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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 gennaio 2002

Cassazione n. 32179/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/2002 COST-fq avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 05/02/2025, la Corte di appello di Catanzaro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma primo, D.L. n. 4 del 2019, per aver ottenuto indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza pur non essendo in possesso del requisito della stabile residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due (avendo riguardo al momento della presentazione della domanda effettuata in data 26/01/2021), continuativi, percependo indebitamente la somma complessiva di euro 387,99. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato formulando quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, rappresentando che la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il requisito della stabile residenza in Italia sia in contrasto con la Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea.

Pertanto, l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, essendo una norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione Europea, deve essere disapplicata. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia la già intervenuta abolizione dell'istituto del reddito di cittadinanza e delle sanzioni penali previste, con effetto differito dal 1 gennaio 2024 ai sensi della legge di bilancio del 2023.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Evidenzia di essere di nazionalità straniera/ sfornito di competenze linguistiche della lingua italiana, di essersi limitato a compilare un modulo prestampato avvalendosi , di un intermediario, abilitato, il quale lo assicurava di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, e di essere stato censito fiscalmente in Italia in data 21/06/2016 e che quindi alla data di presentazione della richiesta effettuata il 26/01/2021 riteneva di essere in possesso dei requisiti richiesti. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso lamenta l'omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotte, con conseguente mancato passaggio in giudicato della sentenza e sospensione dei termini di impugnazione da parte dell'imputato fino a quando questi non abbia preso conoscenza dell'atto in una lingua a lui accessibile.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' preliminare ed assorbente l'ultimo motivo di ricorso, inerente all'omessa traduzione della sentenza impugnata nella lingua nota all'imputato.

Si premette che Sez.

U, del 29/05/2025, N.M., ha dato risposta positiva al quesito se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti la nullità generale a regime intermedio della "sentenza-documento", con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa.

Orbene, dall'esame degli atti processuali emerge che l'imputato ha una scarsa conoscenza della lingua italiana e che tutti gli atti relativi al giudizio di primo grado, compreso la sentenza, sono stati tradotti in lingua a lui nota.

Risulta altresì che la sentenza d'appello impugnata è stata redatta solo in lingua italiana e che non è stata disposta la traduzione in lingua nota all'imputato.

Ne segue che si è determinata una nullità generale a regime intermedio della sentenza documento per mancata traduzione in lingua nota all'imputato.

Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

2. Pertanto, si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento per mancata traduzione nella lingua e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per la traduzione.

PQM Annulla la sentenza-documento impugnata per omessa traduzione della stessa in lingua nota all'imputato e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per la traduzione Così deciso all'udienza del 09/07/2025 Il on

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/2002 COST-fq avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 05/02/2025, la Corte di appello di Catanzaro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma primo, D.L. n. 4 del 2019, per aver ottenuto indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza pur non essendo in possesso del requisito della stabile residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due (avendo riguardo al momento della presentazione della domanda effettuata in data 26/01/2021), continuativi, percependo indebitamente la somma complessiva di euro 387,99. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato formulando quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, rappresentando che la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il requisito della stabile residenza in Italia sia in contrasto con la Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea. Pertanto, l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, essendo una norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione Europea, deve essere disapplicata. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia la già intervenuta abolizione dell'istituto del reddito di cittadinanza e delle sanzioni penali previste, con effetto differito dal 1 gennaio 2024 ai sensi della legge di bilancio del 2023. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Evidenzia di essere di nazionalità straniera/ sfornito di competenze linguistiche della lingua italiana, di essersi limitato a compilare un modulo prestampato avvalendosi , di un intermediario, abilitato, il quale lo assicurava di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, e di essere stato censito fiscalmente in Italia in data 21/06/2016 e che quindi alla data di presentazione della richiesta effettuata il 26/01/2021 riteneva di essere in possesso dei requisiti richiesti. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso lamenta l'omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotte, con conseguente mancato passaggio in giudicato della sentenza e sospensione dei termini di impugnazione da parte dell'imputato fino a quando questi non abbia preso conoscenza dell'atto in una lingua a lui accessibile. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' preliminare ed assorbente l'ultimo motivo di ricorso, inerente all'omessa traduzione della sentenza impugnata nella lingua nota all'imputato. Si premette che Sez. U, del 29/05/2025, N.M., ha dato risposta positiva al quesito se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti la nullità generale a regime intermedio della "sentenza-documento", con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa. Orbene, dall'esame degli atti processuali emerge che l'imputato ha una scarsa conoscenza della lingua italiana e che tutti gli atti relativi al giudizio di primo grado, compreso la sentenza, sono stati tradotti in lingua a lui nota. Risulta altresì che la sentenza d'appello impugnata è stata redatta solo in lingua italiana e che non è stata disposta la traduzione in lingua nota all'imputato. Ne segue che si è determinata una nullità generale a regime intermedio della sentenza documento per mancata traduzione in lingua nota all'imputato. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 2. Pertanto, si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento per mancata traduzione nella lingua e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per la traduzione. PQM Annulla la sentenza-documento impugnata per omessa traduzione della stessa in lingua nota all'imputato e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per la traduzione Così deciso all'udienza del 09/07/2025 Il on
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