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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39072/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen., è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado escludendo che, in ragione delle concrete modalità della condotta che aveva attinto direttamente uno degli operanti, potesse essere ravvisabile una mera forma di resistenza passiva ed ha escluso la casualità del contatto, perché non voluto dall'imputato ma accidentale.

Ineccepibili anche le argomentazioni con le

I. quali la Corte ha denegato l'applicazione delle circostanze al:tenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato.

Generico il motivo di ricorso sul mancato esame della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

Il motivo di ricorso, infatti, è strutturato su una ricostruzione in fatto disattesa dalle conclusioni che la Corte di merito ha raggiunto in ordine alle modalità della condotta, che aveva avuto plurimi destinatari e modalità ingravescenti, passando dalle ingiurie e minacce alla opposizione attiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen., è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado escludendo che, in ragione delle concrete modalità della condotta che aveva attinto direttamente uno degli operanti, potesse essere ravvisabile una mera forma di resistenza passiva ed ha escluso la casualità del contatto, perché non voluto dall'imputato ma accidentale. Ineccepibili anche le argomentazioni con le I. quali la Corte ha denegato l'applicazione delle circostanze al:tenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato. Generico il motivo di ricorso sul mancato esame della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Il motivo di ricorso, infatti, è strutturato su una ricostruzione in fatto disattesa dalle conclusioni che la Corte di merito ha raggiunto in ordine alle modalità della condotta, che aveva avuto plurimi destinatari e modalità ingravescenti, passando dalle ingiurie e minacce alla opposizione attiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembr
Sentenza Cassazione n. 39072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris