Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:31
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0492_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, delle misure necessarie a conformarsi all’art. 2, lett. k), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) – Definizione di abbonato.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Non avendo garantito la corretta trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare dell’art. 2, lett. k) di quest’ultima, concernente la definizione di «abbonato», la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.