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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23190/2026

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6363391001), in persona del Direttore protempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 416/2020 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Toscana il 29/1/2020 e depositata il 18/6/2020;Numero registro generale 2349/2021Numero sezionale 5229/2026Numero di raccolta generale 23190/2026Data pubblicazione 14/07/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società l’avviso diaccertamento n.

T8D030100799 per l’anno di imposta 2012 ai finiIRES, IVA e IRAP.La verifica compiuta dalla Guardia di Finanza nei confronti della societànasceva a seguito di indagini penali disposte dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Arezzo per le quali l’AutoritàGiudiziaria in data 24/9/2013 aveva concesso il nulla osta all’utilizzodei dati a fini fiscali.

Gli esiti della verifica confluivano nel processoverbale di constatazione consegnato alla parte in data 19/2/2014 edintegrato in data 16/7/2014 e nel processo verbale di constatazione del18/6/2015, dai quali emergeva il coinvolgimento dell’amministratoredella società in un traffico di materiale prezioso, nella specie di oro, edil conseguimento di profitti da parte della società quantificati nell’avvisodi accertamento in ricavi pari ad euro 37.416.668,00, mentre i costi diacquisto venivano ritenuti non deducibili in quanto provenienti da reatoai sensi dell’art. 8 del d.l. 16/2012.2. [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo, con sentenza741/2018, rigettava il ricorso della società contribuente, con condannaal pagamento delle spese di lite, riconoscendo il recupero del maggiorreddito da parte dell’Ufficio pari all’intera quantità di orocommercializzato.3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettaval’appello della società contribuente, con condanna alle spese di lite,rilevando la novità del motivo relativo al difetto di legittimazionepassiva della società, l’insussistenza della prospettazione difensivasecondo la quale avrebbe dovuto essere tassata soltanto l’attività diNumero registro generale 2349/2021Numero sezionale 5229/2026Numero di raccolta generale 23190/2026Data pubblicazione 14/07/2026intermediazione ed il relativo compenso e non l’intero traffico dicompravendita di materiale prezioso, l’indeducibilità dei costi in quantoi redditi erano provenienti da reato, la novità della censura relativa allanon tassabilità dei proventi da illecito, l’insussistenza dellegiustificazioni della parte in relazione alla mancanza di materialeprezioso riscontrata a seguito della verifica sulle giacenze dimagazzino.4.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tremotivi.5.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.6.

La società ricorrente in data 12/6/2026 ha depositatodocumentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e memorie illustrative aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Considerato che:1.

Con il primo motivo la società contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 n. 4, del d.lgs.546/1992, dell’art. 18 disp. att. c.p.c., dell’art. 132, comma 2 n. 4,c.p.c., e dell’art. 111, comma 6, Cost., stante la motivazione carentedella sentenza impugnata, che nella specie si manifesta comemotivazione apparente, per avere la [OSCURATO:PERSONA] di esporre gli elementi dai quali ha tratto il proprioconvincimento e di esaminare i motivi specifici di impugnazione,giungendo a sostenere la fondatezza dell’atto impositivo in modoapodittico ed aderendo alle argomentazioni dell’amministrazione2.

Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992,Numero registro generale 2349/2021Numero sezionale 5229/2026Numero di raccolta generale 23190/2026Data pubblicazione 14/07/2026per avere la [OSCURATO:PERSONA] qualificato l’eccezionerelativa alla legittimazione sostanziale come eccezione in senso strettonon rilevabile di ufficio, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva,laddove invece la società aveva svolto una mera difesa contestando lapropria legittimazione passiva sostanziale rispetto al credito tributario.3.

Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la nullità dellasentenza per omessa e/o erronea valutazione di prove decisive.Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il giudice d’appello èincorso in un travisamento della prova che si è realizzato poiché haomesso la valutazione delle prove nella loro interezza, rivolgendo ungenerico rinvio alla sussistenza di un traffico illecito e ad una pretesaelusione degli obblighi fiscali, confermando l’atto impositivo che hatratto fondamento dall’indagine penale senza prendere inconsiderazione gli elementi addotti dalla difesa evincibili dai documentiprodotti sin dal primo grado di giudizio, come meglio esposto in ricorso.4.

La società ricorrente in data 12/6/2026, ai sensi dell’art. 372c.p.c. e dell’art. 21-bis, co. 2, del D.lgs. n. 74/2000, ha prodottol’ordinanza emessa il 24 aprile 2024, divenuta irrevocabile in data 10maggio 2024, con la quale il Tribunale di Arezzo, Ufficio G.I.P./G.U.P.,in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’incidente diesecuzione presentato dalla società al fine di ottenere la revoca dellaconfisca dei propri beni disposta nell’ambito del procedimento penalen. 1592/2012 R.G.N.R., riconoscendo l’estraneità della società rispettoall’attività delittuosa emersa dalle indagini penali da cui sono derivatigli addebiti di natura fiscale elevati a carico della [OSCURATO:SOCIETA]La difesa della società ha, quindi, evidenziato l’efficacia vincolantenel presente giudizio, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000,dell’ordinanza innanzi menzionata; in subordine, ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis del d.lgs. n.Numero registro generale 2349/2021Numero sezionale 5229/2026Numero di raccolta generale 23190/2026Data pubblicazione 14/07/202674/2000 ed in via ulteriormente subordinata ha rinviato ai motiviarticolati in ricorso, contestando le deduzioni contenute nelcontroricorso.5.

Tanto premesso, rilevato che le questioni proposte dalle parti,come sopra sinteticamente riportate, richiedono la trattazione inpubblica udienza in quanto di particolare interesse; P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6363391001), in persona del Direttore protempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 416/2020 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Toscana il 29/1/2020 e depositata il 18/6/2020;Numero registro generale 2349/2021Numero sezionale 5229/2026Numero di raccolta generale 23190/2026Data pubblicazione 14/07/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla società l’avviso diaccertamento n. T8D030100799 per l’anno di imposta 2012 ai finiIRES, IVA e IRAP.La verifica compiuta dalla Guardia di Finanza nei confronti della societànasceva a seguito di indagini penali disposte dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Arezzo per le quali l’AutoritàGiudiziaria in data 24/9/2013 aveva concesso il nulla osta all’utilizzodei dati a fini fiscali. Gli esiti della verifica confluivano nel processoverbale di constatazione consegnato alla parte in data 19/2/2014 edintegrato in data 16/7/2014 e nel processo verbale di constatazione del18/6/2015, dai quali emergeva il coinvolgimento dell’amministratoredella società in un traffico di materiale prezioso, nella specie di oro, edil conseguimento di profitti da parte della società quantificati nell’avvisodi accertamento in ricavi pari ad euro 37.416.668,00, mentre i costi diacquisto venivano ritenuti non deducibili in quanto provenienti da reatoai sensi dell’art. 8 del d.l. 16/2012.2. [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo, con sentenza741/2018, rigettava il ricorso della società contribuente, con condannaal pagamento delle spese di lite, riconoscendo il recupero del maggiorreddito da parte dell’Ufficio pari all’intera quantità di orocommercializzato.3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettaval’appello della società contribuente, con condanna alle spese di lite,rilevando la novità del motivo relativo al difetto di legittimazionepassiva della società, l’insussistenza della prospettazione difensivasecondo la quale avrebbe dovuto essere tassata soltanto l’attività diNumero registro generale 2349/2021Numero sezionale 5229/2026Numero di raccolta generale 23190/2026Data pubblicazione 14/07/2026intermediazione ed il relativo compenso e non l’intero traffico dicompravendita di materiale prezioso, l’indeducibilità dei costi in quantoi redditi erano provenienti da reato, la novità della censura relativa allanon tassabilità dei proventi da illecito, l’insussistenza dellegiustificazioni della parte in relazione alla mancanza di materialeprezioso riscontrata a seguito della verifica sulle giacenze dimagazzino.4. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tremotivi.5. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.6. La società ricorrente in data 12/6/2026 ha depositatodocumentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e memorie illustrative aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Considerato che:1. Con il primo motivo la società contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 n. 4, del d.lgs.546/1992, dell’art. 18 disp. att. c.p.c., dell’art. 132, comma 2 n. 4,c.p.c., e dell’art. 111, comma 6, Cost., stante la motivazione carentedella sentenza impugnata, che nella specie si manifesta comemotivazione apparente, per avere la [OSCURATO:PERSONA] di esporre gli elementi dai quali ha tratto il proprioconvincimento e di esaminare i motivi specifici di impugnazione,giungendo a sostenere la fondatezza dell’atto impositivo in modoapodittico ed aderendo alle argomentazioni dell’amministrazione2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992,Numero registro generale 2349/2021Numero sezionale 5229/2026Numero di raccolta generale 23190/2026Data pubblicazione 14/07/2026per avere la [OSCURATO:PERSONA] qualificato l’eccezionerelativa alla legittimazione sostanziale come eccezione in senso strettonon rilevabile di ufficio, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva,laddove invece la società aveva svolto una mera difesa contestando lapropria legittimazione passiva sostanziale rispetto al credito tributario.3. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la nullità dellasentenza per omessa e/o erronea valutazione di prove decisive.Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il giudice d’appello èincorso in un travisamento della prova che si è realizzato poiché haomesso la valutazione delle prove nella loro interezza, rivolgendo ungenerico rinvio alla sussistenza di un traffico illecito e ad una pretesaelusione degli obblighi fiscali, confermando l’atto impositivo che hatratto fondamento dall’indagine penale senza prendere inconsiderazione gli elementi addotti dalla difesa evincibili dai documentiprodotti sin dal primo grado di giudizio, come meglio esposto in ricorso.4. La società ricorrente in data 12/6/2026, ai sensi dell’art. 372c.p.c. e dell’art. 21-bis, co. 2, del D.lgs. n. 74/2000, ha prodottol’ordinanza emessa il 24 aprile 2024, divenuta irrevocabile in data 10maggio 2024, con la quale il Tribunale di Arezzo, Ufficio G.I.P./G.U.P.,in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’incidente diesecuzione presentato dalla società al fine di ottenere la revoca dellaconfisca dei propri beni disposta nell’ambito del procedimento penalen. 1592/2012 R.G.N.R., riconoscendo l’estraneità della società rispettoall’attività delittuosa emersa dalle indagini penali da cui sono derivatigli addebiti di natura fiscale elevati a carico della [OSCURATO:SOCIETA]La difesa della società ha, quindi, evidenziato l’efficacia vincolantenel presente giudizio, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000,dell’ordinanza innanzi menzionata; in subordine, ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis del d.lgs. n.Numero registro generale 2349/2021Numero sezionale 5229/2026Numero di raccolta generale 23190/2026Data pubblicazione 14/07/202674/2000 ed in via ulteriormente subordinata ha rinviato ai motiviarticolati in ricorso, contestando le deduzioni contenute nelcontroricorso.5. Tanto premesso, rilevato che le questioni proposte dalle parti,come sopra sinteticamente riportate, richiedono la trattazione inpubblica udienza in quanto di particolare interesse; P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026Il PresidenteRoberta Crucitti
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