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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35809/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica fatta pervenire dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANTONIO nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione resa in data 24 giugno 2021, con la quale il Tribunale di quella città, in composizione monocratica, aveva condannato, con rito abbreviato, Felice FERRIGNO alla pena di dieci mesi arresto, condizionalmente sospesa, per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all'art. 4

I. n. 110/75 (porto abusivo di un manganello telescopico) e all'art. 699 cod. pen. (porto abusivo di un coltello a scatto).

Respingeva la Corte di merito i motivi di gravame, circoscritti alla negata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, escludeva la prima, in sintonia con il primo giudice, in considerazione della qualità e del numero delle armi portate illegalmente in luogo pubblico, della non estemporaneità della condotta, del contesto notturno della stessa e del precedente per furto a carico dell'imputato.

Confermava il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi capaci di giustificarne il riconoscimento.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il difensore del ricorrente contesta, in primo luogo, che, attraverso il mero richiamo alla sentenza di primo grado, la Corte di appello possa aver assolto all'obbligo di motivazione imposto dal codice di rito, né che possa aver integrato, in questi termini, la c.d. motivazione per relationem.

Quanto alla invocata causa di non punibilità, la difesa lamenta che la Corte territoriale non abbia in alcun modo tenuto conto delle circostanze dedotte con i motivi di gravame e, più in generale, della inesistenza di cause ostative al riconoscimento del beneficio.

Non una parola sarebbe stata spesa sulle modalità della condotta e sulla entità del danno o del pericolo arrecato, sulla intensità del dolo e sulla non abitualità del comportamento.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti.

Alcuna motivazione effettiva era posta alla base del diniego e la Corte di merito aveva lasciato oscure le ragioni per cui si fosse uniformata al parametro valutativo utilizzato dal primo giudice.

3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA]ANTONIO, nell'interesse del ricorrente, ha trasmesso a mezzo PEC "note di trattazione scritta" in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è stato operato dalla Corte di appello, nella parte iniziale della motivazione, con esclusivo riferimento alla ricostruzione dei fatti che avevano condotto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, per la semplice ragione che la difesa non aveva dedotto, con i motivi di impugnazione, il tema della responsabilità, sicché non avrebbe avuto alcun senso indugiare, con un superfluo sforzo argomentativo, su questioni non devolute dalla difesa stessa.

Manifestamente infondata, pertanto, oltre che generica, è la prima censura formulata con il primo motivo.

3. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in relazione al rilievo critico circa la carenza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'applicazione della causa ali non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

La Corte distrettuale, invero, non si è affatto sottratta - come opinato dalla difesa - all'obbligo motivazionale, ma, in sintonia con il primo giudice, ha correttamente considerato ostativi all'applicazione della causa di esclusione della punibilità la qualità ed il numero delle armi bianche portate in luogo pubblico, le circostanze dell'azione - consumata di notte, nel parcheggio di un supermercato - e l'essere l'imputato gravato da altro precedente per delitto contro il patrimonio.

A prescindere dall'inappropriato riferimento a quest'ultimo elemento, non valutabile in funzione del beneficio richiesto poiché non "della stessa indole" dei reati giudicandi, il ragionamento sviluppato dalla Corte salernitana non presta il fianco a critiche in punto di logicità della motivazione, conformandosi, invero, al principio consolidato, per cui «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647).

Va, inoltre, ricordato che, a proposito della nozione di "abitualità' con riferimento a reati della stessa indole, Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv, 266559, ha puntualizzato che «La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui».Il caso sottoposto all'odierno vaglio, concernente, appunto, due ipotesi - seppure previste da due norme diverse - di porto abusivo di arma in luogo pubblico, anche sotto il profilo ora evidenziato è stato esattamente ritenuto ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.

Venendo al terzo motivo di ricorso, è opportuno rammentare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (tra le più recenti, Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489).

Del tutto in linea con il richiamato insegnamento si presenta la motivazione adottata dalla Corte di appello sul punto, dovendosi, peraltro, evidenziare che la suddetta Corte, oltre all'assenza di elementi positivi atti a giustificare un'attenuazione della pena, ha correttamente considerato anche la precedente condanna irrevocabile per furto subìta dall'imputato.

Manifestamente infondata si rivela, pertanto, la censura difensiva sulla pretesa "oscurità" delle ragioni che avrebbero guidato la decisione impugnata in direzione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

5. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica fatta pervenire dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANTONIO nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione resa in data 24 giugno 2021, con la quale il Tribunale di quella città, in composizione monocratica, aveva condannato, con rito abbreviato, Felice FERRIGNO alla pena di dieci mesi arresto, condizionalmente sospesa, per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (porto abusivo di un manganello telescopico) e all'art. 699 cod. pen. (porto abusivo di un coltello a scatto). Respingeva la Corte di merito i motivi di gravame, circoscritti alla negata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, escludeva la prima, in sintonia con il primo giudice, in considerazione della qualità e del numero delle armi portate illegalmente in luogo pubblico, della non estemporaneità della condotta, del contesto notturno della stessa e del precedente per furto a carico dell'imputato. Confermava il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi capaci di giustificarne il riconoscimento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il difensore del ricorrente contesta, in primo luogo, che, attraverso il mero richiamo alla sentenza di primo grado, la Corte di appello possa aver assolto all'obbligo di motivazione imposto dal codice di rito, né che possa aver integrato, in questi termini, la c.d. motivazione per relationem. Quanto alla invocata causa di non punibilità, la difesa lamenta che la Corte territoriale non abbia in alcun modo tenuto conto delle circostanze dedotte con i motivi di gravame e, più in generale, della inesistenza di cause ostative al riconoscimento del beneficio. Non una parola sarebbe stata spesa sulle modalità della condotta e sulla entità del danno o del pericolo arrecato, sulla intensità del dolo e sulla non abitualità del comportamento. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti. Alcuna motivazione effettiva era posta alla base del diniego e la Corte di merito aveva lasciato oscure le ragioni per cui si fosse uniformata al parametro valutativo utilizzato dal primo giudice. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA]ANTONIO, nell'interesse del ricorrente, ha trasmesso a mezzo PEC "note di trattazione scritta" in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è stato operato dalla Corte di appello, nella parte iniziale della motivazione, con esclusivo riferimento alla ricostruzione dei fatti che avevano condotto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, per la semplice ragione che la difesa non aveva dedotto, con i motivi di impugnazione, il tema della responsabilità, sicché non avrebbe avuto alcun senso indugiare, con un superfluo sforzo argomentativo, su questioni non devolute dalla difesa stessa. Manifestamente infondata, pertanto, oltre che generica, è la prima censura formulata con il primo motivo. 3. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in relazione al rilievo critico circa la carenza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'applicazione della causa ali non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La Corte distrettuale, invero, non si è affatto sottratta - come opinato dalla difesa - all'obbligo motivazionale, ma, in sintonia con il primo giudice, ha correttamente considerato ostativi all'applicazione della causa di esclusione della punibilità la qualità ed il numero delle armi bianche portate in luogo pubblico, le circostanze dell'azione - consumata di notte, nel parcheggio di un supermercato - e l'essere l'imputato gravato da altro precedente per delitto contro il patrimonio. A prescindere dall'inappropriato riferimento a quest'ultimo elemento, non valutabile in funzione del beneficio richiesto poiché non "della stessa indole" dei reati giudicandi, il ragionamento sviluppato dalla Corte salernitana non presta il fianco a critiche in punto di logicità della motivazione, conformandosi, invero, al principio consolidato, per cui «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647). Va, inoltre, ricordato che, a proposito della nozione di "abitualità' con riferimento a reati della stessa indole, Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv, 266559, ha puntualizzato che «La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui».Il caso sottoposto all'odierno vaglio, concernente, appunto, due ipotesi - seppure previste da due norme diverse - di porto abusivo di arma in luogo pubblico, anche sotto il profilo ora evidenziato è stato esattamente ritenuto ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4. Venendo al terzo motivo di ricorso, è opportuno rammentare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (tra le più recenti, Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489). Del tutto in linea con il richiamato insegnamento si presenta la motivazione adottata dalla Corte di appello sul punto, dovendosi, peraltro, evidenziare che la suddetta Corte, oltre all'assenza di elementi positivi atti a giustificare un'attenuazione della pena, ha correttamente considerato anche la precedente condanna irrevocabile per furto subìta dall'imputato. Manifestamente infondata si rivela, pertanto, la censura difensiva sulla pretesa "oscurità" delle ragioni che avrebbero guidato la decisione impugnata in direzione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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