CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 78 N. 8479/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli art. 341-bis e 336 cod. pen.); Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, con i quali si lamenta vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità perché generici, posto che non si misura realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo: si veda pag. 3-5 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità e pag. 6 quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche là dove il giudice ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.MANGE.LLEr" Penale Sezione vi' 7 - AGO 2026 2