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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04883/2022

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seguente ORDINANZA LLA - L sul ricorso 24829-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VL\ [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2543/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA].X3IONALE del LAZIO, depositata il 18/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

In fatto e in diritto L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTR Lazio che, in accoglimento dell'appello del contribuente, ha riformato la sentenza della CTP di Frosinone che aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio per il recupero a tassazione di maggiori imposte per l'anno 2007 a seguito di controlli finanziari nei confronti del Valente e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui quest'ultimo era socio.

In particolare, la CTR ha ritenuto che l'atto impositivo fosse stato notificato al contribuente iscritto all'AIRE in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata -2008-.

L'intimato si è costituito con controricorso.

La causa va rimessa a nuovo ruolo in attesa della definizione di questione omologa, rimessa in atto all'esame delle S.U.(Cass.n.15545/2021) PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso il 4.11.2021 in Roma.

Il IPresidehte [OSCURATO:PERSONA]" Mi 15 FEB 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ernia) L CANCEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA LLA - L sul ricorso 24829-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VL\ [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2543/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA].X3IONALE del LAZIO, depositata il 18/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTR Lazio che, in accoglimento dell'appello del contribuente, ha riformato la sentenza della CTP di Frosinone che aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio per il recupero a tassazione di maggiori imposte per l'anno 2007 a seguito di controlli finanziari nei confronti del Valente e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui quest'ultimo era socio. In particolare, la CTR ha ritenuto che l'atto impositivo fosse stato notificato al contribuente iscritto all'AIRE in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata -2008-. L'intimato si è costituito con controricorso. La causa va rimessa a nuovo ruolo in attesa della definizione di questione omologa, rimessa in atto all'esame delle S.U.(Cass.n.15545/2021) PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso il 4.11.2021 in Roma. Il IPresidehte [OSCURATO:PERSONA]" Mi 15 FEB 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ernia) L CANCEL
Sentenza Cassazione n. 04883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris