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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 26932/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8138/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 455, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in PALERMO, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2088/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la controricorrente ha depositato in atti l’accettazione alla predetta rinuncia;ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine al le spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8138/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 455, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in PALERMO, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2088/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la controricorrente ha depositato in atti l’accettazione alla predetta rinuncia;ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine al le spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il
Decreto Cassazione n. 26932/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris