CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44496/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito - abbreviato -, relativamente all'articolo 73, quinto comma, T.U. stup. 2. Ricorre in cassazione l'imputato con due motivi di ricorso: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato (uso personale dello stupefacente), e in ordine al trattamento sanzionatorio eccessivo. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale (160 grammi circa di marijuana) e al reddito del ricorrente e del suo nucleo familiare. La sostanza era del resto confezionata e occultata nello zaino; inoltre, al momento della perquisizione il ricorrente appariva nervoso ed agitato. Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la sentenza, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). Relativamente al trattamento sanzionatorio, peraltro con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato e la personalità del ricorrente gravato anche da precedenti. La pena inoltre è al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] S