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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29438/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA], con rito abbreviato, veniva condannato alla pena di tre mesi di arresto per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, accertate il 5 ottobre 2015.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2011, accertata nel 2015, era già prescritta alla data della sentenza di appello.

Le ragioni di impugnazione sono state ribadite in una memoria trasmessa digitalmente.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al contenuto del dedotto motivo di censura, che era stato illustrato anche nelle rqu f conclusioni del giudizio di appello, si rileva ndatezza dell'impugnazione, in quanto la contravvenzione - considerati i periodi di sospensione del corso della prescrizione, per astensione dalle udienze del difensore e per emergenza sanitaria - si è estinta al più tardi nel maggio 2021.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione.

Invero: «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 9 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA], con rito abbreviato, veniva condannato alla pena di tre mesi di arresto per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, accertate il 5 ottobre 2015. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2011, accertata nel 2015, era già prescritta alla data della sentenza di appello. Le ragioni di impugnazione sono state ribadite in una memoria trasmessa digitalmente. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al contenuto del dedotto motivo di censura, che era stato illustrato anche nelle rqu f conclusioni del giudizio di appello, si rileva ndatezza dell'impugnazione, in quanto la contravvenzione - considerati i periodi di sospensione del corso della prescrizione, per astensione dalle udienze del difensore e per emergenza sanitaria - si è estinta al più tardi nel maggio 2021. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione. Invero: «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris