferi postali, aveva violato l’obbligo ex lege – previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) – di conse gnar gli il cd.

“[OSCURATO:PERSONA]” (FIA), contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei buoni da essi sottoscritti, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla loro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall’art. 8 del citato decreto ministeriale.

Da qui, pertanto, la mancanza di una corretta informazione circa le caratteristiche dell’investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA ai sottoscrittori, per cui i contro ricorrenti non avrebbero avuto conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattutto della loro scadenza, e, quindi, sarebbero rimasti ignar i del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del corrispondente capitale e degli interessi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, ha contestato la fondatezza dell’avversa domanda risarcitoria assumendo: a) di avere assolto all’obbligo di consegnare il FIA, che, peraltro, tale non era; b) che gliodiernicontroricorrenti avrebbero potuto conoscere le caratteristiche dei buoni postali sottoscritti mediante l’avviso sulle condizioni praticate disponibile negli [OSCURATO:PERSONA] aperti al pubblico e, comunque, di quelle caratteristiche avrebbero potuto avere contezza mediante i siti internet di [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; c) che l’onere della prova della mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, sarebbe spettata pur sempre ai medesim i controricorrenti.

3.1. Sulla specifica questione oggetto della odierna lite, la giurisprudenza di merito ha offerto finora plurime soluzioni ermeneutiche, tra loro affatto eterogenee, che possono così sintetizzarsi: i) un primo orientamento esclude che il mancato assolvimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori di buoni, rispetto ai quali, poi, venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità –precontrattuale o contrattuale –in capo alla predetta società.

A tal riguardo, si sostiene che i decreti ministeriali regolanti l’emissione di ogni specifica serie di buoni postali vengono pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati) e ne dettano la disciplina normativa fondamentale.

Ad essi, pertanto, occorre fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a ciascuna serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, pur essendo dovuta dall'intermediario ai sensi dell’art. 3 del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.

In tale prospettiva, dunque, il comportamento di questi ultimi, non attivatisi diligentemente per conoscere la “scadenza” dei buoni mediante la consultazione dei decreti ministeriali, che ne regolano le singole serie, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti e la condotta omissiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. circa la consegna del FIA.

Si fa ricadere, così, sui risparmiatori l’onere di informarsi circa le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, ivi compresa la loro “scadenza”, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione. ii) secondo un altro orientamento (nel quale si iscrive, evidentemente, la sentenza oggi impugnata), la condotta inadempiente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi a causa della maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della scadenza dei buoni stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario exart. 2946 cod. civ.

In siffatta prospettiva, si è ritenuta priva di rilevanza dirimente la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliundel’informazione necessaria.

Non sarebbe pertinente, quindi, il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione – se non comporta la sospensione del termine prescrizionale – genera responsabilità per inadempimento.

Sicché, per tale indirizzo ermeneutico, la consegna al cliente del FIA costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore, che viene concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare solo tramite detta documentazione, poiché i buoni postali fruttiferi non contengono normalmente l’indicazione della data di “scadenza”, né, tantomeno, quella della prescrizione del diritto in esso lato sensuincorporato; iii) altro orientamento, infine, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., bensì l’impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.

Si è affermato, infatti, che, seppure sul sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nelbuono, un siffatto onere è possibile assolvere solo se l’investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere e, a tal fine, risultano funzionali a mettere il sottoscrittore/risparmiatore a conoscenza dell’intera operazione gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000, posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche a tutela del “valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.).

Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, alla luce del provvedimento reso dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 18 ottobre 2022, comunicato il successivo 4 novembre 2022, che ha evidenziato come i buoni postali fruttiferi rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi «più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”», assumendo, quindi, interesse soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto, per cui la relativa disciplina opera un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell’economia pubblica (art. 97, comma 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni.

Ne consegue, secondo l’orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei buoni e, segnatamente, sulla loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l’ignoranza del dies a quo a partire dal quale scat ta il decorso della prescrizione è riconducibile all’assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul d.m. ad esso relativo.

Una tale circostanza, quindi, non potrebbe ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l’inadempimento) rilevante ai sensi dell’art.2935 cod. civ., non avendo consentito ai sottoscrittori di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità difarlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso.

3.2. Tanto premesso, occorre delineare, anche se brevemente, il quadro normativo di riferimento per la decisione della odierna controversia.

Va ricordato, allora, che l’art. 176 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale) prevedeva che i buoni postali fruttiferi potessero essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Successivamente, con il riordino della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si confermò la possibilità per la stessa di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa medesima, l’individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (cfr. art. 2 del menzionato d.lgs., a tenore del quale “Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a], dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari”) ed abrogando espressamente (cfr. art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs.), dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabilivano le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del citato d.P.R. n. 156 del 1973, che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi.

Pertanto, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 stabilì: i) all’art. 1, che i buoni fruttiferi postali “emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”; ii) all’art. 2, che “l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuataper “serie” con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”; iii) all’art. 3, che “Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento” (comma 1), e che “I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione” (comma 3); iv) all’art. 6, rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, che, “Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori,la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.

Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste italiane s.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformità a quantostabilito nel comma precedente”; v) all’art. 8, rubricato “Prescrizione”, che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta».

Va rimarcato, da ultimo, che i buoni postali oggetto di questa controversia sono della serie “AA1” e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi di detta serie “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sestoanno successivo a quello di emissione”.

Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni della serie “AA1”, il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni a decorrere dal sestoanno successivo a quello di loro emissione.

Nella specie, come si è già anticipato, non è più in discussione l’essere tale termine già maturato, sicché non si controverte sulla intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni de quibus bensì sulla configurabilità, o meno, di un diritto al risarcimento del danno per un’asserita responsabilità da inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna, appunto, del Foglio InformativoAnalitico o FIA) in relazione ai quattro buoni fruttif eri postali, serie AA1, di cui tre dell’importo di € £. 1.000.000 cadauno ed il quarto dell’importo di £. 500.000, sottoscrittiil 27 febbraio 2001 ed in possesso de i Coi e della Norì.

Secondo il tribunale, infatti, l’assenza di dati, o comunque di informazioni, su elementi essenziali dei buoni predetti (quali, specificamente, la data di scadenza e, quindi, il dies a quodel termine di decorrenza della prescrizione, nonché la durata di quest’ultimo), dovuta alla mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, di cui l’odierna ricorrente, gravata del relativo onere, non aveva fornito dimostrazione, aveva determinato lo spirare del termine prescrizionale suddetto, con conseguente danno dei medesim i controricorrenti, ormai impossibilitatiad ottenere il rimborso dei menzionati buoni.

3.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000).

Tali obblighi, dunque, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero- integrata mediante l’applicazione di previsioni normative ed aventi una durata non trascurabile.

Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta –e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori –al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime.

Va rimarcato, poi, che, come recentemente ribadito, affatto condivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss. della motivazione), «[…] Questa Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza.

Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c.

A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez.

U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez.

U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022).

I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell’art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.

Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall’avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall’art. 1993 c.c.): tant’è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi). […].

Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell’assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all’investitore (Cass., n. 23006/2023).

La peculiarità del rapporto a valle dell’emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, “la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Poste italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario”.

Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020).

Ragione, questa, per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l’interesse del risparmio del sottoscrittore.

È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell’Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez.

U., n. 3963/2019).

Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).

In punto di prescrizione (Cass. 23006/2023), si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il"dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)».

In modo ancora più specifico, poi, la più recente Cass. 8 aprile 2025, n. 9202, ha opinato, tra l’altro, che (cfr. pag. 8-9) «la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 cod. civ. (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 3963 del 2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al d.P.R. n. 156/1973, al d.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni.

I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrareab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass.

SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l’applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all’imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l’effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dei decreti emessi in materia».

Conseguentemente, ha concluso nel senso che «deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi» (conclusioni affatto analoghe si rinvengono nella successiva Cass. n. 21905 del 2025).

3.4. Occorre considerare, poi, che, come si è già detto, la pretesa risarcitoria degliodierni controricorrenti si è fondata sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, avrebbe violato l’obbligo ex lege– previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) – di consegnare loro il cd.

“[OSCURATO:PERSONA]” (FIA), contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei buoni da essisottoscritti, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l’individuazione del dies a quodella prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall’art. 8 del citato decreto ministeriale.

Muovendo da questo rilievo, dunque, è palese che la pretesa omessa informazione lamentata daicontroricorrenti suddetti riguardava, soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non consegnando ad essi il FIA, gli avrebbe impedito di conoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoni da loro acquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito di individuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso di quei buoni.

Circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione del rimborso dei buoni di cui si discute (negato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proprio a motivo della maturazione del relativo termine prescrizionale), tuttavia, rileva il Collegio che già dalla disciplina recata dal d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affatto agevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi sarebbeiniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie.

Basta considerare, in proposito, il suo art. 8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – “ AA1 ” (proprio quelli, dunque, acquistati dai Coi e dalla Norì) – , prevedeva che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”.

Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concreta fattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolare dall’art. 2946 (“Prescrizione ordinaria”), a tenore del quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, altresì ribadendosi che, come si è già riferito, l’art. 8 del d.m.

Tesoro del 19 dicembre 2000, rubricato “Prescrizione”, aveva sancito che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di una corretta informazione, lamentata daicontroricorrenti ed imputata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per effetto della mancata consegna del FIA al momento dell’acquisto, da parte loro, dei buoni postali serie “AA1” suddetti, aveva riguardato profili stabiliti direttamente dal d.m.

Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo di quella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione del diritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l’entità del termine prescrizionale di cui al citato suo art. 2946).

Proprio muovendo da questa considerazione, allora, deve osservarsi, in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e, dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (in particolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono state portate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante la pubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA].

È vero che una simile conclusione è stata raggiunta dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento a modifiche sopravvenute del tasso di interesse applicabile a determinati buoni, ma è innegabile che tale principio deve ritenersi ancor più rilevante in un caso, come quello di specie, dove non vi è stata alcuna modifica sopravvenuta della disciplina dei buoni, dovendosi ritenere, dunque, come conosciuta dal risparmiatore la normativa del buono sottoscritto.

Nemmeno rileva, poi, che le fattispecie decise con le già citate pronunce rese da Cass. n. 33631 del 2024 e da Cass.nn. 9202 e 21905 del 2025 hanno riguardato buoni postali fruttiferi disciplinati da d.m. anteriori a quello del 19 dicembre 2000, e ciò perché l’integrazione ab externodel rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed i risparmiatori opera in base all’art. 1339 cod. civ., con la conseguente applicazione dei d.m. di volta in volta utilizzabili.

Ecco, allora, che, sotto il vigore del d.m. 19 dicembre 2000 (ma la conclusione si rivela affatto analoga anche successivamente all’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, –qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis – il cui art. 6, rubricato “ Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi”, ha stabilito ai commi 2 e 3, che, laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre, laddove il buono è dematerializzato, i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito; al comma 1, che l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali; al comma 4, infine, che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella [OSCURATO:PERSONA], nel suo sito webed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale), la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determinava il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti, in ordine ad un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi –tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale 19 dicembre 2000 –solo sul piano dell’esecuzione del contratto.

Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nel d.m. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis, come si è già detto), in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo stato sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale.

La sottoscrizione del buono, pertanto, postula che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento.

Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro regolante l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene.

Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].

Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la durata del titolo non facesse parte dell’accordo negoziale intervenuto tra la parte che aveva sottoscritto il buono e l’emittente e che, per tale ragione, la prima non fosse a conoscenza di tale elemento.

Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è –o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere –a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi, altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria – composta da fatto, evento e nesso causale tra essi –, come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa.

Ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere – se tali da includere, o non, anche la durata del titolo, –atteso che il d.m. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto.

Argomentazioni del tutto analoghe valgono, poi, anche per la individuazione del termine di prescrizione, quest’ultimo reperibile, quanto alla sua concreta entità, nell’art. 2946 cod. civ., vale a dire in un una disposizione di indubbio carattere legislativo (ricordandosi che ignorantia legis neminem excusat).

Da tanto è derivato, in capo ai titolari dei buoni, un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nei buoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod. civ.), verificandone l’esatta scadenza ed il dies a quodel termine di prescrizione, nonché la durata di quest’ultimo, entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi; informazioni, tra l’altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l’emissione della specifica serie dei [OSCURATO:PERSONA], pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile.

I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, come è intuitivo, certamente non avrebbe potuto contenere, sugli specifici profili suddetti, previsioni difformi da quelle previste dai menzionati decreti ministeriali o dal codice civile.

Alteris verbis, il nucleo essenziale sul quale si è formato (e si forma tuttora) il consenso all’acquisto non può che coincidere con il provvedimento amministrativo istitutivo, dal quale discendono, poi, le diverse forme di mera pubblicità e divulgazione curate dagli attori coinvolti (emittente e collocatore) nella gestione complessiva del rapporto.

Questo aspetto, giova ribadirlo, è dirimente.

Infatti, poiché i medesimi decreti ministeriali, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, sono pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], sussiste una presunzione assoluta di conoscenza deglistessi in capo ai risparmiatori che potevano (e possono) agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa [OSCURATO:PERSONA], per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stregua di tutte le suesposte considerazioni, dunque, i buoni oggetto di causa devono ritenersi prescritti e, quindi, non più rimborsabili per causa imputabile aisoli odiern i controricorrenti, i quali non hanno esercitato il diritto al loro rimborso nei successivi dieci anni dalla data di scadenza, né minimamente si sono attivatinel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari si estinguesse per intervenuta prescrizione (come prevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3.5. A tanto deve aggiungersi che, pure volendosi prescindere dal rilievo, peraltro assai significativo, che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di farvalere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass.n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l’incertezza circa le modalità di esercizio di quest’ultimo.

Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive.

In altri termini, è noto che la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive.

Invero, dalla disciplina della prescrizione, facendo riferimento, in particolare, alla norma sulla sua interruzione di cui all'art. 2943 cod. civ., così come intesa nel diritto vivente, emerge che per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 cod. civ.), non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio.

Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio –o inerzia – non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano a questo fatto.

Conferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l'inerzia si desume a contrariodalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.

In definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficiente, appunto, il mancato esercizio del diritto, cioè la mera inerzia, non richiedendosi che essa assuma agli occhi dialtri soggetti il significato di un comportamento concludente.

Muovendo da tale assunto, è ragionevole farne derivare che il legislatore considera la posizione del creditore, rispetto al decorso del tempo, solo in termini di onere.

Rispetto all’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamento rileva è l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, se del caso, l’informazioneche colposamente il debitore non gli ha fornito.

Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente,della individuazione del dies a quo del terme di prescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare la [OSCURATO:PERSONA] per verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi, l’exordium praescriptionis, l’entità del cui termine qui applicabile, giova ribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (art. 2946).

Del resto, appare significativo, a livello sistematico, che il legislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (art. 2941, n. 8, cod. civ.), come elemento idoneo a determinare la sospensione della prescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato al comportamento colposo del medesimo debitore, sicché nemmeno è possibile recuperarlo come causa dell’ostacolo di fatto all’esercizio di un diritto, medio tempore estintosi per prescrizione, fondando proprio su di esso –come concretamente hanno inteso fare le odierne controricorrenti – una pretesa risarcitoria invece inconfigurabile.

3.6. All’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglio informativo non osta il provvedimento dell’A.G.C.M. adottato nell’adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R.

Lazio con sentenza dell’1 settembre 2025, n. 15916, il quale ha accertato che detta società aveva posto in essere le seguenti pratiche commerciali scorrette: A) in fase di collocamento dei buoni, aveva omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o aveva fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva;B) con riferimento ai buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, aveva omesso di informare i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivantiin caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri buoni.

In proposito, infatti, va osservato, in primo luogo, che il menzionato provvedimento dell’Autorità non risulta essere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all’assenza di una specifica disposizione relativa agli effetti dell’accertamento dell’Autorità garante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza della competenza di tale giudice sull’applicazione della disposizioni normative in materia contrattuale e degli eventuali rimedi prevista dagli artt. 19, comma 2, e 27, commi 15 e 15-bis, Cod. cons. (cfr., sia pure con riferimento all’accertamento della vessatorietà di una clausola contrattuale compiuto dall’Autorità, Cass. 22 gennaio 2025, n. 1580).

Inoltre, l’accertamento dell’Autorità ha investito la condotta complessiva osservata dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prima e dopo la conclusione del contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancata consegna del foglio informativo, in quanto i fatti oggetto del suo esame riguardavano buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, non sussisteva più l’obbligo di consegna di tale documento.

Ciò che la Autorità ha rilevato è stata “la ambiguità ed omissioni che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dei BPF”, nonché “l’[omessa] adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso”, evidenziando che i professionisti sono tenuti non solo al rispetto della disciplina di settore, ma anche di modelli di comportamento desumibili dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal codice del consumo.

Si tratta, all’evidenza, di fatti la cui allegazione in questo giudizio ad opera della originaria parte attrice non è menzionata nella sentenza impugnata, né è dedotta nel ricorso.

Va osservato, poi, che il divieto di pratiche commerciale scorrette è espressione di una regolazione orientata in senso macroeconomico, volta a conformare la condotta del professionista al mercato a vantaggio della generalità dei suoi attori, ed il relativo accertamento da parte dell’Autorità è compiuto con riferimento al parametro del consumatore medio.

Il divieto risponde all’esigenza di tutelare l’interesse diffuso sui consumatori destinatari della pratica commerciale scorretta, senza che rilevino i singoli che ne fanno parte.

L’accertata lesività della condotta del professionista a cagionare un danno si pone, dunque, a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento ad un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità richiede che, con riferimentoal singolo rapporto commerciale, tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile.

Pertanto, dovrà verificarsi sia l’esistenza di un nesso tra tale pratica commerciale scorretta ed il danno lamentato dal singolo consumatore, da valutarsi alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso e, dunque, anche delle informazioni di cui il consumatore medesimo è a conoscenza o è tenuto a conoscere, sia la risarcibilità danno lamentato, che non può riconoscersi, come osservato in precedenza, laddove tale danno consiste nella perdita del diritto di credito per prescrizione conseguente ad una condotta non dolosa del debitore.

3.7. La sentenza del Tribunale di Lecce oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con la conclusione fin qui argomentata, sicché, previo assorbimento degli altri motivi (terzo e quarto), l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere accolto limitatamente ai primi due essi.

Pertanto, la sentenza suddetta va cassata, contestualmente ribadendosi i seguentiprincipi di diritto (già enunciati da Cass. n. 3686 del 2026, che ha deciso il ricorso n. 12321 del 2024, discusso nella pubblica udienza tenutasi lo stesso giorno dell’odierna adunanza camerale): ««L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto».

«In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto».

Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda di risarcimento del danno formulata daAntonio Coi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momento dell’acquisto dei buoni postali fruttiferi.

3.8. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono esse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14876/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Roma , al [OSCURATO:PERSONA] n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da gli [OSCURATO:PERSONA] Ieso , con cui elettivamente domicilia presso quest’ultimo, dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domiciliano in Presicce-Acquarica (LE), alla via della Repubblica n. 23. - controricorrent i - avverso la sentenza, n. cron. 1318 /20 2 3 , del TRIBUNALE DI LECCEdepositata in data 04/05/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 762/2020, che, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarando prescritto il diritto all’escussione dei buoni postali per cui è causa, come eccepito dalla menzionata società, aveva dichiarato la responsabilità di quest’ultima per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] o F.I.A.) in relazione a quattro buoni fruttiferi postali, serie AA1, da essi sottoscritti il 27 febbraio 2001, e l’aveva condannata al pagamento, in loro favore, di € 1.700,00, oltre interessi. Costituitisi i Coi e la Nori, che contestarono l’avverso appello, l’adito Tribunale di Lecce, con sentenza del 4 maggio 2023, n. 1318, resa ex art. 281-sexiescod. proc. civ., rigettò quell’impugnazione. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, respinta la doglianza degli appellati (che qualificò come gravame incidentale) relativa all’asserita erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato prescritto il diritto al rimborso dagli stessi azionato e richiamata la disciplina dei buoni oggetto di causa, rinvenibile nel decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 dicembre 2000, ritenne che «Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato il difetto di prova della odierna appellante in ordine alla consegna ai sottoscrittori del [OSCURATO:PERSONA] il cui obbligo di consegna è previsto dall’art 6 del citato d.m. […], da che deducendo il difetto di conoscenza in capo al sottoscrittore della data di scadenza del buono che non risulta indicata negli appositi spazi predisposti nel retro del buono stesso. Incombe, infatti, in capo al soggetto obbligato provare di aver adempiuto al proprio obbligo quando il beneficiario della prestazione ivi dedotta ne contesti l’adempimento. Né, d’altra parte, può ritenersi implicita nella sottoscrizione del buono la certa e chiara conoscenza delle caratteristiche e della scadenza del buono medesimo, oppure l’avvenuta consegna del relativo foglio illustrativo. Analogamente deve ritenersi con riferimento alla pubblicazione del d.m. in questione nella [OSCURATO:PERSONA], poiché adempimento prescritto dalla natura del provvedimento istitutivo e che non elide l’obbligo di consegna del FIA previsto dal decreto medesimo. Peraltro, con il citato d.m. sono state istituite due distinte serie di buoni, con caratteristiche significativamente diverse in punto di scadenza, così nemmeno potendo ritenersi che il sottoscrittore, con l’esame del d.m. istitutivo dei BFP sottoscritti, avrebbe potuto discernere la tipologia di buono sottoscritto, visto che i BFP dedotti in giudizio non contengono nessun elemento identificativo dell’appartenenza all’una o all’altra serie. Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere in capo ai sottoscrittori la pretesa risarcitoria avanzata, non essendosi raggiunta la prova dell’avvenuta consegna del FIA da parte dell’appellante in favore dei sottoscrittori, pur essendo il primo tenuto al detto adempimento per prescrizione normativa, ed avendo tale omissione, in difetto di altri elementi riportati sul buono identificativi almeno della serie di appartenenza, precluso ai sottoscrittori l’individuazione delle caratteristiche del buono e, per l’effetto, la disciplina agli stessi applicabile anche in punto di scadenza così incorrendo nella prescrizione del diritto al rimborso degli stessi. Corretta è, inoltre, la determinazione la determinazione del danno nella misura del valore nominale delbuono al netto degli interessi maturati, poiché pari alla perdita del capitale investito». 2. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], altresìdepositando memori a ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso, per asserita nullità della procura speciale rilasciata in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (recante la data del 31 maggio 2023 ed apposta a margine del ricorso stesso), formulata dai controricorrenti sul seguente duplice assunto: i) «Il ricorso notificato è stato proposto in forza di procura speciale, rilasciata in favore dei predetti Avvocati, in data 31.5.2023 in “Roma” mentre il ricorso proposto reca la data del 3.6.2023 e come luogo di redazione “Catanzaro-Roma”. Lo stesso ricorso risulta poi sottoscritto digitalmente dal solo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; ii) «Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del codice di procedura civile, il limitato potere di certificazione del difensore può essere esercitato solo rispetto alle procure che siano intimamente e necessariamente collegate a uno degli atti elencati in detta norma. Intimo e necessario collegamento che sussiste solo e soltanto se vi è contestualità di tempo e luogo fra la procura e l’atto cui accede, di modo che la certificazione priva di questo collegamento è nulla, con conseguente nullità della procura ed inammissibilità del proposto ricorso». In proposito, è sufficiente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, espressamente disattendendo proprio l’orientamento giurisprudenziale oggi invocato dai controricorrenti a sostegno della loro eccezione, hanno chiarito che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento sia successivo alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e sia antecedente alla notificazione del ricorso stesso (cfr. Cass., SU, n. 2075 del 2024). Esigenze di completezza, inoltre, impongono di rimarcare anche la più recente Cass. n. 12628 del 2025, la quale, nel ribadire l’appena riportato principio delle Sezioni Unite, ha osservato che «È vero, infatti, che è essenziale, affinché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la “collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui la stessa accede e, dunque, non la data, né tantomeno il luogo di conferimento quale requisito di forma contenuto della procura alle liti (S.U., sentenza n. 15177 del 1° giugno 2021). È vero altresì, tuttavia, che “un tale potere certificatorio, conferitoex lege al difensore, non può ritenersi mera declinazione del sistema di cui all'art. 369 cod. proc. civ., comma II, n. 3 e art. 125, comma III cod. proc. civ., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore alla comunicazione del decreto[nella specie, della sentenza. Ndr] impugnato”: ciò che, dunque, rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della “finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso e, perciò, rispettivamente, né prima, né dopo” (Sez.U., 19 novembre 2021, n. 35466; Sez. U. 2075/2024 cit.)». Nessun rilievo, infine, può avere la circostanza che il ricorso «risulta poi sottoscritto digitalmente dal solo [OSCURATO:PERSONA]». Invero, qualora la procura alle liti venga conferita a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, della procura medesima (nella specie, peraltro, nell’epigrafe del ricorso si legge che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è «rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonché alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, cod. civ., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo (cfr. Cass. n. 15174 del 2017). 2. Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al d.m. Tesoro 19.12. 2000 ed agli artt. 1339, 1175, 1176 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi l’assunto del tribunale salentino secondo cui non vi sarebbe stata in atti la prova dell’avvenuta consegna del [OSCURATO:PERSONA]. Erroneamente, dunque, sarebbe stato sancito anche l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai propri obblighi informativi; II) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 18 del d.m. Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si ascrive al menzionato tribunale di avere errato nel ritenere che vi fosse una mancata conoscenza del termine di scadenza dei buoni postali di cui si discute. Infatti, osservando un minimo di diligenza, gli appellati, oggi controricorrenti, avrebbero potuto ottenere, facilmente e direttamente presso l’ufficio postale, le informazioni sul termine di scadenza che avevano dichiarato di non conoscere: termine previsto dall’art. 8 del d.m. del 19 dicembre 2000 e con durata decennale ex art. 2946 cod. civ., a decorrere dalla scadenza della fruttuosità del titolo, su cui i creditori erano stati messi nelle condizioni di avere – o avrebbero dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza –sufficiente contezza; III) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendosi che sarebbe stato onere della controparte fornire la prova di non avere ricevuto il Foglio informativo, trattandosi di fatto costitutivo del proprio diritto exart. 2697 cod. civ.; IV) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Viene censurata l’affermazione del tribunale secondo cui, non essendosi raggiunta la prova della consegna del foglio informativo, va riconosciuto ai sottoscrittori il risarcimento del danno patrimoniale subito. Si assume, infatti, che il corrispondente diritto «è ampiamente prescritto a mente dell’art. 2935 cod. civ.». 3. I primi due descritti motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, pongono all’attenzione di questa Corte la questione concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il [OSCURATO:PERSONA] contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficitinformativo circa le loro caratteristiche. Il tema da affrontare, dunque, giova puntualizzarlo immediatamente, non è quello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni bensì l’invocato diritto al risarcimento del danno per un’asserita responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non aver consegnato il FIA al momento dell’acquisto dei buoni medesimi. In particolare, come emerge dai rispettivi atti introduttivi di questo giudizio di legittimità, la pretesa risarcitoria degliodierni controricorrenti si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al momento della sottoscrizione, da parte loro, dei buoni fruttiferi postali, aveva violato l’obbligo ex lege – previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) – di conse gnar gli il cd. “[OSCURATO:PERSONA]” (FIA), contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei buoni da essi sottoscritti, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla loro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall’art. 8 del citato decreto ministeriale. Da qui, pertanto, la mancanza di una corretta informazione circa le caratteristiche dell’investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA ai sottoscrittori, per cui i contro ricorrenti non avrebbero avuto conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattutto della loro scadenza, e, quindi, sarebbero rimasti ignar i del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del corrispondente capitale e degli interessi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, ha contestato la fondatezza dell’avversa domanda risarcitoria assumendo: a) di avere assolto all’obbligo di consegnare il FIA, che, peraltro, tale non era; b) che gliodiernicontroricorrenti avrebbero potuto conoscere le caratteristiche dei buoni postali sottoscritti mediante l’avviso sulle condizioni praticate disponibile negli [OSCURATO:PERSONA] aperti al pubblico e, comunque, di quelle caratteristiche avrebbero potuto avere contezza mediante i siti internet di [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; c) che l’onere della prova della mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, sarebbe spettata pur sempre ai medesim i controricorrenti. 3.1. Sulla specifica questione oggetto della odierna lite, la giurisprudenza di merito ha offerto finora plurime soluzioni ermeneutiche, tra loro affatto eterogenee, che possono così sintetizzarsi: i) un primo orientamento esclude che il mancato assolvimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori di buoni, rispetto ai quali, poi, venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità –precontrattuale o contrattuale –in capo alla predetta società. A tal riguardo, si sostiene che i decreti ministeriali regolanti l’emissione di ogni specifica serie di buoni postali vengono pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati) e ne dettano la disciplina normativa fondamentale. Ad essi, pertanto, occorre fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a ciascuna serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, pur essendo dovuta dall'intermediario ai sensi dell’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. In tale prospettiva, dunque, il comportamento di questi ultimi, non attivatisi diligentemente per conoscere la “scadenza” dei buoni mediante la consultazione dei decreti ministeriali, che ne regolano le singole serie, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti e la condotta omissiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. circa la consegna del FIA. Si fa ricadere, così, sui risparmiatori l’onere di informarsi circa le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, ivi compresa la loro “scadenza”, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione. ii) secondo un altro orientamento (nel quale si iscrive, evidentemente, la sentenza oggi impugnata), la condotta inadempiente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi a causa della maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della scadenza dei buoni stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario exart. 2946 cod. civ. In siffatta prospettiva, si è ritenuta priva di rilevanza dirimente la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliundel’informazione necessaria. Non sarebbe pertinente, quindi, il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione – se non comporta la sospensione del termine prescrizionale – genera responsabilità per inadempimento. Sicché, per tale indirizzo ermeneutico, la consegna al cliente del FIA costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore, che viene concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare solo tramite detta documentazione, poiché i buoni postali fruttiferi non contengono normalmente l’indicazione della data di “scadenza”, né, tantomeno, quella della prescrizione del diritto in esso lato sensuincorporato; iii) altro orientamento, infine, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., bensì l’impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. Si è affermato, infatti, che, seppure sul sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nelbuono, un siffatto onere è possibile assolvere solo se l’investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere e, a tal fine, risultano funzionali a mettere il sottoscrittore/risparmiatore a conoscenza dell’intera operazione gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche a tutela del “valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, alla luce del provvedimento reso dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 18 ottobre 2022, comunicato il successivo 4 novembre 2022, che ha evidenziato come i buoni postali fruttiferi rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi «più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”», assumendo, quindi, interesse soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto, per cui la relativa disciplina opera un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell’economia pubblica (art. 97, comma 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni. Ne consegue, secondo l’orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei buoni e, segnatamente, sulla loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l’ignoranza del dies a quo a partire dal quale scat ta il decorso della prescrizione è riconducibile all’assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul d.m. ad esso relativo. Una tale circostanza, quindi, non potrebbe ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l’inadempimento) rilevante ai sensi dell’art.2935 cod. civ., non avendo consentito ai sottoscrittori di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità difarlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso. 3.2. Tanto premesso, occorre delineare, anche se brevemente, il quadro normativo di riferimento per la decisione della odierna controversia. Va ricordato, allora, che l’art. 176 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale) prevedeva che i buoni postali fruttiferi potessero essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Successivamente, con il riordino della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si confermò la possibilità per la stessa di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa medesima, l’individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (cfr. art. 2 del menzionato d.lgs., a tenore del quale “Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a], dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari”) ed abrogando espressamente (cfr. art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs.), dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabilivano le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del citato d.P.R. n. 156 del 1973, che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi. Pertanto, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 stabilì: i) all’art. 1, che i buoni fruttiferi postali “emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”; ii) all’art. 2, che “l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuataper “serie” con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”; iii) all’art. 3, che “Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento” (comma 1), e che “I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione” (comma 3); iv) all’art. 6, rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, che, “Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori,la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste italiane s.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformità a quantostabilito nel comma precedente”; v) all’art. 8, rubricato “Prescrizione”, che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta». Va rimarcato, da ultimo, che i buoni postali oggetto di questa controversia sono della serie “AA1” e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi di detta serie “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sestoanno successivo a quello di emissione”. Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni della serie “AA1”, il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni a decorrere dal sestoanno successivo a quello di loro emissione. Nella specie, come si è già anticipato, non è più in discussione l’essere tale termine già maturato, sicché non si controverte sulla intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni de quibus bensì sulla configurabilità, o meno, di un diritto al risarcimento del danno per un’asserita responsabilità da inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna, appunto, del Foglio InformativoAnalitico o FIA) in relazione ai quattro buoni fruttif eri postali, serie AA1, di cui tre dell’importo di € £. 1.000.000 cadauno ed il quarto dell’importo di £. 500.000, sottoscrittiil 27 febbraio 2001 ed in possesso de i Coi e della Norì. Secondo il tribunale, infatti, l’assenza di dati, o comunque di informazioni, su elementi essenziali dei buoni predetti (quali, specificamente, la data di scadenza e, quindi, il dies a quodel termine di decorrenza della prescrizione, nonché la durata di quest’ultimo), dovuta alla mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, di cui l’odierna ricorrente, gravata del relativo onere, non aveva fornito dimostrazione, aveva determinato lo spirare del termine prescrizionale suddetto, con conseguente danno dei medesim i controricorrenti, ormai impossibilitatiad ottenere il rimborso dei menzionati buoni. 3.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero- integrata mediante l’applicazione di previsioni normative ed aventi una durata non trascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta –e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori –al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime. Va rimarcato, poi, che, come recentemente ribadito, affatto condivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss. della motivazione), «[…] Questa Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell’art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall’avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall’art. 1993 c.c.): tant’è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi). […]. Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell’assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all’investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell’emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, “la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Poste italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario”. Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione, questa, per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l’interesse del risparmio del sottoscrittore. È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell’Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024). In punto di prescrizione (Cass. 23006/2023), si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il"dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)». In modo ancora più specifico, poi, la più recente Cass. 8 aprile 2025, n. 9202, ha opinato, tra l’altro, che (cfr. pag. 8-9) «la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 cod. civ. (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 3963 del 2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al d.P.R. n. 156/1973, al d.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrareab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l’applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all’imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l’effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dei decreti emessi in materia». Conseguentemente, ha concluso nel senso che «deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi» (conclusioni affatto analoghe si rinvengono nella successiva Cass. n. 21905 del 2025). 3.4. Occorre considerare, poi, che, come si è già detto, la pretesa risarcitoria degliodierni controricorrenti si è fondata sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, avrebbe violato l’obbligo ex lege– previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) – di consegnare loro il cd. “[OSCURATO:PERSONA]” (FIA), contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei buoni da essisottoscritti, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l’individuazione del dies a quodella prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall’art. 8 del citato decreto ministeriale. Muovendo da questo rilievo, dunque, è palese che la pretesa omessa informazione lamentata daicontroricorrenti suddetti riguardava, soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non consegnando ad essi il FIA, gli avrebbe impedito di conoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoni da loro acquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito di individuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso di quei buoni. Circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione del rimborso dei buoni di cui si discute (negato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proprio a motivo della maturazione del relativo termine prescrizionale), tuttavia, rileva il Collegio che già dalla disciplina recata dal d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affatto agevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi sarebbeiniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie. Basta considerare, in proposito, il suo art. 8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – “ AA1 ” (proprio quelli, dunque, acquistati dai Coi e dalla Norì) – , prevedeva che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”. Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concreta fattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolare dall’art. 2946 (“Prescrizione ordinaria”), a tenore del quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, altresì ribadendosi che, come si è già riferito, l’art. 8 del d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, rubricato “Prescrizione”, aveva sancito che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di una corretta informazione, lamentata daicontroricorrenti ed imputata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per effetto della mancata consegna del FIA al momento dell’acquisto, da parte loro, dei buoni postali serie “AA1” suddetti, aveva riguardato profili stabiliti direttamente dal d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo di quella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione del diritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l’entità del termine prescrizionale di cui al citato suo art. 2946). Proprio muovendo da questa considerazione, allora, deve osservarsi, in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e, dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (in particolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono state portate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante la pubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA]. È vero che una simile conclusione è stata raggiunta dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento a modifiche sopravvenute del tasso di interesse applicabile a determinati buoni, ma è innegabile che tale principio deve ritenersi ancor più rilevante in un caso, come quello di specie, dove non vi è stata alcuna modifica sopravvenuta della disciplina dei buoni, dovendosi ritenere, dunque, come conosciuta dal risparmiatore la normativa del buono sottoscritto. Nemmeno rileva, poi, che le fattispecie decise con le già citate pronunce rese da Cass. n. 33631 del 2024 e da Cass.nn. 9202 e 21905 del 2025 hanno riguardato buoni postali fruttiferi disciplinati da d.m. anteriori a quello del 19 dicembre 2000, e ciò perché l’integrazione ab externodel rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed i risparmiatori opera in base all’art. 1339 cod. civ., con la conseguente applicazione dei d.m. di volta in volta utilizzabili. Ecco, allora, che, sotto il vigore del d.m. 19 dicembre 2000 (ma la conclusione si rivela affatto analoga anche successivamente all’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, –qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis – il cui art. 6, rubricato “ Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi”, ha stabilito ai commi 2 e 3, che, laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre, laddove il buono è dematerializzato, i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito; al comma 1, che l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali; al comma 4, infine, che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella [OSCURATO:PERSONA], nel suo sito webed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale), la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determinava il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti, in ordine ad un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi –tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale 19 dicembre 2000 –solo sul piano dell’esecuzione del contratto. Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nel d.m. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis, come si è già detto), in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo stato sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale. La sottoscrizione del buono, pertanto, postula che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro regolante l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]. Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la durata del titolo non facesse parte dell’accordo negoziale intervenuto tra la parte che aveva sottoscritto il buono e l’emittente e che, per tale ragione, la prima non fosse a conoscenza di tale elemento. Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è –o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere –a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi, altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria – composta da fatto, evento e nesso causale tra essi –, come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa. Ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere – se tali da includere, o non, anche la durata del titolo, –atteso che il d.m. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto. Argomentazioni del tutto analoghe valgono, poi, anche per la individuazione del termine di prescrizione, quest’ultimo reperibile, quanto alla sua concreta entità, nell’art. 2946 cod. civ., vale a dire in un una disposizione di indubbio carattere legislativo (ricordandosi che ignorantia legis neminem excusat). Da tanto è derivato, in capo ai titolari dei buoni, un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nei buoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod. civ.), verificandone l’esatta scadenza ed il dies a quodel termine di prescrizione, nonché la durata di quest’ultimo, entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi; informazioni, tra l’altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l’emissione della specifica serie dei [OSCURATO:PERSONA], pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile. I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, come è intuitivo, certamente non avrebbe potuto contenere, sugli specifici profili suddetti, previsioni difformi da quelle previste dai menzionati decreti ministeriali o dal codice civile. Alteris verbis, il nucleo essenziale sul quale si è formato (e si forma tuttora) il consenso all’acquisto non può che coincidere con il provvedimento amministrativo istitutivo, dal quale discendono, poi, le diverse forme di mera pubblicità e divulgazione curate dagli attori coinvolti (emittente e collocatore) nella gestione complessiva del rapporto. Questo aspetto, giova ribadirlo, è dirimente. Infatti, poiché i medesimi decreti ministeriali, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, sono pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], sussiste una presunzione assoluta di conoscenza deglistessi in capo ai risparmiatori che potevano (e possono) agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa [OSCURATO:PERSONA], per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stregua di tutte le suesposte considerazioni, dunque, i buoni oggetto di causa devono ritenersi prescritti e, quindi, non più rimborsabili per causa imputabile aisoli odiern i controricorrenti, i quali non hanno esercitato il diritto al loro rimborso nei successivi dieci anni dalla data di scadenza, né minimamente si sono attivatinel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari si estinguesse per intervenuta prescrizione (come prevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.5. A tanto deve aggiungersi che, pure volendosi prescindere dal rilievo, peraltro assai significativo, che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di farvalere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass.n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l’incertezza circa le modalità di esercizio di quest’ultimo. Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. In altri termini, è noto che la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive. Invero, dalla disciplina della prescrizione, facendo riferimento, in particolare, alla norma sulla sua interruzione di cui all'art. 2943 cod. civ., così come intesa nel diritto vivente, emerge che per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 cod. civ.), non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio. Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio –o inerzia – non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano a questo fatto. Conferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l'inerzia si desume a contrariodalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. In definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficiente, appunto, il mancato esercizio del diritto, cioè la mera inerzia, non richiedendosi che essa assuma agli occhi dialtri soggetti il significato di un comportamento concludente. Muovendo da tale assunto, è ragionevole farne derivare che il legislatore considera la posizione del creditore, rispetto al decorso del tempo, solo in termini di onere. Rispetto all’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamento rileva è l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, se del caso, l’informazioneche colposamente il debitore non gli ha fornito. Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente,della individuazione del dies a quo del terme di prescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare la [OSCURATO:PERSONA] per verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi, l’exordium praescriptionis, l’entità del cui termine qui applicabile, giova ribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (art. 2946). Del resto, appare significativo, a livello sistematico, che il legislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (art. 2941, n. 8, cod. civ.), come elemento idoneo a determinare la sospensione della prescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato al comportamento colposo del medesimo debitore, sicché nemmeno è possibile recuperarlo come causa dell’ostacolo di fatto all’esercizio di un diritto, medio tempore estintosi per prescrizione, fondando proprio su di esso –come concretamente hanno inteso fare le odierne controricorrenti – una pretesa risarcitoria invece inconfigurabile. 3.6. All’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglio informativo non osta il provvedimento dell’A.G.C.M. adottato nell’adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio con sentenza dell’1 settembre 2025, n. 15916, il quale ha accertato che detta società aveva posto in essere le seguenti pratiche commerciali scorrette: A) in fase di collocamento dei buoni, aveva omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o aveva fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva;B) con riferimento ai buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, aveva omesso di informare i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivantiin caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri buoni. In proposito, infatti, va osservato, in primo luogo, che il menzionato provvedimento dell’Autorità non risulta essere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all’assenza di una specifica disposizione relativa agli effetti dell’accertamento dell’Autorità garante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza della competenza di tale giudice sull’applicazione della disposizioni normative in materia contrattuale e degli eventuali rimedi prevista dagli artt. 19, comma 2, e 27, commi 15 e 15-bis, Cod. cons. (cfr., sia pure con riferimento all’accertamento della vessatorietà di una clausola contrattuale compiuto dall’Autorità, Cass. 22 gennaio 2025, n. 1580). Inoltre, l’accertamento dell’Autorità ha investito la condotta complessiva osservata dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prima e dopo la conclusione del contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancata consegna del foglio informativo, in quanto i fatti oggetto del suo esame riguardavano buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, non sussisteva più l’obbligo di consegna di tale documento. Ciò che la Autorità ha rilevato è stata “la ambiguità ed omissioni che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dei BPF”, nonché “l’[omessa] adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso”, evidenziando che i professionisti sono tenuti non solo al rispetto della disciplina di settore, ma anche di modelli di comportamento desumibili dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal codice del consumo. Si tratta, all’evidenza, di fatti la cui allegazione in questo giudizio ad opera della originaria parte attrice non è menzionata nella sentenza impugnata, né è dedotta nel ricorso. Va osservato, poi, che il divieto di pratiche commerciale scorrette è espressione di una regolazione orientata in senso macroeconomico, volta a conformare la condotta del professionista al mercato a vantaggio della generalità dei suoi attori, ed il relativo accertamento da parte dell’Autorità è compiuto con riferimento al parametro del consumatore medio. Il divieto risponde all’esigenza di tutelare l’interesse diffuso sui consumatori destinatari della pratica commerciale scorretta, senza che rilevino i singoli che ne fanno parte. L’accertata lesività della condotta del professionista a cagionare un danno si pone, dunque, a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento ad un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità richiede che, con riferimentoal singolo rapporto commerciale, tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile. Pertanto, dovrà verificarsi sia l’esistenza di un nesso tra tale pratica commerciale scorretta ed il danno lamentato dal singolo consumatore, da valutarsi alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso e, dunque, anche delle informazioni di cui il consumatore medesimo è a conoscenza o è tenuto a conoscere, sia la risarcibilità danno lamentato, che non può riconoscersi, come osservato in precedenza, laddove tale danno consiste nella perdita del diritto di credito per prescrizione conseguente ad una condotta non dolosa del debitore. 3.7. La sentenza del Tribunale di Lecce oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con la conclusione fin qui argomentata, sicché, previo assorbimento degli altri motivi (terzo e quarto), l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere accolto limitatamente ai primi due essi. Pertanto, la sentenza suddetta va cassata, contestualmente ribadendosi i seguentiprincipi di diritto (già enunciati da Cass. n. 3686 del 2026, che ha deciso il ricorso n. 12321 del 2024, discusso nella pubblica udienza tenutasi lo stesso giorno dell’odierna adunanza camerale): ««L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto». «In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto». Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda di risarcimento del danno formulata daAntonio Coi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momento dell’acquisto dei buoni postali fruttiferi. 3.8. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono esse