CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01328/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3172/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24851/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Le ragioni del dinego r i pos a vano sull a distanza temporale fra i due fatti e sulla assoluzione dall’imputazione associativa pronunciata nella prima sentenza. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. La Corte, in particolare, avrebbe omesso di valutare la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di PS, laddove si collocava [OSCURATO:PERSONA] all’interno del fenomeno associativo, con particolare riferimento al settore del traffico degli stupefacenti; il dato familiare evidenziato in detto provvedimento sarebbe funzionale non solo alla prova della pericolosità sociale del condannato, maanche della unicità del disegno cri m inoso che muove i reati. puòcerto dirsi interrotta nel 1990; tanto è vero che l’attività programmatoria del [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta sussistente a partire dal 1986. Ulteriore elemento la valutazione del quale sarebbe stata pretermessa è il collegamento investigativo fra le condotte commesse a Milano e quelle poste in essere a [OSCURATO:PERSONA]; la sussistenza di una struttura associativa a Milano era perfettamente compatibile con l’esistenza di altra struttura associativa in [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo periodo; i due fatti, inoltre non possono non ritenersi collegati. L'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in faseesecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significache la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico (cfr.Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970 – 01). I dati da cui muove la Corteterritoriale per addivenire al rigetto dell’istanza sono oggettivi ed indiscussi: la distanza di otto anni fra un reato e l’altro e l’assoluzione dal reato associativo, dato, quest’ultimo, completamente pretermesso dal ricorrente che,proprio sulla sussistenza di due associazioni, una con base a Milano e l’altra in [OSCURATO:PERSONA], se non di una solaassociazione fonda tutta la tesi difensiva. intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01). Incombe, infatti, in capoa chi chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione l’indicazione di specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria(cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv.