CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12131-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9143/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], quale «ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.»; [OSCURATO:PERSONA], quale «ex socio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.»; e [OSCURATO:PERSONA] quale «ex socio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.», propongono congiuntamente ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello dagli stessi proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, rigettato il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso d'accertamento, emesso all'esito di un p.v.c. della Guardia di finanza, notificato alla medesima s.r.l. ed avente ad oggetto l'Irpeg, l'Irap e l'Iva di cui all'anno d'imposta 2012, in conseguenza dell'inesistenza di alcune operazioni fatturate o sovrafatturate da altre società. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, num. :3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, assumendo che il giudice a quo, nel rigettare il relativo motivo d'appello, avrebbe errato nell' Ric. 2020 n. 12131 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- escludere la nullità dell'atto impositivo per la violazione dell'obbligo dell'Ufficio di valutare le osservazioni e le richieste che la contribuente aveva presentato nei sessanta giorni successivi al rilascio del p.v.c. di chiusura delle operazioni di controllo. Lamentano infatti i ricorrenti che «nessuna menzione dell'avvenuto deposito delle osservazioni, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è contenuta nelle pagine 2, 3 e 4 dell'avviso di accertamento [.l» e sostengono che - mancando del tutto, nell'atto impositivo, non solo la considerazione delle deduzioni formulata dalla contribuente nella fase che ha preceduto l' emissione dell'accertamento, ma anche la menzione della stessa acquisizione di tali difese nel relativo procedimento- sarebbe stata integrata una lesione del contraddittorio preventivo, in violazione dei criteri delineati dalla giurisprudenza eurounitaria. 2. Ritiene il Collegio che non ricorra l'evidenza decisoria di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., avuto riguardo alla complessità della fattispecie non solo nel merito della controversia, ma anche con riferimento alla verifica della legittimazione dei ricorrenti, che agiscono nelle rispettive qualità di "ex liquidatore" e di "ex soci" della s.r.l. destinataria dell'accertamento controverso e ricorrente in primo grado. Appare quindi opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza. P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della V sezione di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 ed in quella riconvocata del 16 dicembre 2021. Il P