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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 14730/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 24672 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Adriana, n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliate, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Acireale, al corso Sicilia, n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRO RICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATA (zi e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATO avverso la sentenza n. 1694 - 18.10/15.11.2016 Corte d'Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato in data 19.1.2005 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] di un immobile in [OSCURATO:PERSONA]Antonio, citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che in posizione antistante rispetto alla parete finestrata, ovvero munita di una "porta-finestra", del preesistente manufatto di sua proprietà, posto a distanza di cinque metri dal confine, le convenute avevano realizzato una costruzione alta circa m. 3,65 in violazione della distanza prescritta dal d.m. n. 1444/1968 recepito dallo strumento urbanistico comunale.

Chiedeva che le convenute fossero condannate ad arretrare la loro costruzione sino al rispetto della distanza dovuta.

2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Instavano per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Si costituiva, chiamato in causa dalle convenute, [OSCURATO:PERSONA].

4. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 100/2011 il tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e condannava le convenute ad arretrare il loro corpo di fabbrica; rigettava le domande esperite dalle convenute nei confronti del terzo chiamato.

5. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A\ 2 [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA].

6. Con sentenza n. 1694 dei 18.10/15.11.2016 la Corte d'Appello di Catania accoglieva l'appello principale, assorbita la disamina dell'appello incidentale, e, per l'effetto, rigettava le domande tutte proposte in primo grado dall'appellata, condannava la medesima [OSCURATO:PERSONA] alle spese del doppio grado e di c.t.u., compensava le spese tra le altre parti.

Evidenziava la corte in ordine al primo motivo dell'appello principale - con cui le appellanti avevano censurato il primo dictum nella parte in cui aveva, ai fini del computo delle distanze, qualificato come "porta-finestra" e come "parete- finestrata", rispettivamente, l'apertura e la parete ove l'apertura era collocata - che l'apertura era da qualificare in guisa di "porta in senso tecnico".

Evidenziava quindi che la parete - ove la porta era posta - non era da qualificare in guisa di "parete-finestrata", sicché non operava la distanza minima di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e di cui alle n.t.a. del p.r.g. - che allo stesso d.m. rinviava - del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Del pari [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

8. La ricorrente ha depositato memoria. yq

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dello strumento urbanistico del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio approvato con d.a. n. 1120 del 12.7.1991.

Deduce che, contrariamente all'assunto della corte territoriale, la "porta- finestra" de qua agitur, tipica "porta-finestra" delle vecchie case siciliane, ove chiusa, consente l'affaccio in ogni direzione.

Deduce in ogni caso che la questione della esistenza o meno di una veduta non è propriamente pertinente.

Deduce invero che, ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e della disciplina urbanistica che al medesimo d.m. rimanda, per "pareti-finestrate" devono intendersi non soltanto le pareti munite di "vedute" ma in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 901 e 905 cod. civ. in relazione alle norme dello strumento urbanistico del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio e del d.m. n. 1444/1968 nel medesimo strumento recepito.

Deduce che è stato fuorviante nella specie spostare il thema disputandum sul concetto di veduta.

Deduce comunque che la corte di merito ha errato a disconoscere che la "porta-finestra" de qua agitur costituisca "veduta".

Deduce segnatamente che la "porta-finestra" de qua, indipendentemente dalla sua funzione primaria, consente in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente e lateralmente. „or

11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento.

Deduce che la corte distrettuale ha del tutto acriticamente reputato di prescindere dalle risultanze della c.t.u., allorché ha qualificato la "porta-finestra” de qua agitur - a doppia anta in legno, ciascuna delle quali dotata di una apertura più piccola - "porta in senso tecnico".

12. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la corte d'appello a gravarla delle spese di lite e di c.t.u.

13. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i medesimi motivi in ogni caso sono privi di fondamento e vanno respinti.

14. Va puntualizzato, dapprima, che questa Corte spiega che, posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - è esattamente il caso della n.t.a. del p.r.g. del Comune di Ad i Sant'Antonio - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere" (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26383; Cass. 30.4.2012, n. 6604; Cass. 4.2.1999, n. 982).

Su tale scorta per nulla si giustificano le prospettazioni della ricorrente secondo cui non è "pertinente (...) nel caso la questione giuridica posta alla Corte (...) della esistenza o meno di una veduta" (così ricorso, pag. 10) e secondo cui "è stato fuorviante spostare la questione giuridica sul concetto di veduta" (così ricorso, pag. 11).

15. Va puntualizzato, dipoi, che questa Corte spiega che, poiché requisiti necessari per l'esistenza di una veduta sono non soltanto la "inspectio" ma anche la "prospectio", la quale - ai sensi dell'art. 900 cod. civ., che non determina un comportamento tipico per l'atto di affacciarsi - consiste nella possibilità di vedere e guardare non solo di fronte, ma obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino, in modo da consentirne una visione mobile e globale, è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, verificare in concreto se l'opera - in considerazione delle caratteristiche strutturali e della posizione degli immobili rispettivamente interessati - permetta a una persona di media altezza l'affaccio sul fondo del vicino o il semplice prospetto (cfr. Cass.8.3.2011, n. 5421; Cass. (ord.) 10.1.2017, n. 346; Cass. 4.9.2003, n. 12898).

Su tale scorta, segnatamente il primo ed il secondo motivo, nella parte in cui censurano il giudizio, evidentemente "di fatto", alla cui stregua la Corte di Catania ha reputato l'apertura de qua agitur come "porta in senso tecnico" ("è sorprendente (...) l'illogico ragionamento [della Corte] che considera tale apertura, di notevole dimensione, inidonea a far assurgere a parete finestrata la parete dell'edificio in cui essa insiste": così memoria della ricorrente, pag. 2), si qualificano, propriamente, ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (del resto, è la previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass.11.8.2004, n. 15499), sicché sono da scrutinare in rapporto all'eventuale "omesso esame circa fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti" ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

16. In quest'ottica si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte d'Appello di Catania ha ancorato il suo dictum.

Più esattamente, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la Corte etnea ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare, la corte distrettuale ha evidenziato che la porta esistente nel muro del manufatto delle appellate non assolveva, altresì, oggettivamente e permanentemente, ad alcuna funzione di veduta propriamente detta, implicante la possibilità e dell'inspectio e della prospectio in alienum, ed in essa non si rinveniva alcuna caratteristica idonea a dimostrare "la sua diversa funzione dell'affaccio in aggiunta a quella dell'accesso" (così sentenza d'appello, pag. 6).

Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero il fatto della qualificazione in guisa di "veduta" o meno dell'apertura de qua e quindi il fatto della qualificazione della parete sulla quale la porta de qua si apre in guisa di "parete-finestrata" ai fini del computo della distanza di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, cui rimanda la disciplina urbanistica del Comune di Aci S. Antonio. /0( '

17. Con precipuo riferimento al terzo motivo si puntualizza quanto segue.

In primo luogo, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (denunciata in rubrica) può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)).

In secondo luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. (del pari denunciata in rubrica), norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un.20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)).

In terzo luogo, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice, sicché l'organo giudicante può legittimamente disattenderle ancorché - così come è avvenuto nella specie - sulla scorta di una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali, congruamente e logicamente motivata (cfr. Cass. 3.3.2011, n. 5148.

Il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito: cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880.

Si veda anche Cass. (ord.) 24.6.2020, n. 12387).

18. Il quarto motivo del pari va respinto.

Alla luce dei premessi rilievi è stata evidentemente ineccepibile la reiezione delle domande esperite in prime cure da [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza ineccepibile è stata pur la sua condanna alle spese del "doppio grado" e di c.t.u. (è ovviamente il principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, "governa" la condanna alle spese di lite: cfr. Cass. (ord.) 6.12.2019, n. 31889).

19. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta.

20. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

Ig 9 La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alle controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 24672 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Adriana, n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliate, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Acireale, al corso Sicilia, n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRO RICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATA (zi e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATO avverso la sentenza n. 1694 - 18.10/15.11.2016 Corte d'Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 19.1.2005 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] di un immobile in [OSCURATO:PERSONA]Antonio, citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che in posizione antistante rispetto alla parete finestrata, ovvero munita di una "porta-finestra", del preesistente manufatto di sua proprietà, posto a distanza di cinque metri dal confine, le convenute avevano realizzato una costruzione alta circa m. 3,65 in violazione della distanza prescritta dal d.m. n. 1444/1968 recepito dallo strumento urbanistico comunale. Chiedeva che le convenute fossero condannate ad arretrare la loro costruzione sino al rispetto della distanza dovuta. 2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Instavano per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Si costituiva, chiamato in causa dalle convenute, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 100/2011 il tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e condannava le convenute ad arretrare il loro corpo di fabbrica; rigettava le domande esperite dalle convenute nei confronti del terzo chiamato. 5. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A\ 2 [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 1694 dei 18.10/15.11.2016 la Corte d'Appello di Catania accoglieva l'appello principale, assorbita la disamina dell'appello incidentale, e, per l'effetto, rigettava le domande tutte proposte in primo grado dall'appellata, condannava la medesima [OSCURATO:PERSONA] alle spese del doppio grado e di c.t.u., compensava le spese tra le altre parti. Evidenziava la corte in ordine al primo motivo dell'appello principale - con cui le appellanti avevano censurato il primo dictum nella parte in cui aveva, ai fini del computo delle distanze, qualificato come "porta-finestra" e come "parete- finestrata", rispettivamente, l'apertura e la parete ove l'apertura era collocata - che l'apertura era da qualificare in guisa di "porta in senso tecnico". Evidenziava quindi che la parete - ove la porta era posta - non era da qualificare in guisa di "parete-finestrata", sicché non operava la distanza minima di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e di cui alle n.t.a. del p.r.g. - che allo stesso d.m. rinviava - del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Del pari [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 8. La ricorrente ha depositato memoria. yq 9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dello strumento urbanistico del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio approvato con d.a. n. 1120 del 12.7.1991. Deduce che, contrariamente all'assunto della corte territoriale, la "porta- finestra" de qua agitur, tipica "porta-finestra" delle vecchie case siciliane, ove chiusa, consente l'affaccio in ogni direzione. Deduce in ogni caso che la questione della esistenza o meno di una veduta non è propriamente pertinente. Deduce invero che, ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e della disciplina urbanistica che al medesimo d.m. rimanda, per "pareti-finestrate" devono intendersi non soltanto le pareti munite di "vedute" ma in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno. 10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 901 e 905 cod. civ. in relazione alle norme dello strumento urbanistico del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio e del d.m. n. 1444/1968 nel medesimo strumento recepito. Deduce che è stato fuorviante nella specie spostare il thema disputandum sul concetto di veduta. Deduce comunque che la corte di merito ha errato a disconoscere che la "porta-finestra" de qua agitur costituisca "veduta". Deduce segnatamente che la "porta-finestra" de qua, indipendentemente dalla sua funzione primaria, consente in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente e lateralmente. „or 11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento. Deduce che la corte distrettuale ha del tutto acriticamente reputato di prescindere dalle risultanze della c.t.u., allorché ha qualificato la "porta-finestra” de qua agitur - a doppia anta in legno, ciascuna delle quali dotata di una apertura più piccola - "porta in senso tecnico". 12. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la corte d'appello a gravarla delle spese di lite e di c.t.u. 13. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i medesimi motivi in ogni caso sono privi di fondamento e vanno respinti. 14. Va puntualizzato, dapprima, che questa Corte spiega che, posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - è esattamente il caso della n.t.a. del p.r.g. del Comune di Ad i Sant'Antonio - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere" (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26383; Cass. 30.4.2012, n. 6604; Cass. 4.2.1999, n. 982). Su tale scorta per nulla si giustificano le prospettazioni della ricorrente secondo cui non è "pertinente (...) nel caso la questione giuridica posta alla Corte (...) della esistenza o meno di una veduta" (così ricorso, pag. 10) e secondo cui "è stato fuorviante spostare la questione giuridica sul concetto di veduta" (così ricorso, pag. 11). 15. Va puntualizzato, dipoi, che questa Corte spiega che, poiché requisiti necessari per l'esistenza di una veduta sono non soltanto la "inspectio" ma anche la "prospectio", la quale - ai sensi dell'art. 900 cod. civ., che non determina un comportamento tipico per l'atto di affacciarsi - consiste nella possibilità di vedere e guardare non solo di fronte, ma obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino, in modo da consentirne una visione mobile e globale, è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, verificare in concreto se l'opera - in considerazione delle caratteristiche strutturali e della posizione degli immobili rispettivamente interessati - permetta a una persona di media altezza l'affaccio sul fondo del vicino o il semplice prospetto (cfr. Cass.8.3.2011, n. 5421; Cass. (ord.) 10.1.2017, n. 346; Cass. 4.9.2003, n. 12898). Su tale scorta, segnatamente il primo ed il secondo motivo, nella parte in cui censurano il giudizio, evidentemente "di fatto", alla cui stregua la Corte di Catania ha reputato l'apertura de qua agitur come "porta in senso tecnico" ("è sorprendente (...) l'illogico ragionamento [della Corte] che considera tale apertura, di notevole dimensione, inidonea a far assurgere a parete finestrata la parete dell'edificio in cui essa insiste": così memoria della ricorrente, pag. 2), si qualificano, propriamente, ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (del resto, è la previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass.11.8.2004, n. 15499), sicché sono da scrutinare in rapporto all'eventuale "omesso esame circa fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti" ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 16. In quest'ottica si osserva quanto segue. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte d'Appello di Catania ha ancorato il suo dictum. Più esattamente, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la Corte etnea ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. In particolare, la corte distrettuale ha evidenziato che la porta esistente nel muro del manufatto delle appellate non assolveva, altresì, oggettivamente e permanentemente, ad alcuna funzione di veduta propriamente detta, implicante la possibilità e dell'inspectio e della prospectio in alienum, ed in essa non si rinveniva alcuna caratteristica idonea a dimostrare "la sua diversa funzione dell'affaccio in aggiunta a quella dell'accesso" (così sentenza d'appello, pag. 6). Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero il fatto della qualificazione in guisa di "veduta" o meno dell'apertura de qua e quindi il fatto della qualificazione della parete sulla quale la porta de qua si apre in guisa di "parete-finestrata" ai fini del computo della distanza di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, cui rimanda la disciplina urbanistica del Comune di Aci S. Antonio. /0( ' 17. Con precipuo riferimento al terzo motivo si puntualizza quanto segue. In primo luogo, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (denunciata in rubrica) può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). In secondo luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. (del pari denunciata in rubrica), norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un.20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)). In terzo luogo, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice, sicché l'organo giudicante può legittimamente disattenderle ancorché - così come è avvenuto nella specie - sulla scorta di una valutazione critica ancorata alle risultanze processuali, congruamente e logicamente motivata (cfr. Cass. 3.3.2011, n. 5148. Il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito: cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880. Si veda anche Cass. (ord.) 24.6.2020, n. 12387). 18. Il quarto motivo del pari va respinto. Alla luce dei premessi rilievi è stata evidentemente ineccepibile la reiezione delle domande esperite in prime cure da [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza ineccepibile è stata pur la sua condanna alle spese del "doppio grado" e di c.t.u. (è ovviamente il principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, "governa" la condanna alle spese di lite: cfr. Cass. (ord.) 6.12.2019, n. 31889). 19. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta. 20. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. Ig 9 La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alle controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Co
Sentenza Cassazione n. 14730/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris