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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:31
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CJ0492_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, delle misure necessarie a conformarsi all’art. 2, lett. k), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) – Definizione di abbonato.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo garantito la corretta trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare dell’art. 2, lett. k) di quest’ultima, concernente la definizione di «abbonato», la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0492_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, delle misure necessarie a conformarsi all’art. 2, lett. k), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) – Definizione di abbonato. [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo garantito la corretta trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare dell’art. 2, lett. k) di quest’ultima, concernente la definizione di «abbonato», la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris