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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18112/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, AVV. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Agrigento, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato co contraddittorio scritto, ex art.23 co.8 d.p.r. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per i reati di detenzione per la vendita di capi di abbigliamento ed accessori con marchi contraffatti e della ricettazione di tale mercanzia.

2. Presentando ricorso per cassazione la difesa dell'imputato ha formulato quattro motivi con cui ha dedotto: (i) violazione di legge in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato contenute nell'annotazione di Polizia giudiziaria; (ii) inutilizzabilità dell'esito della perquisizione poiché i pacchi all'interno dei quali era custodita la mercanzia debbono essere assimilati alla corrispondenza ed al relativo regime speciale; (iii) utilizzazione degli elaborati degli ausiliari di P.G. prima della deposizione; audizione degli ausiliari quali testimoni e utilizzazione delle relative dichiarazioni nonostante contenessero valutazioni ed apprezzamenti personali; (iv) mancanza di motivazione in ordine alla finalità della detenzione.

3. Sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che il difensore dell'imputato inviavano memoria per PEC, il primo chiedendo l'inammissibilità del ricorso ed il secondo chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi manifestamente infondati.

2. È bene partire, per logica espositiva e per la natura pregiudiziale della questione, dal tema della legittimità del sequestro, trattato nel secondo motivo di ricorso.

Premesso che non risulta dagli atti cui questa Corte può avere accesso la circostanza che i colli trasportati dall'imputato nella propria autovettura fossero sigillati (né, invero, che fossero destinati a terza persona, tal Desiri), l'evocazione della disciplina applicabile alla corrispondenza (art.254„ art.350 c.p.p.) è esclusa comunque già dalla circostanza che i pacchi fossero già pervenuti al destinatario (o, comunque, al soggetto che era destinato a riceverli, quanto meno temporaneamente).

La disciplina del sequestro di corrispondenza (art.254 c.p.p.) trova applicazione, come si legge nell'incipit della disposizione, "presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni", ma non quando è giunta al destinatario, per l'ovvia ragione che non vi è alcun motivo di proteggere il contenuto di una comunicazione nel momento in cui essa, avendo esaurito la propria funzione 'veicolare' non è più tale.

In tal senso, si è affermato che "non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il recapito" (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 262303 - 01).

2. La regolarità della perquisizione e del sequestro assorbe ogni altra questione attinente alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato, utilizzate nelle sentenze al solo fine di giustificare l'operato delle forze di polizia in continenti.

3. Le contestazioni inerenti alle modalità di assunzione (quali testimoni) dei soggetti di cui la polizia giudiziaria si è avvalsa per accertare la falsità dei marchi, è manifestamente infondata.

Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non potendosi applicare a tale figura, per analogia, il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. nel quale si prevede soltanto l'ipotesi dell'incompatibilità a testimoniare dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero (Sez. 3, n. 6 del 12/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275927; Sez. 2, n. 20166 del 26/3/2003, Gliori, Rv. 225741).

Secondo l'orientamento del tutto dominante nella giurisprudenza di legittimità, sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per l'ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario, e non invece in relazione ad un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge (vedi Sez. 5, n. 32045 del 10/6/2014, Colombo, Rv. 261652; Sez. 3, n. 3055 del 27/11/2012, T., Rv. 254137; Sez. 3, n. 3845 del 3/12/2010, C., Rv. 249406; Sez. 3, n. 24294 4 del 7/4/2010, D.S.B., Rv. 247869; Sez. 3, n. 42721 del 9/10/2008, Amicarelli, Rv. 241426).

Quanto agli aspetti 'valutativi' della deposizione, essendo essi inestricabilmente collegati con la funzione 'descrittiva' della testimonianza, vale il principio per cui il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo cod. proc. pen., non vige qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008 [OSCURATO:PERSONA]. 241312 -01).

4. L'ultimo motivo non è consentito, essendo precluso riproporre in sede di legittimità, un tema attinente al merito della vicenda che ha prodotto l'illecito, quello della destinazione alla vendita del materiale sequestrato.

Ciò è contrario alla struttura processuale penale, che assegna a questa Corte pure questioni di legittimità ovvero, in relazione a vizi della motivazione, le sole questioni che rientrino negli stretti schemi della mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta infondatezza.

Tanto più che il ricorso a fronte di una 'doppia conforme' sulla affermazione di responsabilità e specificamente sul predetto aspetto, qualificante la illiceità della detenzione (la destinazione alla vendita), insiste nella tesi, meramente ripetitiva, della carenza di prova della destinazione finale dei beni.

La Corte ritiene non sia per nulla illogica (e tanto meno 'manifestamente' illogica, come richiesto dall'art.606 lett. e c.p.p.) la valutazione, contenuta nelle due sentenze, che la detenzione di centinaia di articoli di abbigliamento e di accessori fosse inconciliabile con l'uso personale e predicasse, per contro, per la destinazione alla vendita della mercanzia.

5. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso.

All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, AVV. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Agrigento, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato co contraddittorio scritto, ex art.23 co.8 d.p.r. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per i reati di detenzione per la vendita di capi di abbigliamento ed accessori con marchi contraffatti e della ricettazione di tale mercanzia. 2. Presentando ricorso per cassazione la difesa dell'imputato ha formulato quattro motivi con cui ha dedotto: (i) violazione di legge in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato contenute nell'annotazione di Polizia giudiziaria; (ii) inutilizzabilità dell'esito della perquisizione poiché i pacchi all'interno dei quali era custodita la mercanzia debbono essere assimilati alla corrispondenza ed al relativo regime speciale; (iii) utilizzazione degli elaborati degli ausiliari di P.G. prima della deposizione; audizione degli ausiliari quali testimoni e utilizzazione delle relative dichiarazioni nonostante contenessero valutazioni ed apprezzamenti personali; (iv) mancanza di motivazione in ordine alla finalità della detenzione. 3. Sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che il difensore dell'imputato inviavano memoria per PEC, il primo chiedendo l'inammissibilità del ricorso ed il secondo chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi manifestamente infondati. 2. È bene partire, per logica espositiva e per la natura pregiudiziale della questione, dal tema della legittimità del sequestro, trattato nel secondo motivo di ricorso. Premesso che non risulta dagli atti cui questa Corte può avere accesso la circostanza che i colli trasportati dall'imputato nella propria autovettura fossero sigillati (né, invero, che fossero destinati a terza persona, tal Desiri), l'evocazione della disciplina applicabile alla corrispondenza (art.254„ art.350 c.p.p.) è esclusa comunque già dalla circostanza che i pacchi fossero già pervenuti al destinatario (o, comunque, al soggetto che era destinato a riceverli, quanto meno temporaneamente). La disciplina del sequestro di corrispondenza (art.254 c.p.p.) trova applicazione, come si legge nell'incipit della disposizione, "presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni", ma non quando è giunta al destinatario, per l'ovvia ragione che non vi è alcun motivo di proteggere il contenuto di una comunicazione nel momento in cui essa, avendo esaurito la propria funzione 'veicolare' non è più tale. In tal senso, si è affermato che "non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il recapito" (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 262303 - 01). 2. La regolarità della perquisizione e del sequestro assorbe ogni altra questione attinente alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato, utilizzate nelle sentenze al solo fine di giustificare l'operato delle forze di polizia in continenti. 3. Le contestazioni inerenti alle modalità di assunzione (quali testimoni) dei soggetti di cui la polizia giudiziaria si è avvalsa per accertare la falsità dei marchi, è manifestamente infondata. Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non potendosi applicare a tale figura, per analogia, il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. nel quale si prevede soltanto l'ipotesi dell'incompatibilità a testimoniare dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero (Sez. 3, n. 6 del 12/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275927; Sez. 2, n. 20166 del 26/3/2003, Gliori, Rv. 225741). Secondo l'orientamento del tutto dominante nella giurisprudenza di legittimità, sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per l'ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario, e non invece in relazione ad un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge (vedi Sez. 5, n. 32045 del 10/6/2014, Colombo, Rv. 261652; Sez. 3, n. 3055 del 27/11/2012, T., Rv. 254137; Sez. 3, n. 3845 del 3/12/2010, C., Rv. 249406; Sez. 3, n. 24294 4 del 7/4/2010, D.S.B., Rv. 247869; Sez. 3, n. 42721 del 9/10/2008, Amicarelli, Rv. 241426). Quanto agli aspetti 'valutativi' della deposizione, essendo essi inestricabilmente collegati con la funzione 'descrittiva' della testimonianza, vale il principio per cui il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo cod. proc. pen., non vige qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008 [OSCURATO:PERSONA]. 241312 -01). 4. L'ultimo motivo non è consentito, essendo precluso riproporre in sede di legittimità, un tema attinente al merito della vicenda che ha prodotto l'illecito, quello della destinazione alla vendita del materiale sequestrato. Ciò è contrario alla struttura processuale penale, che assegna a questa Corte pure questioni di legittimità ovvero, in relazione a vizi della motivazione, le sole questioni che rientrino negli stretti schemi della mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta infondatezza. Tanto più che il ricorso a fronte di una 'doppia conforme' sulla affermazione di responsabilità e specificamente sul predetto aspetto, qualificante la illiceità della detenzione (la destinazione alla vendita), insiste nella tesi, meramente ripetitiva, della carenza di prova della destinazione finale dei beni. La Corte ritiene non sia per nulla illogica (e tanto meno 'manifestamente' illogica, come richiesto dall'art.606 lett. e c.p.p.) la valutazione, contenuta nelle due sentenze, che la detenzione di centinaia di articoli di abbigliamento e di accessori fosse inconciliabile con l'uso personale e predicasse, per contro, per la destinazione alla vendita della mercanzia. 5. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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