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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 21391/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non lasciare l'abitazione dopo le ore 19,00, è stato sorpreso in strada alle ore 22,13; che, con i due motivi di ricorso per cassazione, Cimei reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, il ricorrente si pone, infatti, in un'ottica di sterile confutazione, riproponendo la tesi dell'assenza di offensività della condotta in contestazione, che egli ha commesso allontanandosi dall'abitazione ed intrattenendosi, alla distanza di circa quindici metri, con alcuni amici, ciò che, sostiene, non avrebbe frustrato le esigenze di controllo cui la prescrizione violata è sottesa, ed eccependo la carenza dell'elemento soggettivo del reato oggetto di addebito; che ineccepibile si palesa, al riguardo, la decisione impugnata, che fa leva, da un canto, sull'obiettivo e palese vulnus arrecato alle finalità che l'obbligo di permanenza in casa mira a soddisfare — che consegue all'essere Cimei stato colto in un'area che, diversamente da quanto dedotto, non costituisce pertinenza della propria abitazione — mentre, per quanto concerne l'eccepita carenza di dolo, è sufficiente richiamare il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale» (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262; Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente D itle ppiccio he,laMtg, A •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non lasciare l'abitazione dopo le ore 19,00, è stato sorpreso in strada alle ore 22,13; che, con i due motivi di ricorso per cassazione, Cimei reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, il ricorrente si pone, infatti, in un'ottica di sterile confutazione, riproponendo la tesi dell'assenza di offensività della condotta in contestazione, che egli ha commesso allontanandosi dall'abitazione ed intrattenendosi, alla distanza di circa quindici metri, con alcuni amici, ciò che, sostiene, non avrebbe frustrato le esigenze di controllo cui la prescrizione violata è sottesa, ed eccependo la carenza dell'elemento soggettivo del reato oggetto di addebito; che ineccepibile si palesa, al riguardo, la decisione impugnata, che fa leva, da un canto, sull'obiettivo e palese vulnus arrecato alle finalità che l'obbligo di permanenza in casa mira a soddisfare — che consegue all'essere Cimei stato colto in un'area che, diversamente da quanto dedotto, non costituisce pertinenza della propria abitazione — mentre, per quanto concerne l'eccepita carenza di dolo, è sufficiente richiamare il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale» (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262; Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente D itle ppiccio he,laMtg, A •
Sentenza Cassazione n. 21391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris