CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 12940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 1874-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis -controricorrenti– avverso la sentenza n. 601/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 17/5/2018; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata, - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 51/2016 della Commissione tributaria provinciale di Savona in rigetto del ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a cartelle esattoriali per annualità d’imposta dal 1996 al 2010; l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e art. 112 cod. proc. civ.) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio dell’Agenzia delle entrate sebbene tardivamente evocata in giudizio dall’agente della riscossione; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. nella sentenza impugnata è riportato che «l’intervento in causa dell’Ufficio, avvenuto volontariamente il 28 maggio 2015, era stato richiesto da Equitalia il 21 aprile ... (e che)... non sussiste tardività»; 1.4. ciò posto, va premesso che nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (cfr. Cass. nn. 16685 del 21/06/2019, 9250 del 03/04/2019); 1.5. deve pertanto ritenersi che l’interveniente possa costituirsi in giudizio entro il termine previsto per la costituzione della parte resistente dall’art. 32, commi 1 e 3, d.lgs. n. 546/1992, ovvero, in caso di pubblica udienza, entro il termine di venti giorni prima dell’udienza, di trattazione, mentre nel caso in cui non vi sia stata richiesta di trattazione in pubblica udienza, entro il termine di cinque giorni liberi prima della camera di consiglio; 1.6. nel caso in esame, l’udienza di trattazione era stata fissata in data 9 giugno 2015 (come precisato dalla controricorrente e non contestato dal ricorrente), al che consegue che l’intervento in giudizio risultava tempestivo, come correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale; 2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per motivazione per relationem; 2.2. la censura va disattesa; 2.3. va premesso che la motivazione per relationem «è legittima soltanto nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti ... ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata» (cfr. Cass. Sez.Un., 4 giugno 2008, n. 14815); 2.3. si è, poi, precisato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti «autosufficiente», riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico –giuridica, mentre la sentenza è nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass., 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., 11 settembre 2018, n. 21978; Cass. 3 luglio 2018, n. 17403; Cass., 14 febbraio 2003, n. 2196); 2.4. deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (cfr. Cass. n. 22022/2017); 2.5. ciò posto, il rilievo che si tratterebbe di mera motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è smentito, in fatto, in primo luogo, dal resoconto, nella parte narrativa della stessa sentenza, sia delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, sia dei motivi d'appello e delle controdeduzioni dell'appellata, ed in secondo luogo esso è smentito dalla stessa motivazione, nella quale si afferma la correttezza nel merito della decisione impugnata, in ragione di considerazioni dedicate proprio alla legittimità dell’avviso di iscrizione ipotecaria stante la definitività delle obbligazioni ad esso sottese (ruoli ed accertamenti), la mancata prescrizione dei crediti erariali, la legittima formazione dei ruoli e la congrua motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 2.6. osserva inoltre la Corte che quando si impugna una sentenza d'appello motivata per relationemalla pronuncia di primo grado, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell'onere di specificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 cod. proc. civ., n. 6, non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto di appello: ciò in quanto la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche (cfr. Cass. SU 20/03/2017, n. 7074); 2.7. nella fattispecie in esame, il ricorrente ha del tutto omesso di riportare la motivazione della Commissione tributaria provinciale ed in questo modo, la Corte non è in grado di apprezzare la censura della motivazione per relationem, mancando la necessaria puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado (neppure allegata al ricorso), che ha portato a quell'affermazione, e tale lacuna è già di per sé sufficiente a concludere che la critica alla motivazione per relationem nella specie sia stata svolta in modo inidoneo (cfr. Cass. SU n. 7074/2017 in motiv.); 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 16.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovut