Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 700/2008
ECLI:EU:C:2008:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005CO0104(01)_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C‑104/05 P-DEP,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’art. 74 del regolamento di procedura, presentata il 2 marzo 2007,
[OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Firenze, rappresentata dagli avv.ti P.L. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto e E. Gavuzzi,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], SA , con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall’avv. J.L. [OSCURATO:PERSONA], abogado,
convenuta,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA] e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Con un ricorso proposto il 28 febbraio 2005, la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto, ai sensi degli artt. 225 CE e 56 dello Statuto della Corte di giustizia, l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2004, causa T‑8/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) (Racc. pag. II–4297), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso da essa proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]) 3 ottobre 2002 (procedimenti riuniti R 700/2000-4 e R 746/2000-4), relativa all’opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali [OSCURATO:PERSONA] contro la registrazione del marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario.
2. Con ordinanza 28 settembre 2006, causa C‑104/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare l’80% delle spese della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] a sopportarne il 20%.
3. Non essendo stato raggiunto alcun accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in merito all’importo delle spese ripetibili, quest’ultima ha proposto, a norma dell’art. 74 del regolamento di procedura, la presente domanda.
Argomenti delle parti
4. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di fissare l’importo delle spese ripetibili a EUR 25 873,70, oltre agli interessi a far data dal 3 novembre 2006. Questo importo sarebbe composto di:
– EUR 20 330 per onorari d’avvocato (EUR 8 130 per studio della controversia, EUR 4 070 per consultazioni con la cliente, EUR 8 130 per redazione del controricorso);
– EUR 1 929 per diritti;
– EUR 2 782,40 per spese generali del 12,5%;
– EUR 325 per spese imponibili, e
– EUR 507,30, ovvero il 2% a titolo della [OSCURATO:PERSONA].
5. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tali importi sono conformi al decreto del Ministro della Giustizia della Repubblica italiana 8 aprile 2004, n. 127, recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali. Essa allega inoltre alla sua domanda una nota dettagliata delle voci di spesa corrispondenti ai «diritti» e alle «spese imponibili».
6. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la domanda include voci che non possono essere considerate come spese ripetibili poiché non corrispondono a spese indispensabili ai fini del ricorso. Si dovrebbero, in particolare, escludere tutte le voci riguardanti i «diritti» e le «spese imponibili» che non consistano nelle spese di soggiorno e di viaggio. Il controllo degli onorari d’avvocato richiesti rivelerebbe inoltre voci indebite come «studio della controversia» e «consultazioni con la cliente».
7. Peraltro, numerose voci non sarebbero giustificate in quanto riguarderebbero unicamente il sistema giurisdizionale italiano. Si tratterebbe, in particolare, delle voci «spese generali 12,5%», «spese imponibili» e «[OSCURATO:PERSONA] 2%».
8. Infine, certi importi richiesti risulterebbero eccessivi, anche se le voci corrispondenti sono ricevibili. Il procedimento all’origine dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, non avrebbe avuto un valore quantitativo determinato, poiché si trattava solo di un’opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario per prodotti rientranti in due classi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
Giudizio della Corte
9. Ai sensi dell’art. 73, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato».
10. Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve liberamente valutare i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver cagionato agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite (v., in particolare, ordinanze 30 novembre 1994, causa C‑294/90 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. I‑5423, punto 13, e 17 febbraio 2004, causa C‑321/99 P-DEP, DAI/ARAP e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 16).
11. L’ammontare delle spese ripetibili dev’essere determinato in base a tali criteri. Per contro, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è tenuta a prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati (v. ordinanze 26 novembre 1985, causa 318/82, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. 3727, punto 2, e 4 febbraio 2004, causa C‑77/99 DEP, Commissione/Oder-[OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I‑1267, punto 19).
12. In primo luogo, per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, va ricordato che la controversia dinanzi alla Corte era un’impugnazione. Un tale procedimento è, per sua stessa natura, limitato alle questioni di diritto.
13. A tal proposito, si deve necessariamente rilevare che, nel caso di specie, la maggior parte dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati manifestamente irricevibili in quanto riguardavano la valutazione dei fatti da parte del Tribunale o non erano stati sottoposti alla valutazione di quest’ultimo.
14. La sola censura, che non è stata respinta per i suddetti motivi e che riguardava questioni di diritto, verteva sul fatto che il Tribunale ha esaminato la complementarietà tra i prodotti di cui trattasi prendendo in considerazione un criterio erroneo. Tuttavia, tale censura è stata respinta in quanto inoperante.
15. In secondo luogo, da quanto precede emerge che la causa rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto comunitario.
16. In terzo luogo, è vero che la causa presentava sicuramente un interesse economico per la [OSCURATO:SOCIETA], poiché l’eventuale annullamento della citata sentenza del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]), poteva portare all’annullamento della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 ottobre 2002 e, di conseguenza, al diniego di registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha sottoposto alla Corte alcun elemento che indichi che detto interesse economico presentava un carattere eccezionale.
17. In ultimo luogo, dalle considerazioni di cui ai punti 13‑15 della presente ordinanza si evince che l’accertamento della posizione della [OSCURATO:SOCIETA] non ha richiesto né un’analisi approfondita né un lavoro di notevole ampiezza, e ciò tanto più che la controversia era già stata oggetto di un esame richiesto della [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale e dinanzi agli organi dell’[OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, nel suo controricorso, lungo sette pagine, la [OSCURATO:SOCIETA] si è sostanzialmente limitata ad evocare l’irricevibilità dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e a reiterare gli argomenti già avanzati nei precedenti procedimenti. Inoltre, la sua controreplica verteva su un unico punto di diritto e i suoi avvocati non hanno presentato osservazioni orali supplementari, in quanto non è stata tenuta alcuna udienza.
18. D’altro canto, si deve osservare che la [OSCURATO:SOCIETA] era rappresentata da quattro avvocati. [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, è ripetibile il compenso di un solo avvocato, a meno che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, l’intervento di più avvocati si riveli indispensabile (v. ordinanza 6 gennaio 2004, causa C‑104/89 DEP, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Così non risulta essere nella fattispecie, tenuto conto dell’oggetto e della natura dell’impugnazione.
19. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che gli onorari e le spese legali, pari a EUR 25 873,70, menzionati dalla [OSCURATO:SOCIETA], superano ampiamente gli importi obiettivamente indispensabili per garantire la difesa degli interessi di tale società in sede di impugnazione.
20. Ciò posto, e sulla scorta dei criteri enunciati al punto 10 della presente ordinanza, risulta appropriato fissare a EUR 7 000 l’importo degli onorari e delle spese legali ripetibili.
21. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a sopportare l’80% delle spese della [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima è legittimata a chiedere di rimborsarle la somma di EUR 5 600.
22. Per quanto riguarda la domanda volta alla concessione degli interessi, risulta da una giurisprudenza costante che una domanda di concessione di interessi moratori a decorrere da una data precedente l’ordinanza che fissa l’importo delle spese deve essere respinta. Infatti, il titolo per il diritto al rimborso delle spese è costituito dall’ordinanza che le fissa (ordinanza Mulder e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 86 e la giurisprudenza ivi citata).
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] SA deve rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA] è fissato a EUR 5 600.