CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31275/2018proposto da: R.C.T. di [OSCURATO:PERSONA], ditta individuale, rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Appennini, n. 60. - ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , nella person a de l legal e rappresentantepro tempore. - intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di LOMBARDIA, n. 1489/2018, depositata il 4 aprile 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre2022 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del4 aprile 2018, la Commissione tributaria regionale di Lombardia ha accolto l'appello proposto dall'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sondrio n. 79/2016 del l'8 marzo 2016, che aveva annullato i due avvisi di accertamento prot. 7814/RU e prot. 7816/RU del 18maggio 2015, con i quali era stato intimato il pagamento di IVA ed accise, per la violazione dell'art. 282 del TULD e degli artt. 1 e 70 del d.P.R. n. 633/1972, come modificati dall'art. 25 del decreto legislativo n. 507/1999, perchè l'automezzo di proprietà dell'impresa, tra l'1 marzo 2009 e il 29 febbraio 2012, aveva attraversato il valico doganale di [OSCURATO:PERSONA] con carburante acquistato nel territorio extradoganale del Comune di Livigno e regolarmente stivato nei serbatoi carburante in misura superiore a quanto ammesso in franchigia, senza assolvere il pagamento dei relativi tributi doganali. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che: -) la norma dell'art. 107 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1186/09, laddove affermava che « i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato ela cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi», era di stretta interpretazione, perché consentiva la mancata assoggettabilità ad imposizione in dogana del carburante che veniva acquistato o ltre confine ed utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'autotrasportatore; -) ilserbatoio cui andava fatto riferimento per il corretto sdoganamento del carburante era soltantoquello installato in origine dal costruttore, escludendo perciò quello contenuto in serbatoi maggiorati o supplementari, se pur«tecnicamente» supportati dal veicolo ; -) la sentenza della Corte Europeadel 10 settembre 2014 (che aveva esteso di fatto la definizione «serbatoio normale» anche ai serbatoi regolamentari successivamente installati da terzi, diversi dal primo costruttore)interveniva in un contesto diverso da quello in esame e specificamente nel contesto di tassazione del contenuto dei cosiddetti serbatoi normali, sulla circolazione delle merci, nel caso carburante, fra paesi intra CE, ed al solo fine di evitare fra i paesi della Comunità Europea la doppia tassazione; -) nel caso in esame, si trattava di importazione nel territorio CE di carburante che non aveva assolto, in nessun altro stato membro, le imposte e l 'accertamento riprendeva a tassazione prodotti energetici acquistati in zona a regime doganale extra CE e importati in Italia in completa esenzione da tributi in quantità che andava oltre il limite consentito in esenzione dalla franchigia, come anche precisato in data 21 novembre 2014 dalla [OSCURATO:PERSONA] e Unione Doganale; -) iserbatoi normali erano quelli fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consentiva l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi meccanici ausiliari o speciali; -) la franchigia era quella per il carburante contenuto all'interno dei serbatoi installati in origine dalla casa costruttrice su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo consideratoe doveva essere escluso quello contenuto in eventuali serbatoi maggiorati o supplementari nonché in altri di maggiore capacità rispetto al serbatoio dichiarato in origine dal costruttore come serbatoio normale per quel tipo di veicolo; -) eventuali adeguamenti tecnici o di opportunità desiderati dal compratore per le sue specifiche esigenze o attività, anche se attuati prima dell'immatricolazione del veicolo, andavano comunque a modificare la capacitàdel serbatoio in origine previsto e installato dal costruttore e in tale modo omologato e definito normale; -) il carburante contenuto nel contenitore supplementare risultante in eccedenza rispetto alla franchigia doveva essere quindi assoggettato a sdoganamento,anche se tale contenitore risultava regolare rispetto ad altre norme o regolamenti che non erano quelli doganali (es. Codice della Strada); -) la capacità indicata dal costruttore nella sua omologazione del mezzo eraquella che faceva fede e che v ale va per tutti gli automezzi dello stesso tipo (mantenendosi, tra l'altro, così anche equità nell'utilizzo della agevolazione rispetto a tutti gli autotrasportatori con lo stesso mezzo), con la conseguenza che era corretto il comportamento dell'Agenzia delle Dogane che si era procurata le schede dei veicoli come stilate dai costruttori così da poter controllare quali fossero i serbatoi installati ab origine, i soli da considerarsi normali ai fini della franchigia dei dazi all'importazione del carburante; -) la norma, in quanto consentiva una esenzione, era di stretta interpretazione ed essa indicavail dato dichiarato dal costruttore e non quello dell'acquisto o della successiva immatricolazione. 3.I giudici di secondo grado, inoltre, sulla questione degli interessi e delle sanzioni, da valutarsi in relazione al legittimo affidamento che la mancanza di precedenti controlli avevacreato nel contribuente , hanno precisato che non si ravvisavano circostanze di «incertezza oggettiva» tali da ammettere interpretazioni diverse, contraddittorie o che potessero ostacolare l'individuazione certa di un significato sufficientemente definito; né il dato normativo era caratterizzato dall'impossibilità di circoscrivere con sicurezza la portata dello stesso; nel caso specifico, pur non essendo provata in alcun modo una mala fede del contribuente, lo stesso non poteva aver ritenuto legittimo il proprio comportamento solo per la mancanza di rilievi per la durata di tutto il periodo contestato, che da sola non avevapotuto ingenerare la convinzione di operare correttamente; la norma non poteva creare alcuna difficoltà interpretativa, tanto più se si considerava che si parlavadi autotrasportatori professionali e quindi necessariamente a conoscenza di tutte le norme che regolavano l'acquisto di carburante in franchigia ed ancor più trattandosi di norme sovrannazionali che dovevano essere conosciute e rispettate ; l 'indagine dell a G uardia di Finanza, che aveva dato origine agli accertamenti numerosi nei confronti degli autotrasportatori, necessitava per il suo compimento di documentazione che doveva essere reperita dalle case costruttrici dei veicoli poiché ad essa faceva riferime nto la norma applicabile con riguardo alla capacità dei serbatoi, posto che la stessa capacità non risultavadai libretti di circolazione dei mezzi, né le modifiche apportate ai serbatoi stessi venivano segnalate dall'autotrasportatore al momento del superamento del valico; senza tali indicazioni i controllori non potevano rilevare una eventuale eccedenza di carburante e,quindi, il loro comportamento del tutto regolare non poteva dare origine ad alcun legittimo affidamento; névi erano stati ritardi, error i od omissioni della Amministrazione che potevano aver ingenerato un legittimo affidamento. 4. La R.C.T. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinquemotivi. 5. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 107 del Regolamento (CE)n. 1186/2009 sulla nozione di serbatoio normale; la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto della definizione data dal Regolamento e dalla Direttiva 1992/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 del cd «serbatoio normale», oltre che della giurisprudenza della CGUE e della giurisprudenza di merito, che avevano evidenziato la necessità della sistemazione permanente nei serbatoi sui mezzi e l'utilizzazione diretta del carburante contenuto nei serbatoi per la trazione del mezzo («vincolo di scopo») , requisiti che erano sussistenti in relazione ai serbatoi montati sui mezzi della ditta ricorrente. 1.1Il motivo è infondato, dovendosi richiamare il principio statuito da questa Corte secondo cui « I n tema di dazi doganali relativi a carburante, il " serbatoio normale" di cui all'art. 107, § 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale» (Cass., 17 settembre 2020, n. 19343). 1.2Ciò posto, tale principio va ribadito anche in questa sede, né una una diversa conclusione può essere sostenuta sulla base della sentenza, richiamata dalla difesa della ditta ricorrente, della Corte di Giustizia, 10 settembre 2014, in causa C-152/13, [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'interpretazione meno restrittiva stabilita con detta decisione (che ha chiarito, in merito alla nozione di «serbatoi normali» di cui all'art. 24, par. 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che la nozione deve essere interpretata nel senso di non escludere i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purché detti serbatoi consentano l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi) non è applicabile al diverso campo dei dazi doganali; come affermato, infatti, ai paragrafi 33 e 34 della motivazione della suddetta sentenza , tale conclusione non è in contrasto con quanto statuito dalla sentenza Schoonbroodt pure richiamata, con la quale la Corte aveva interpretato per l'appunto una disposizione del Regolamento n. 918/83 in materia doganale e non già l'articolo 24 della direttiva 2003/96 relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell'ambito del mercato interno (par. 33) e nella quale l'argomentazione della Corte (svolta al punto 20 della sentenza secondo cui «le definizioni della nozione di 'serbatoi normali' fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui allacausa a qua») si fondava sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell'ambito del mercato interno. 1.3La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti avendo affermato che la norma in esame era di stretta interpretazione e che i serbatoi normali erano quelli fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consentiva l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi meccanici ausiliari o speciali, con la conseguenza che la franchigia operava solo per il carburante contenuto all'interno dei serbatoi installati in origine dalla casa costruttrice su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e doveva essere escluso quello contenuto in eventuali serbatoi maggiorati o supplementari nonché in altri di maggiore capacità rispetto al serbatoio dichiarato in origine dal costruttore come serbatoio normale per quel tipo di veicolo, con l'ulteriore considerazione che eventuali adeguamenti tecnici o di opportunità desiderati dal compratore per le sue specifiche esigenze o attività, anche se attuati prima dell'immatricolazione del veicolo, andavano comunque a modificare la capacità del serbatoio in origine previsto e installato dal costruttore e in tale modo omologato e definito normale. 2.Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quanto alla mancata comparazione del/i serbatorio/i/oggetto di verifica con «i serbatori che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo del veicolo considerato » per l'accertamento della normalità o anormalità del/i serbatoi ai sensi dell'art. 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009, accertamento possibile soltanto con la carta d'identità del mezzo, ovvero la carta di circolazione che riportava il «codice di omologazione» e il «tipo di veicolo» omologato e che specificavaquale fosse il serbatoio fissato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato; nel caso in esame, non era stata effettuata una verifica comparatistica fra i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti gli autoveicoli e i serbatoi del veicolo considerato così da accertare la normalità o anormalità degli stessi, né era stata acquisita, anche se richiesta dalla difesa in entrambi i gradi del giudizio di merito, la documentazione relativa all'immatricolazione del mezzo e l'omologazione del suo prototipo, né era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la normalità o meno dei serbatoi in comparazione con il dato omologativo. 2.1 Il motivo, che potrebbe ritenersi assorbito in ragion e di quanto esposto con riferimento al primo motivo, è comunque inammissibile, perché l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad un «fatto controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152). Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento de i fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) sul legittimo affidamento dell'utente; la sentenza impugnata era meritevole di censura nella parte in cui non aveva applicato l'art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000 in punto di interessi, poiché era evidente che gli autotrasportatori avevano ritenuto legittimo il proprio comportamento in quanto agli stessi non era stato mosso alcun rilievo per un cospicuo lasso di tempo e tale principio era stato ribadito anche da altre sentenze di merito. 3.1Il motivo è infondato.3.2 Al riguardo, v anno ribaditi, in questa sede, i principi richiamati, anche di recente, da questa Corte, nellamotivazione dell'ordinanza 17 settembre 2020, n. 19343, citata, secondo cui: -)il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212/2000, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., 18 maggio 2016, n. 10195; Cass., 9 gennaio 2019, n. 370); -) qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un'erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell'operatore, deve trovare applicazione, in conformità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamento desumibile dall'art. 5, n. 2, del Regolamento n. 1697/79/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 e dall'art. 220, par. 2, lett. b), del reg. n. 2913/92/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 7 1992, norme che precludono all'amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti in materia tributaria per la dichiarazione in dogana e sul presupposto che il comportamento dell'autorità non sia stato meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo (Cass., 18 giugno 2010, n. 14812); -) se l'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 esclude l'irrogazione delle sanzioni qualora la condotta del contribuente sia stata posta in essere «a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della amministrazione stessa», è pur vero che «il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria non [può] ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento -tanto meno incolpevole - sulla correttezza della condotta, nel caso di specie omissiva, del contribuente» (Cass., 1giugno 2012, n. 8825, in motivazione). 4.Il quarto mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 472/1997 sulla ritenuta colpa dell'utente, alla luce della circostanza che la regolarità del veicolo era stata attestata, in tutte le sue componenti, sia in sede di omologazione, sia in sede di immatricolazione e che gli autotrasportatori avevano agito nella fondata convinzione, avvalorata dal possesso del libretto di circolazione, di possedere un automezzo conforme alla normativa italiana e comunitaria. 4.1Il motivo è infondato, essendo stata fraintesa la portata precettiva della norma invocata, poiché, come affermato da questa Corte, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 472/1997, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, il quale è pertanto onerato della prova dell'assoluta assenza della colpa (cfr. Cass., 17 settembre 2020, n. 19343, in motivazione, che richiama anche Cass., 13 settembre 2018, n. 22329). 4.2C iò posto, anche in questa fattispecie, nessun particolare rilievo può riconnettersi all'invocata omologazione degli automezzi, posto che, come già affermato,il riferimento ai « serbatoi normali » di cui all'art. 107 del Regolamento n. 1186/2009/CE dev'essere interpretato restrittivamente per esigenze di certezza del diritto, conformemente alla formulazione della norma che pertanto non può essere applicata, in contrasto con il suo tenore letterale,a prodotti diversi da quelli ivi menzionati, con il conseguente corollario che sono «normali»i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo di quello considerato, con esclusione di quelli, diversi, apposti anche dallo stesso costruttore, su richiesta dell'acquirente ancorché in sede di prima immatricolazione, compatibili con l'autoveicolo e omologati. 5.Il quinto mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997 sull'incertezza oggettiva della normativa in materia, in ordine alla quale nessuna parola era stata spesa in sentenza. 5.1Il motivo è infondato. 5.2 E' sufficiente richiamare ancora una volta l'ordinanza di questa Corte,la n. 19343 del 17 settembre 2020, nella parte in cui ha ribadito che « l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, «richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione» (cfr. Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 13 luglio 2018, n. 18718; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845), con il conseguente corollario che la valutazione in ordine alla sussistenza dell'esimente in parola non può essere lasciata al mero apprezzamento soggettivo, esigendo invece essa lo scrutinio dell'incertezza normativa in termini rigorosamente oggettivi e in stretta attinenza alle specifiche allegazioni del contribuente, ciò che radicalmente difetta nella vicenda in esame. 6.In conclusione, il ricorso va rigettato.Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo l'Amministrazione intimata svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art